TRIBUNALE DI LUCCA
Sentenza n. 60/2023 del 23-02-2023
principi giuridici
Nel caso di retrocessione di ramo d'azienda dall'affittuario al concedente, qualora la cessazione del rapporto di lavoro avvenga successivamente a tale retrocessione, il datore di lavoro insolvente, ai fini dell'intervento del Fondo di Garanzia TFR di cui all'art. 2 della legge n. 297 del 1982, va individuato nel soggetto affittante retrocessionario, senza che possa configurarsi una responsabilità solidale del Fondo ai sensi dell'art. 2112 c.c.
Il diritto del lavoratore di ottenere dall'INPS, in caso di insolvenza del datore di lavoro, la corresponsione del TFR a carico dello speciale Fondo di cui all'art. 2 della legge n. 297 del 1982, ha natura di diritto di credito ad una prestazione previdenziale, distinto ed autonomo rispetto al credito vantato nei confronti del datore di lavoro.
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testo integrale
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sintesi e commento
Fondo di Garanzia TFR e Retrocessione Aziendale: Chiarimenti sulla Responsabilità dell'INPS
Una recente sentenza del Tribunale Ordinario di Lucca ha affrontato una questione complessa riguardante il diritto dei lavoratori al trattamento di fine rapporto (TFR) in caso di insolvenza del datore di lavoro, con particolare attenzione alle dinamiche di affitto e retrocessione di ramo d'azienda.
La vicenda trae origine dalla richiesta di alcuni lavoratori nei confronti dell'INPS, affinché il Fondo di Garanzia per il TFR intervenisse per sopperire al mancato pagamento del TFR da parte della società datrice di lavoro, posta in liquidazione a seguito di una procedura di sovraindebitamento. La particolarità del caso risiedeva nel fatto che, precedentemente alla liquidazione, la società aveva affittato un ramo d'azienda ad altra società, con un accordo che escludeva la responsabilità solidale dell'affittuario per i debiti pregressi verso i dipendenti, compreso il TFR maturato fino alla data dell'affitto. Successivamente, il ramo d'azienda era stato retrocesso alla società originaria, che aveva poi proceduto al licenziamento dei lavoratori.
L'INPS si era opposto alla richiesta, sostenendo che, in caso di retrocessione d'azienda, si applica l'articolo 2112 del codice civile, che disciplina il trasferimento d'azienda e la conseguente responsabilità solidale tra cedente e cessionario. L'istituto previdenziale riteneva, quindi, che la responsabilità del pagamento del TFR gravasse sulla società affittuaria.
Il Tribunale, tuttavia, ha accolto il ricorso dei lavoratori, richiamando la giurisprudenza maggioritaria della Corte di Cassazione in materia. I giudici hanno sottolineato che il diritto del lavoratore ad ottenere dall'INPS il TFR a carico del Fondo di Garanzia è un diritto autonomo e distinto rispetto al credito vantato nei confronti del datore di lavoro. Tale diritto si perfeziona al verificarsi dei presupposti previsti dalla legge, ovvero l'insolvenza del datore di lavoro e la verifica dell'esistenza e della misura del credito.
Nel caso specifico, il Tribunale ha evidenziato che, a seguito della retrocessione del ramo d'azienda, la società affittante era tornata ad essere il datore di lavoro dei ricorrenti e, in quanto tale, era tenuta al pagamento del TFR. Accertata l'insolvenza di tale società, il Fondo di Garanzia era tenuto ad intervenire per sopperire al mancato pagamento.
La sentenza ribadisce, quindi, l'importanza del Fondo di Garanzia come strumento di tutela dei lavoratori in caso di insolvenza del datore di lavoro, anche in situazioni complesse come quelle caratterizzate da affitto e retrocessione di ramo d'azienda. Il Tribunale ha chiarito che, in tali casi, occorre individuare il datore di lavoro "attuale insolvente" al momento della cessazione del rapporto di lavoro, al fine di stabilire la responsabilità del Fondo di Garanzia.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.