TRIBUNALE DI LOCRI
Sentenza n. 98/2026 del 12-02-2026
principi giuridici
In caso di acquisizione di beni e servizi in violazione degli obblighi di cui all'art. 191, commi 1, 2 e 3, d.lgs. 267/2000, il rapporto obbligatorio intercorre, ai fini della controprestazione e per la parte non riconoscibile ai sensi dell'articolo 194, comma 1, lettera e), del medesimo decreto, tra il privato fornitore e l'amministratore, funzionario o dipendente che hanno consentito la fornitura.
L'ente locale che, pur non rispettando i termini previsti dalla normativa di settore per l'approvazione dei lavori necessari ed urgenti disposti con verbale di somma urgenza, non disconosca l'opera mediante immediata sospensione dei lavori, è tenuto a riconoscere il debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 194, comma 1, lettera e), d.lgs. 267/2000, nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l'ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza.
L'azione di indebito arricchimento nei confronti della pubblica amministrazione presuppone il contestuale e collegato arricchimento di un soggetto a discapito dell'impoverimento di un altro, consistente nella ricezione della prestazione dedotta nel rapporto obbligatorio intercorrente fra il responsabile del procedimento e l'appaltatore ai sensi dell'art. 191, comma 4, d.lgs. 267/2000.
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testo integrale
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sintesi e commento
Responsabilità del RUP e Arricchimento Senza Causa nei Lavori di Somma Urgenza
Una recente sentenza del Tribunale di Locri ha affrontato una complessa vicenda relativa alla responsabilità del Responsabile Unico del Procedimento (RUP) in relazione a lavori di somma urgenza eseguiti per un Comune, e le conseguenze in termini di obbligazioni e arricchimento senza causa.
La controversia trae origine da un'azione promossa da una ditta esecutrice di lavori urgenti nei confronti del RUP, al fine di ottenere il pagamento di una somma di denaro a titolo di corrispettivo per le opere realizzate. La ditta aveva precedentemente agito nei confronti del Comune, vedendosi però rigettare la domanda. Il RUP, a sua volta, chiamava in causa il Comune, chiedendone la manleva e, in subordine, agendo per indebito arricchimento.
Il Tribunale, esaminando la normativa di riferimento, ha accertato la responsabilità del RUP per non aver tempestivamente adempiuto agli obblighi previsti dall'art. 163, comma 4, del D.Lgs. 50/2016 e dagli artt. 191 e 194 del D.Lgs. 267/2000 (Testo Unico degli Enti Locali). In particolare, il RUP non aveva trasmesso nei termini prescritti la perizia giustificativa dei lavori alla stazione appaltante, impedendo così la tempestiva copertura della spesa e l'approvazione dei lavori da parte del Comune. Tale omissione ha determinato, secondo il giudice, il radicarsi di un rapporto obbligatorio diretto tra la ditta esecutrice e il RUP, ai sensi dell'art. 191, comma 4, del T.U.E.L., che prevede la responsabilità personale dell'amministratore o funzionario che abbia consentito la fornitura in violazione degli obblighi di legge.
Parallelamente, il Tribunale ha accolto la domanda di indebito arricchimento proposta dal RUP nei confronti del Comune. Il giudice ha rilevato che i lavori eseguiti avevano indubbiamente generato un arricchimento per l'ente locale, che aveva beneficiato di opere necessarie e urgenti. Pur in assenza di un valido titolo giuridico che giustificasse tale arricchimento, il Comune non aveva provveduto al pagamento del dovuto. Il Tribunale ha quindi condannato il Comune a corrispondere al RUP una somma di denaro inferiore a quella dovuta alla ditta esecutrice, corrispondente al valore di mercato della prestazione ricevuta, depurato della quota relativa al presumibile utile d'impresa. Il giudice ha precisato che, in tali casi, non spetta alla pubblica amministrazione il riconoscimento della concreta utilità per la P.A. medesima, trattandosi di accertamento di fatto devoluto alla cognizione del giudice di merito.
Infine, il Tribunale ha rigettato la domanda di condanna per lite temeraria avanzata dalla ditta esecutrice nei confronti del RUP, ritenendo che la condotta processuale di quest'ultimo non fosse connotata da dolo o colpa grave.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.