TRIBUNALE DI LUCCA
Sentenza n. 334/2023 del 17-11-2023
principi giuridici
In tema di indennità N.A.S.p.I., la decadenza dalla prestazione di cui all'art. 9, comma 1, del D.Lgs. n. 22/2015 si verifica qualora il titolare del diritto instauri un rapporto di lavoro subordinato il cui reddito annuale sia superiore al reddito minimo escluso da imposizione fiscale, salvo il caso in cui la durata del rapporto di lavoro non sia superiore a sei mesi.
In tema di indennità N.A.S.p.I., nel caso di contratto di lavoro intermittente senza obbligo di risposta e senza indennità di disponibilità, la sospensione della prestazione opera limitatamente alle giornate di effettiva prestazione lavorativa.
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testo integrale
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sintesi e commento
Indennità NASpI e Contratto di Lavoro Intermittente: Compatibilità e Condizioni
La pronuncia in esame affronta la complessa interazione tra il diritto all'indennità di disoccupazione NASpI e lo svolgimento di attività lavorativa con contratto di lavoro intermittente, analizzando le condizioni che determinano la compatibilità o la decadenza dal beneficio.
Il caso trae origine dal ricorso di un soggetto che, dopo aver ottenuto il riconoscimento dell'indennità NASpI, aveva stipulato un contratto di lavoro intermittente senza obbligo di disponibilità. L'INPS aveva interrotto l'erogazione della prestazione, ritenendo che la durata del contratto, superiore a sei mesi, comportasse la decadenza dal diritto. Il ricorrente contestava tale decisione, evidenziando l'assenza di obbligo di disponibilità nel contratto e la comunicazione mensile all'INPS dei giorni di effettiva prestazione lavorativa.
Il Tribunale ha accolto il ricorso, richiamando la normativa in materia di ammortizzatori sociali e lo stato di disoccupazione. In particolare, il giudice ha sottolineato che la decadenza dalla NASpI si verifica solo quando il titolare del diritto instaura un rapporto di lavoro subordinato il cui reddito annuale superi il limite escluso da imposizione fiscale, salvo il caso in cui il rapporto di lavoro non sia superiore a sei mesi.
La sentenza ha evidenziato la distinzione tra due tipologie di contratto di lavoro intermittente: quello con obbligo di risposta alla chiamata del datore di lavoro e quello senza tale obbligo. Nel caso di contratto senza obbligo di disponibilità, in assenza di effettiva prestazione lavorativa, permane lo stato di disoccupazione che dà diritto alla prestazione NASpI. Il Tribunale ha fatto riferimento alla circolare dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro, secondo cui il lavoratore con contratto di lavoro intermittente conserva lo stato di disoccupazione per tutto il periodo del contratto solo se la retribuzione annua prevista sia inferiore al limite esente da imposizione fiscale. In caso contrario, lo stato di disoccupazione è sospeso nei periodi di effettivo svolgimento dell'attività lavorativa, mentre il lavoratore resta disoccupato nei periodi di non lavoro.
Il giudice ha quindi concluso che, nel caso di specie, il ricorrente aveva diritto a percepire l'indennità NASpI, al netto dei periodi di sospensione dovuti all'effettivo svolgimento di attività lavorativa, in quanto il contratto di lavoro intermittente non prevedeva l'obbligo di disponibilità e il reddito annuo derivante dall'attività lavorativa era inferiore al limite previsto dalla legge.
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