TRIBUNALE DI LODI
Sentenza n. 95/2023 del 13-02-2023
principi giuridici
Il provvedimento della ### d'### n. 55/2005 costituisce prova privilegiata della condotta anticoncorrenziale per le fideiussioni omnibus che si collocano nel periodo ivi esaminato; per le fideiussioni stipulate successivamente, grava sulla parte che eccepisce la nullità l'onere di allegare e dimostrare l'esistenza di un'intesa illecita all'epoca della sottoscrizione.
Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo fondato su un rapporto di conto corrente, l'opposizione è inammissibile per nullità dell'atto di citazione qualora le contestazioni relative all'applicazione di interessi, spese, commissioni e valute non dovute, nonché all'illegittima capitalizzazione degli interessi, siano formulate in termini generici e indeterminati, senza specifica allegazione dei fatti costitutivi della pretesa.
In mancanza di specifiche contestazioni, il credito azionato in sede monitoria deve ritenersi non contestato ai sensi dell'art. 115 c.p.c. e, pertanto, fondato.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.
testo integrale
Il testo anonimizzato del provvedimento è riservato agli Utenti Professionali ed è visibile tramite permalink solo previa accettazione dei Termini di Servizio. Poiché la corretta interpretazione delle decisioni giurisdizionali richiede specifiche competenze tecniche, la lettura autonoma da parte di soggetti non qualificati non sostituisce in alcun modo una consulenza legale ed è inidonea per valutare casi concreti o assumere iniziative, per le quali resta indispensabile rivolgersi a un Avvocato.




sintesi e commento
Nullità della Fideiussione Omnibus e Onere Probatorio in Materia di Antitrust Bancario
Una recente pronuncia del Tribunale di Lodi ha affrontato la complessa questione della validità di una fideiussione omnibus, contestata per presunta violazione della normativa antitrust. La vicenda trae origine da un decreto ingiuntivo ottenuto da un istituto di credito nei confronti di una società e dei suoi fideiussori, a seguito del passaggio a sofferenza di un conto corrente. Gli opponenti contestavano l'applicazione di interessi ultralegali non pattuiti, spese e commissioni non concordate, nonché l'applicazione di interessi con valuta diversa da quella effettiva.
Il fulcro della controversia si è concentrato sulla validità della fideiussione, che i garanti ritenevano nulla in quanto conforme allo schema contrattuale predisposto dall'Associazione Bancaria Italiana (ABI), dichiarato contrario alla normativa antitrust dalla Banca d'Italia con provvedimento n. 55 del 2 maggio 2005. Tale provvedimento aveva individuato alcune clausole standardizzate, relative alla reviviscenza, alla rinuncia al termine di decadenza ex art. 1957 c.c. e alla sopravvivenza della garanzia in caso di invalidità dell'obbligazione principale, come potenzialmente lesive della concorrenza, qualora applicate in modo uniforme dagli istituti di credito.
Il Tribunale ha rigettato l'eccezione di nullità della fideiussione, richiamando la distinzione tra le cause "follow-on", relative a contratti stipulati nel periodo oggetto del provvedimento della Banca d'Italia (ottobre 2002 - maggio 2005), e le cause "stand alone", concernenti fideiussioni sottoscritte successivamente. Nel caso di specie, la fideiussione era stata stipulata nel 2008, dunque al di fuori del periodo coperto dal provvedimento sanzionatorio. Di conseguenza, gravava sugli opponenti l'onere di provare l'esistenza di un'intesa illecita all'epoca della stipula del contratto, onere che non era stato assolto. Il Tribunale ha precisato che la mera adesione a clausole standardizzate non è sufficiente a dimostrare un'intesa anticoncorrenziale, richiedendosi la prova di un accordo collusivo tra le banche.
Quanto alle contestazioni relative al rapporto di conto corrente, il Tribunale ha rilevato l'assoluta genericità delle allegazioni degli opponenti, che si erano limitati a denunciare l'applicazione di interessi, commissioni e spese non dovute, nonché la violazione del divieto di anatocismo, senza fornire specifici elementi di prova. In assenza di allegazioni precise e di adeguata documentazione, il Tribunale ha ritenuto inammissibile la domanda riconvenzionale volta alla ripetizione degli indebiti addebiti.
In definitiva, il Tribunale ha confermato il decreto ingiuntivo, ritenendo fondato il credito azionato dalla banca e rigettando l'opposizione, anche in ragione della mancata contestazione specifica degli inadempimenti e della quantificazione delle somme richieste. Inoltre, ha condannato gli opponenti al risarcimento dei danni per lite temeraria, ravvisando una condotta processuale pretestuosa e gravatoria.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.