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TRIBUNALE DI LUCCA

Sentenza n. 935/2024 del 16-08-2024

principi giuridici

L'agente di assicurazioni risponde, ai sensi dell'art. 2049 c.c., dei danni arrecati a terzi dalle condotte illecite del sub-agente, suo diretto preposto, quando tali condotte siano riconducibili alle incombenze allo stesso attribuite, ovvero, anche quando esorbitino da tali incombenze, qualora sussista la buona fede incolpevole del terzo danneggiato e la colpa del preponente, desumibile dalla mancata adozione delle misure idonee a prevenire le condotte devianti del preposto.

In tema di responsabilità dell'assicuratore per le condotte illecite del sub-agente, la tendenziale autonomia giuridica del rapporto tra assicuratore e sub-agente non rileva ai fini della responsabilità del primo (preponente) nei confronti del cliente, qualora l'assicuratore abbia conferito al sub-agente un autonomo e diretto potere rappresentativo, ovvero eserciti un controllo diretto anche sul sub-agente, ovvero si avvalga di un'organizzazione imprenditoriale articolata in un reticolo di agenzie che operano di regola a mezzo di sub-agenti abilitati a vendere i prodotti assicurativi della preponente, ovvero ricorra la prova di un'apparenza di rapporto diretto del sub-agente con la compagnia per ottenere prodotti assicurativi in nome e per conto di essa.

In tema di concorso del fatto colposo del danneggiato nella produzione dell'evento dannoso, a norma dell'art. 1227 c.c., applicabile anche nel campo della responsabilità extracontrattuale, la prova che il creditore-danneggiato avrebbe potuto evitare i danni dei quali chiede il risarcimento, usando l'ordinaria diligenza, deve essere fornita dal debitore-danneggiante che pretende di non risarcire, in tutto o in parte, il creditore.

N.B.: Le massime sono generate automaticamente e potrebbero contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

sintesi e commento

Responsabilità dell'Agente e della Compagnia Assicurativa per Polizze Fideiussorie Falsificate


La pronuncia del Tribunale di Lucca affronta un caso di responsabilità extracontrattuale derivante dalla stipula di polizze fideiussorie rivelatesi false, analizzando le responsabilità dell'agente assicurativo, del suo socio e della compagnia assicurativa preponente.
La vicenda trae origine da un finanziamento ottenuto da una società, garantito da una polizza fideiussoria stipulata tramite un agente assicurativo. A seguito di un incendio che distrusse il macchinario finanziato, la società scoprì che la polizza era inesistente, con conseguenti danni economici derivanti dalla richiesta di rimborso del finanziamento da parte dell'istituto di credito e dall'impossibilità di far valere la copertura assicurativa. La società, successivamente fallita, agì in giudizio per ottenere il risarcimento dei danni, convenendo l'agente assicurativo, il suo socio e la compagnia assicurativa.
Il Tribunale ha accertato la responsabilità dell'agente assicurativo, rimasto contumace, ritenendo provato il suo comportamento doloso nella falsificazione delle polizze. Quanto alla responsabilità del socio dell'agente e della compagnia assicurativa, il Tribunale ha richiamato il principio di responsabilità del preponente per il fatto illecito del preposto, ai sensi dell'art. 2049 del codice civile. In particolare, ha evidenziato come l'agente avesse agito nell'ambito delle incombenze a lui attribuite, utilizzando la modulistica e i loghi della compagnia assicurativa, creando un'apparenza di affidabilità che aveva indotto la società a confidare nella validità delle polizze.
Il Tribunale ha quindi riconosciuto la responsabilità solidale dell'agente, del suo socio e della compagnia assicurativa, condannandoli al risarcimento dei danni subiti dalla società, quantificati nella restituzione dei premi versati per le polizze false e nell'ammontare degli interessi di mora e delle sanzioni applicate dall'ente di riscossione sul finanziamento non rimborsato. È stata riconosciuta la copertura assicurativa da parte di una delle compagnie chiamate in causa, in virtù di una polizza che copriva la responsabilità civile professionale dell'agente, condannando la compagnia a risarcire direttamente all'attrice una quota del danno.
N.B.: Il commento è generato automaticamente e potrebbe contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

testo integrale


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