TRIBUNALE DI LUCCA
Sentenza n. 158/2023 del 04-05-2023
principi giuridici
In assenza di una norma espressa che estenda alle vittime del dovere il beneficio dell'aumento figurativo di dieci anni di versamenti contributivi, previsto dall'art. 3 della legge 3 agosto 2004, n. 206 per le vittime del terrorismo, non è possibile, in via interpretativa, attribuire tale beneficio alle prime.
L'art. 1, comma 562, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, autorizzando la spesa annua nel limite massimo di 10 milioni di euro a decorrere dal 2006 "al fine della progressiva estensione dei benefìci già previsti in favore delle vittime della criminalità e del terrorismo a tutte le vittime del dovere", demanda al legislatore ordinario la determinazione dei termini e delle modalità di tale estensione, lasciando allo stesso ampia discrezionalità, anche ai fini della valutazione della spesa.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.
testo integrale
Il testo anonimizzato del provvedimento è riservato agli Utenti Professionali ed è visibile tramite permalink solo previa accettazione dei Termini di Servizio. Poiché la corretta interpretazione delle decisioni giurisdizionali richiede specifiche competenze tecniche, la lettura autonoma da parte di soggetti non qualificati non sostituisce in alcun modo una consulenza legale ed è inidonea per valutare casi concreti o assumere iniziative, per le quali resta indispensabile rivolgersi a un Avvocato.




sintesi e commento
Negato l'Aumento Figurativo di Dieci Anni di Contributi a Familiari di Vittime del Dovere: Necessaria una Specifica Previsione Normativa
Il Tribunale Ordinario di Lucca, Sezione Lavoro, si è pronunciato in merito al diritto all'aumento figurativo di dieci anni di versamenti contributivi, previsto dall'art. 3 della legge n. 206/2004, per i familiari superstiti di vittime del dovere. La vicenda trae origine dal ricorso presentato da un soggetto che, in qualità di familiare di una vittima del dovere, aveva richiesto il riconoscimento del beneficio in questione, vedendosi opporre un diniego da parte del Ministero dell'Interno.
Il ricorrente lamentava la mancata estensione, in suo favore, di un beneficio originariamente previsto per le vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice, invocando una interpretazione estensiva della normativa vigente. Il Ministero dell'Interno, costituitosi in giudizio, eccepiva preliminarmente il difetto di legittimazione passiva, contestando nel merito la fondatezza della pretesa.
Il Tribunale, dopo aver riunito un procedimento avente ad oggetto la medesima questione, ha rigettato il ricorso. Il giudice ha preliminarmente respinto l'eccezione di difetto di legittimazione passiva del Ministero dell'Interno, ritenendo che tale ente fosse il soggetto competente a provvedere sulla domanda amministrativa e a sopportare gli oneri finanziari derivanti dall'eventuale riconoscimento del beneficio.
Nel merito, il Tribunale ha evidenziato che, sebbene la legislazione in materia abbia manifestato un intento perequativo tra le categorie delle vittime del dovere e delle vittime del terrorismo, non si è giunti ad una completa equiparazione tra le due figure. In particolare, il giudice ha sottolineato che l'art. 1, comma 562, della legge n. 266/2005, pur autorizzando una spesa annua per la progressiva estensione dei benefici previsti per le vittime del terrorismo alle vittime del dovere, demanda al legislatore ordinario la definizione dei termini e delle modalità di tale estensione.
Pertanto, in assenza di una specifica previsione normativa che estenda espressamente l'aumento figurativo di dieci anni di versamenti contributivi alle vittime del dovere, il Tribunale ha ritenuto di non poter accogliere la domanda del ricorrente. Il giudice ha evidenziato che l'estensione di benefici alle vittime del dovere è sempre avvenuta in virtù di una norma espressa, come nel caso dello speciale assegno vitalizio e della speciale elargizione in punti percentuali.
Infine, il Tribunale ha richiamato un orientamento della Corte di Cassazione, secondo cui, pur sussistendo un intento perequativo tra le due categorie, non si può pervenire ad affermare l'attuale totale equiparazione tra le stesse per altri aspetti, in assenza di una esplicita manifestazione del legislatore in tal senso. Alla luce di tali considerazioni, il Tribunale ha rigettato il ricorso, compensando integralmente le spese di lite tra le parti, in considerazione della presenza di divergenti pronunce di giudici di merito sulla questione.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.