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TRIBUNALE DI LODI

Sentenza n. 575/2023 del 23-06-2023

principi giuridici

Il disconoscimento di scrittura privata, ai sensi dell'art. 214 c.p.c., pur non richiedendo forme vincolate, deve avere i caratteri della specificità e della determinatezza, non potendo consistere in una mera espressione di stile.

In tema di fideiussione, la nullità parziale derivante dalla violazione della normativa antitrust, accertata con riferimento a clausole riproduttive di schemi standardizzati, non si estende all'intero contratto, salvo che la parte interessata dimostri l'interdipendenza tra la clausola nulla e le restanti pattuizioni negoziali.

Il provvedimento della ### d'### n. 55 del 2.5.2005, che ha sanzionato gli articoli 2, 6 e 8 dello schema contrattuale predisposto dall'ABI per la fideiussione omnibus, non trova applicazione con riferimento alle fideiussioni specifiche, salvo che sia provata l'esistenza di un'intesa anticoncorrenziale finalizzata all'applicazione uniforme delle clausole contestate.

In tema di prova dell'inadempimento contrattuale, qualora il creditore agisca per l'adempimento, è sufficiente che provi la fonte, negoziale o legale, del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, allegando l'inadempimento di controparte, spettando al debitore convenuto l'onere di provare il fatto estintivo dell'altrui pretesa, ossia di aver adempiuto esattamente ovvero di non avere potuto adempiere per causa a sé non imputabile.

N.B.: Le massime sono generate automaticamente e potrebbero contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

sintesi e commento

Opposizione a decreto ingiuntivo fondata su presunta violazione della normativa antitrust: onere della prova e fideiussioni specifiche


La pronuncia del Tribunale di Lodi affronta il tema dell'opposizione a un decreto ingiuntivo, sollevata da un soggetto garante di un finanziamento, eccependo la nullità della fideiussione per presunta violazione della normativa antitrust. Il garante contestava, in particolare, la conformità della fideiussione a uno schema contrattuale predisposto dall'ABI, già dichiarato contrario alla normativa antitrust dalla Banca d'Italia.
Nel caso di specie, una società aveva ottenuto un decreto ingiuntivo nei confronti di un soggetto, in qualità di fideiussore di una società debitrice, per il pagamento di una somma di denaro a titolo di adempimento della fideiussione. L'opponente contestava la sottoscrizione della fideiussione, disconoscendone la firma, ed eccepiva la nullità della garanzia per violazione della normativa antitrust.
Il Tribunale ha preliminarmente valutato la genericità del disconoscimento della firma da parte dell'opponente. Successivamente, nel merito, ha esaminato la questione della presunta violazione della normativa antitrust. Il giudice ha richiamato il provvedimento della Banca d'Italia che aveva rilevato la contrarietà alla normativa antitrust di alcune clausole contenute negli schemi contrattuali predisposti dall'ABI per le fideiussioni omnibus.
Tuttavia, il Tribunale ha evidenziato che il provvedimento della Banca d'Italia si riferiva specificamente alle fideiussioni omnibus, mentre nel caso in esame si trattava di una fideiussione specifica. Pertanto, secondo il giudice, non era possibile applicare automaticamente le conclusioni del provvedimento della Banca d'Italia alla fideiussione specifica in questione.
Il Tribunale ha quindi affermato che, in assenza di una prova specifica di un'intesa anticoncorrenziale relativa alle fideiussioni specifiche, gravava sull'opponente l'onere di dimostrare l'esistenza di tale intesa e la sua incidenza sul contratto di fideiussione. Non avendo l'opponente fornito tale prova, il Tribunale ha rigettato l'opposizione e confermato il decreto ingiuntivo.
Il giudice ha inoltre rilevato che la società creditrice aveva fornito la prova del contratto di finanziamento e dell'erogazione dello stesso, mentre l'opponente non aveva provato l'adempimento dell'obbligazione garantita. Pertanto, il Tribunale ha concluso che l'opposizione era infondata e ha condannato l'opponente al pagamento delle spese processuali.
N.B.: Il commento è generato automaticamente e potrebbe contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

testo integrale


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