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TRIBUNALE DI LOCRI

Sentenza n. 681/2025 del 10-06-2025

principi giuridici

In materia di malattia professionale, sussiste la nullità della domanda giudiziale per indeterminatezza solo qualora, dall'atto introduttivo nel suo complesso e dalla documentazione versata in atti, non sia possibile ricostruire la causa petendi ed il petitum, impedendo alla parte resistente di approntare efficacemente la propria linea difensiva.

In materia di malattia professionale, ai fini del riconoscimento dell'indennizzo in rendita, il lavoratore assolve l'onere probatorio a suo carico dando riscontro dell'attività lavorativa svolta e della riconducibilità alla stessa delle patologie denunciate, anche attraverso prova testimoniale e consulenza tecnica medico-legale.

N.B.: Le massime sono generate automaticamente e potrebbero contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

sintesi e commento

Riconoscimento del Nesso Causale tra Attività Lavorativa e Patologie del Lavoratore: Accoglimento del Ricorso Contro l'INAIL


Una recente sentenza del Tribunale Ordinario di Locri ha affrontato una controversia in materia di malattia professionale, originata dal mancato riconoscimento, da parte dell'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro (INAIL), della natura professionale di alcune patologie denunciate da un lavoratore e dalla contestazione della percentuale di danno biologico derivante da altre patologie già riconosciute come professionali.
Il ricorrente, un autista dipendente di un Comune, adiva il Tribunale lamentando il mancato riconoscimento, da parte dell'INAIL, del nesso causale tra le mansioni svolte, consistenti principalmente nella raccolta di rifiuti, e le patologie diagnosticate, tra cui tendinopatia, ernie discali e ipoacusia bilaterale. L'Istituto, pur avendo riconosciuto una menomazione dell'integrità psico-fisica, aveva negato l'indennizzo in capitale o la costituzione di rendita, ritenendo che il grado di inabilità non raggiungesse la soglia minima prevista dalla legge.
Il Tribunale, dopo aver rigettato l'eccezione preliminare di indeterminatezza della domanda sollevata dall'INAIL, ha accolto il ricorso del lavoratore. Il Giudice ha ritenuto dirimente la prova testimoniale acquisita, dalla quale è emerso lo svolgimento dell'attività lavorativa descritta dal ricorrente e la sua esposizione a sforzi fisici ripetuti e continuativi, nonché a rumori assordanti. Fondamentale, ai fini della decisione, è stata la consulenza tecnica d'ufficio medico-legale, che ha accertato la sussistenza del nesso causale tra l'attività lavorativa e le patologie riscontrate nel lavoratore, quantificando l'inabilità complessiva in una percentuale superiore a quella riconosciuta dall'INAIL in sede amministrativa.
In virtù di tali elementi, il Tribunale ha condannato l'INAIL a corrispondere al lavoratore l'indennizzo in rendita per danno biologico da malattia professionale, nella misura accertata dal consulente tecnico d'ufficio, con decorrenza dalla data indicata nella perizia. Le spese di lite e di consulenza tecnica d'ufficio sono state poste a carico dell'Istituto soccombente.
N.B.: Il commento è generato automaticamente e potrebbe contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

testo integrale


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