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TRIBUNALE DI LUCCA

Sentenza n. 143/2023 del 18-04-2023

principi giuridici

Il delitto di omesso versamento di ritenute previdenziali operate sulle retribuzioni dei dipendenti, di cui all'art. 10 bis d.lgs. 74/2000, si consuma nel momento in cui scade il termine utile per il versamento delle somme trattenute, coincidente con la presentazione della dichiarazione annuale di sostituto d'imposta relativa all'anno precedente.

La responsabilità per l'omesso versamento delle ritenute previdenziali, qualora il datore di lavoro sia dichiarato fallito, grava sul curatore fallimentare qualora il termine per il versamento scada successivamente alla dichiarazione di fallimento.

N.B.: Le massime sono generate automaticamente e potrebbero contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

sintesi e commento

Responsabilità per Omesso Versamento di Ritenute Previdenziali: Individuazione del Soggetto Obbligato in Caso di Fallimento Societario


Una recente pronuncia del Tribunale Ordinario di Lucca, sezione lavoro, ha affrontato la questione della responsabilità per l'omesso versamento di ritenute previdenziali operate sulle retribuzioni dei dipendenti, in un contesto caratterizzato dal fallimento della società datrice di lavoro.
Nel caso specifico, un soggetto, precedentemente legale rappresentante di una società, aveva impugnato un'ordinanza ingiunzione emessa dall'I.N.P.S. che lo riteneva responsabile del mancato versamento delle ritenute previdenziali relative all'anno 2010. L'opponente contestava la propria responsabilità, evidenziando come la società fosse stata dichiarata fallita in data antecedente alla scadenza del termine per il versamento delle ritenute.
L'I.N.P.S., costituitosi in giudizio, aveva inizialmente contestato il ricorso, salvo poi rideterminare l'importo dovuto, offrendo la possibilità di estinguere la pretesa con il pagamento di una somma ridotta. Tuttavia, il soggetto interessato aveva insistito nel ricorso, contestando integralmente la propria responsabilità.
Il Tribunale, nel dirimere la controversia, ha posto l'accento sul momento in cui si perfeziona l'illecito omissivo consistente nel mancato versamento delle ritenute. Richiamando un consolidato orientamento giurisprudenziale, il giudice ha ribadito che tale illecito si consuma nel momento in cui scade il termine utile per il versamento da parte del datore di lavoro.
Nel caso di specie, il Tribunale ha rilevato che la dichiarazione di fallimento della società era intervenuta prima della scadenza del termine per il versamento delle ritenute. Di conseguenza, con la sentenza dichiarativa di fallimento, le funzioni di amministrazione della società erano passate al curatore fallimentare. Pertanto, l'obbligo di versamento delle ritenute, se operate, gravava sul curatore e non più sul precedente legale rappresentante.
Alla luce di tali considerazioni, il Tribunale ha accolto il ricorso, annullando l'ordinanza ingiunzione impugnata e condannando l'I.N.P.S. al pagamento delle spese di giudizio. La decisione si fonda sul principio secondo cui la responsabilità per l'omesso versamento delle ritenute previdenziali spetta al soggetto che, al momento della scadenza del termine per il versamento, riveste la qualifica di datore di lavoro o di amministratore della società. Nel caso di fallimento, tale responsabilità si trasferisce al curatore fallimentare.
N.B.: Il commento è generato automaticamente e potrebbe contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

testo integrale


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