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TRIBUNALE DI LUCCA

Sentenza n. 1369/2023 del 05-12-2023

principi giuridici

In tema di azione di rivalsa ex art. 144, comma 2, d.lgs. 209/2005, la clausola contrattuale che esclude la copertura assicurativa per i sinistri causati da conducente privo di patente di guida ha natura di clausola delimitativa del rischio e non vessatoria.

La circolazione del veicolo avvenuta prohibente domino, accertata mediante la dimostrazione dell'adozione di cautele idonee ad impedire l'utilizzo del mezzo da parte di terzi, esclude la responsabilità del proprietario e, conseguentemente, l'esperibilità nei suoi confronti dell'azione di rivalsa da parte dell'assicuratore.

L'azione di rivalsa prevista dall'art. 144, comma 2, del codice delle assicurazioni, può essere esercitata nei confronti del conducente del veicolo, in quanto responsabile civile ex art. 2054 c.c. e titolare dell'interesse esposto al rischio, godendo della copertura assicurativa.

N.B.: Le massime sono generate automaticamente e potrebbero contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

sintesi e commento

Rivalsa dell'Assicurazione Limitata in Caso di Guida Senza Patente e Furto del Veicolo


La pronuncia in esame affronta un caso di rivalsa esercitata da una compagnia assicurativa nei confronti dell'assicurato e del conducente di un veicolo coinvolto in un incidente stradale. La compagnia, dopo aver risarcito il terzo danneggiato, ha agito per recuperare le somme versate, invocando la clausola contrattuale che esclude la copertura assicurativa in caso di guida senza patente.
Il sinistro si è verificato quando il conducente, all'epoca minorenne e privo di patente, alla guida del veicolo assicurato, ha causato un incidente. L'assicurazione ha risarcito il danneggiato, ma ha poi esercitato il diritto di rivalsa, previsto dall'art. 144 del Codice delle Assicurazioni Private e dalle condizioni generali di polizza, nei confronti sia del proprietario del veicolo che del conducente.
Il proprietario del veicolo si è difeso sostenendo che la circolazione del mezzo era avvenuta contro la sua volontà, in quanto il conducente aveva sottratto le chiavi di casa e del veicolo senza il suo consenso. Il conducente, dal canto suo, ha contestato la propria responsabilità nell'incidente e la quantificazione del danno.
Il Tribunale ha rigettato la domanda di rivalsa nei confronti del proprietario del veicolo. I giudici hanno ritenuto che la circolazione del mezzo fosse avvenuta contro la volontà del proprietario, in quanto il conducente si era introdotto furtivamente nell'abitazione e si era impossessato delle chiavi. Il Tribunale ha valorizzato le testimonianze che hanno confermato la sottrazione delle chiavi e la mancanza di consenso alla guida.
Per quanto riguarda la posizione del conducente, il Tribunale ha riconosciuto la sua legittimazione passiva all'azione di rivalsa, in quanto responsabile civile ai sensi dell'art. 2054 del Codice Civile. Tuttavia, il Tribunale ha ritenuto necessario approfondire l'istruttoria per accertare la responsabilità del conducente nella causazione del sinistro e la congruità della somma risarcita dall'assicurazione. Il giudizio è stato quindi rinviato per l'assunzione di ulteriori prove.
N.B.: Il commento è generato automaticamente e potrebbe contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

testo integrale


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