blog dirittopratico

3.730.091
documenti generati

v5.51
Motore di ricerca Sentenze Civili
CSPT
torna alla pagina iniziale

Serve aiuto? Cerca una risposta su dpForum!

Banca Dati della Giurisprudenza Civile

La Banca Dati gratuita "autoalimentata" dagli utenti di Diritto Pratico!


TRIBUNALE DI MACERATA

Sentenza n. 683/2020 del 19-08-2020

principi giuridici

In materia di responsabilità medica, grava sull'attore l'onere di dimostrare, con qualsiasi mezzo di prova e secondo il criterio del "più probabile che non", l'esistenza del nesso causale tra la condotta del sanitario e il danno di cui chiede il risarcimento.

L'anafilassi viene diagnosticata sulla base di uno o più sintomi, che possono verificarsi a pochi minuti o ore dall'esposizione a un allergene, quali alterazioni della cute o della mucosa, sintomi respiratori, ipotensione o sintomi gastrointestinali persistenti.

In ipotesi di coagulazione intravasale disseminata (CID), il trattamento, secondo le attuali conoscenze mediche, consiste nella correzione della causa scatenante.

N.B.: Le massime sono generate automaticamente e potrebbero contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

sintesi e commento

Responsabilità Medica e Oneri Probatori: Assenza di Nesso Causale Esclude Risarcimento


La pronuncia in esame affronta un caso di presunta responsabilità medica derivante dal decesso di un paziente, deceduto a seguito di un ricovero d'urgenza. L'attore, congiunto del defunto, ha citato in giudizio l'azienda sanitaria, sostenendo che la morte fosse riconducibile a un inadeguato trattamento di uno shock anafilattico presumibilmente causato dalla somministrazione di un farmaco antinfiammatorio. L'attore lamentava, in particolare, la mancata somministrazione di adrenalina, ritenuta essenziale per contrastare la reazione allergica.
L'azienda sanitaria convenuta si è difesa contestando la sussistenza di un nesso causale tra la condotta dei sanitari e il decesso, sostenendo la correttezza del proprio operato. Nel corso del giudizio, è stata disposta una consulenza tecnica d'ufficio (CTU) per accertare le cause del decesso e valutare l'adeguatezza dei trattamenti praticati.
Il giudice, sulla base delle risultanze istruttorie, in particolare della CTU, ha rigettato la domanda risarcitoria. La CTU ha escluso la sussistenza di uno shock anafilattico, rilevando l'assenza di sintomi respiratori e la tempestiva somministrazione di cortisone e antistaminico, farmaci idonei a contrastare reazioni allergiche. La consulenza ha ipotizzato che la causa del decesso fosse riconducibile a una coagulazione intravasale disseminata (CID) di origine batterica polmonare, una condizione grave e rapidamente progressiva.
Il tribunale ha sottolineato che, in materia di responsabilità medica, grava sul danneggiato l'onere di provare il nesso causale tra la condotta del sanitario e il danno subito. Nel caso di specie, l'attore non è riuscito a dimostrare che l'operato dei medici avesse causato o contribuito al decesso del paziente. Il giudice ha evidenziato che i sanitari avevano posto in essere tutti gli accertamenti del caso e somministrato i trattamenti ritenuti adeguati in base alla sintomatologia presentata dal paziente, in un contesto di rapido e inesorabile aggravamento delle sue condizioni. L'assenza di una diagnosi certa e la rapidità degli eventi hanno reso impossibile un intervento terapeutico mirato ed efficace.
N.B.: Il commento è generato automaticamente e potrebbe contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

testo integrale


Il testo anonimizzato del provvedimento è visibile tramite permalink solo previa accettazione dei Termini e Condizioni di Servizio.

ATTENZIONE! Le sentenze sono di dominio pubblico. La diffusione dei provvedimenti giurisdizionali "costituisce fonte preziosa per lo studio e l'accrescimento della cultura giuridica e strumento indispensabile di controllo da parte dei cittadini dell'esercizio del potere giurisdizionale". Benchè le linee guida in materia di trattamento di dati personali nella riproduzione di provvedimenti giurisdizionali per finalità di informazione giuridica non richiedano espressamente l'anonimizzazione sistematica di tutti i provvedimenti, Diritto Pratico ha scelto questa strada. Il processo di anonimizzazione è completamente automatizzato: puoi segnalare anomalie, richiedere oscuramenti e rimozioni tramite l'apposito modulo di contatto richiamabile cliccando sul simbolo che trovi in prossimità degli estremi di ogni provvedimento.

N.B.: La Banca Dati della Giurisprudenza Civile di Diritto Pratico non è, non vuole essere, né potrà mai essere un'alternativa alle soluzioni commerciali presenti sul mercato. Essendo aperta alla contribuzione di tutti, Diritto Pratico non può garantire l'esattezza dei dati ottenuti che l'utente è sempre tenuto a verificare.

Quanto ritieni utile questo strumento?

4.4/5 (23512 voti)

©2013-2026 Diritto Pratico - Termini di Servizio e informativa sul trattamento dei dati - Assistenza

pagina generata in 0.012 secondi in data 9 febbraio 2026 (IUG:LJ-506C17) - 3003 utenti online