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TRIBUNALE DI MACERATA

Sentenza n. 683/2020 del 19-08-2020

principi giuridici

In materia di responsabilità medica, grava sull'attore l'onere di dimostrare, con qualsiasi mezzo di prova e secondo il criterio del "più probabile che non", l'esistenza del nesso causale tra la condotta del sanitario e il danno di cui chiede il risarcimento.

L'anafilassi viene diagnosticata sulla base di uno o più sintomi, che possono verificarsi a pochi minuti o ore dall'esposizione a un allergene, quali alterazioni della cute o della mucosa, sintomi respiratori, ipotensione o sintomi gastrointestinali persistenti.

In ipotesi di coagulazione intravasale disseminata (CID), il trattamento, secondo le attuali conoscenze mediche, consiste nella correzione della causa scatenante.

N.B.: Le massime sono generate automaticamente e potrebbero contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

sintesi e commento

Responsabilità Medica e Oneri Probatori: Assenza di Nesso Causale Esclude Risarcimento


La pronuncia in esame affronta un caso di presunta responsabilità medica derivante dal decesso di un paziente, deceduto a seguito di un ricovero d'urgenza. L'attore, congiunto del defunto, ha citato in giudizio l'azienda sanitaria, sostenendo che la morte fosse riconducibile a un inadeguato trattamento di uno shock anafilattico presumibilmente causato dalla somministrazione di un farmaco antinfiammatorio. L'attore lamentava, in particolare, la mancata somministrazione di adrenalina, ritenuta essenziale per contrastare la reazione allergica.
L'azienda sanitaria convenuta si è difesa contestando la sussistenza di un nesso causale tra la condotta dei sanitari e il decesso, sostenendo la correttezza del proprio operato. Nel corso del giudizio, è stata disposta una consulenza tecnica d'ufficio (CTU) per accertare le cause del decesso e valutare l'adeguatezza dei trattamenti praticati.
Il giudice, sulla base delle risultanze istruttorie, in particolare della CTU, ha rigettato la domanda risarcitoria. La CTU ha escluso la sussistenza di uno shock anafilattico, rilevando l'assenza di sintomi respiratori e la tempestiva somministrazione di cortisone e antistaminico, farmaci idonei a contrastare reazioni allergiche. La consulenza ha ipotizzato che la causa del decesso fosse riconducibile a una coagulazione intravasale disseminata (CID) di origine batterica polmonare, una condizione grave e rapidamente progressiva.
Il tribunale ha sottolineato che, in materia di responsabilità medica, grava sul danneggiato l'onere di provare il nesso causale tra la condotta del sanitario e il danno subito. Nel caso di specie, l'attore non è riuscito a dimostrare che l'operato dei medici avesse causato o contribuito al decesso del paziente. Il giudice ha evidenziato che i sanitari avevano posto in essere tutti gli accertamenti del caso e somministrato i trattamenti ritenuti adeguati in base alla sintomatologia presentata dal paziente, in un contesto di rapido e inesorabile aggravamento delle sue condizioni. L'assenza di una diagnosi certa e la rapidità degli eventi hanno reso impossibile un intervento terapeutico mirato ed efficace.
N.B.: Il commento è generato automaticamente e potrebbe contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

testo integrale

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale civile di ### in composizione monocratica, nella persona del giudice onorario ### ha pronunciato la seguente ### nel procedimento civile iscritto al n.1167/2016 del ### degli affari contenziosi civili promosso da ### (cod.fisc. ###), con l'Avv. ### -parte attrice contro ### (cod.fisc. ###), con l'Avv.  ### -parte convenuta Avente ad oggetto: risarcimento danni ### Per la parte attrice: “### all'###mo Tribunale adito, contrariis rejectis, in accoglimento della domanda attorea: - ### e dichiarare la responsabilità dell'odierna convenuta in ordine ai fatti per cui è causa a titolo di responsabilità contrattuale e, per l'effetto, ### la convenuta, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, al risarcimento di tutti i danni non patrimoniali pari a ### e a quelli patrimoniali che verranno ritenuti di giustizia e/o provati in corso di causa, oltre a rivalutazione monetaria e interessi sino all'effettivo soddisfo. Con vittoria di spese, competenze, onorari di lite e rimborso forfetario, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore, che si dichiara antistatario ex art.93 cpc”.   Per la parte convenuta: “ ### l'###mo Tribunale Civile di ### adito, contrariis reiectis, in via principale: rigettare in toto la domanda attorea, poiché infondata in ogni sua parte sia in fatto che in diritto per tutte le ragioni espresse in narrativa. In via istruttoria: si opus si ichiede CTU al fine di determinare l'effettiva causa del decesso del #### Con riserva di ogni altra ed eventuale richiesta istruttoria. Con vittoria di spese e competenze di causa.” #### La presente sentenza è redatta in forma succinta, ai sensi dell'art.118 disp.att. c.p.c., mediante l'esposizione dei soli fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, con indicazione sintetica delle questioni a tal fine esaminate e delle norme di legge e principi di diritto applicati (secondo i principi evidenziati da: Cass.civ., SS.UU., 642/15; Cass.civ., sez. VI, 53420/14). 
Ogni questione non specificamente trattata nel presente provvedimento deve intendersi assorbita dalle argomentazioni già espresse e ogni ulteriore istanza rigettata, non sussistendone i necessari riscontri in fatto e in diritto.  ### ha convenuto in giudizio l'### delle ### (di seguito: ### chiedendone la condanna al risarcimento dei danni, come sopra quantificati, derivati dal decesso del padre dell'attore, ### avvenuto il ### presso l'ospedale di ### ove lo stesso era stato ricoverato d'urgenza il giorno precedente, 14 agosto, per febbre persistente, dolori alle ossa e alle articolazioni, cefalea e forte mal di gola; la causa della morte risulta individuata all'esito dell'esame autoptico in un edema polmonare acuto in paziente con coagulazione intravasale disseminata. 
Sostiene parte attrice la responsabilità risarcitoria dell'ente convenuto per omesso adeguato trattamento di uno shock anafilattico da somministrazione di un farmaco, l'antinfiammatorio ### laddove la condizione patologica suddetta avrebbe richiesto quale immediata terapia l'infusione di adrenalina. 
Si è costituita in giudizio l'### chiedendo il rigetto di ogni domanda avversaria, sostenendo la correttezza dell'operato dei sanitari che ebbero in cura il paziente e, quindi, l'insussistenza di sua responsabilità risarcitoria. 
Nel corso del giudizio si è proceduto all'esperimento di una consulenza tecnica d'ufficio in ordine alle cause del decesso e ai trattamenti praticati, con successivo approfondimento su profili specifici evidenziati dalla parte attrice; ha avuto luogo altresì la prova testimoniale. 
All'esito la causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni delle parti. 
Così riassunto lo svolgimento della causa, deve ricostruirsi lo svolgimento dei fatti che emerge dalle documentazione sanitaria in atti.  ### il 14 agosto del 2012 iniziava ad accusare “febbre con dolori osteoarticolari diffusi, cefalea, faringodinia e verosimile stranguria” (così l'anamnesi presente nel referto del ### per cui si chiamava la ### che gli prescriveva ### 1000, senza tuttavia che dall'assunzione di tale medicinale derivasse alcun benefìcio. Persistendo quindi lo stato febbrile veniva chiamato il numero di emergenza sanitaria 118 alle 4 del 15 agosto e gli operatori dell'ambulanza, tempestivamente giunti, riscontrando febbre elevata pur in presenza di parametri vitali nei limiti della norma, accompagnavano il ### al ### dell'### di ### dove il suddetto giungeva alle ore 04.43 e veniva sottoposto a visita dai medici, che alle ore 05.45 osservavano la presenza dei sintomi sopra descritti in assenza di patologie pregresse o allergie di sorta riferite dal paziente (“Non patologie in anamnesi, non riferite allergie a farmaci”, così nel referto in atti).  ### risultava comunque in buone condizioni generali, senza dati patologici di rilievo (“### condizioni generali. Eupnoico, non cianosi -### 95% in aa-, MV fisiologico, non rumori patologici. PA 120/85 mmHg, toni cardiaci validi e ritmici a fc di 102 bpm, pause libere, non sfregamenti, buon compenso emodinamico. Vigile, cosciente, orientato, non deficit neurologici focali in atto né deficit sensitivo-motori periferici, pupille isocoriche, non dismetrie, non rigor nucalis né dolore al rachide in toto, ### negativo bilateralmente. Stazione eretta e deambulazione nella norma. Addome piano, trattabile, non dolorabile alla palpazione, non masse palpabili, non soffi vascolari, peristalsi valida. Cute e mucose rosee e normoidratate, TC 38.5°C. All'esplorazione del cavo orale non segni di flogosi né edema. Non linfoadenopatie a carico delle stazioni linfoghiandolari esplorabili. 
STICK urine negativo”). 
Eseguiti alle ore 4.50 esami ematici, si evidenziavano: “modesta leucocitosi, ipopiastrinemia e importante aumento della ### Alle ore 05.01 era eseguito un esame elettrocardiografico che mostrava alcune anomalie (“tachicardia sinusale 100bpm. Atipie rif V -ST leggermente sopraslivellato in ###- ### e sottoslivellato in ###”); veniva altresì eseguita radiografia al torace, che evidenziava la presenza di una “zona di lieve ipodiafania basale dx che potrebbe essere riferibile iniziale flogosi da ricontrollare dopo terapia. Ombra cardiaca nei limiti”.  ### quindi, alle ore 06.08 del 15-8-2012, i sanitari somministravano ### 500 mg con 250cc di soluzione fisiologica; alla successiva valutazione delle sue condizioni effettuata alle ore 9:57 il ### risultava in buone condizioni generali (“cosciente ed eupnoico”), tanto che gli veniva somministrata solo soluzione fisiologica. 
Il paziente veniva poi ricoverato presso il reparto di pneumologia dell'ospedale, dove giungeva alle ore 10.15. 
Lo stato di malessere del ### tuttavia aumentava, tanto che nella cartella clinica è scritto: “pz proveniente dal PS, lucido ma poco collaborante a causa dei dolori diffusi che il pz riferisce”. 
Veniva quindi somministrato ossigeno con cannule nasali. 
Visitato il paziente alle ore 11.30 dal medico di reparto, si rilevava dalla radiografia in precedenza eseguita al torace la presenza di uno “sfumato addensamento a destra”. 
Al controllo delle ore 11.45 il medico di reparto riportava per la prima volta la presenza di un “rush cutaneo generalizzato” senza prurito; all'esame obiettivo del torace mediante auscultazione (### veniva rilevato murmure vescicolare ### “diffusamente aspro”. 
Si somministravano quindi 0,5g del cortisonico ### e una fiala di ### antistaminico. 
Alle ore 12.00, come emerge dalla scheda clinica in atti, il ### non mostrava segni di particolari patologie in atto se non un “### vescicolare: aspro e ridotto”. 
Alle ore 13.19, tuttavia, l'esecuzione di una ### urgente mostrava la presenza di “artefatti da respiro”, senza però evidenza di “difetti perfusionali a carico dei segmenti vascolari arteriosi intrapolmonari, compatibili con eventuali alterazioni emboliche in atto”; il calibro del tronco polmonare dell'arteria polmonare destra e sinistra risultavano nella norma, senza alcun versamento pleurico o pericardite, aree di addensamento parenchimale o interstiziopatie, rilevandosi solo qualche “stria fibrotica subpleurica posteriore bilateralmente, ai campi medi e basali”. 
Alle ore 14.00 il ### veniva nuovamente visitato dal medico del reparto, che osservava l'evidenza di una “ecchimosi generalizzata”, così che sospettandosi l'insorgenza di una coagulazione intravasale disseminata (### si eseguivano esami di laboratorio ulteriori, che mostravano una situazione di probabile emoconcentrazione, con aumento del valore di emoglobina e dell'ematocrito, una diminuzione importante della piastrinemia, una ipoattività dell'attività protrombinica e della cascata coagulativa, ipoglicemia e ipercreatininemia. 
Iniziavano quindi trasfusioni, con infusione di piastrine; erano a tal fine richieste “n°2 unità di piastrine e n°2 unità di plasma”. 
Eseguita nuova TAC al torace, il paziente presentava ecchimosi su tutto il corpo (così nel diario infermieristico). 
A tal punto le condizioni del ### peggioravano in modo repentino, tanto che nei minuti successivi lo stesso appariva in gravissimo stato; gli veniva somministrata per tre volte morfina (ogni volta mezza fiala), da ciò derivando tuttavia scarso esito. 
Alle ore 14.30, risulta dal diario infermieristico, il ### veniva sottoposto a nuova visita medica. 
Dalla stessa documentazione clinica emerge infine il sopraggiungere alle ore 16.15 del 15-8-2012 di arresto cardio-circolatorio; venivano perciò avviate subito manovre rianimatorie e avvisato il medico di reparto reperibile, che poteva solo limitarsi a documentare nel diario clinico, alle ore 16.45, l'irreversibile accaduto, con richiesta di riscontro autoptico.  ### eseguita indica quale causa della morte un “edema polmonare acuto in paziente con CID” Tali oggettive risultanze, documentate come in atti, risultano sostanzialmente indiscusse. 
Così esposto lo svolgimento della vicenda che ha dato origine al presente giudizio, deve osservarsi come le risultanze istruttorie non abbiano offerto prova alcuna della sussistenza di nesso causale tra l'infausto evento verificatosi e la condotta dei sanitari. 
A tal riguardo va ricordato come secondo consolidata giurisprudenza sussista anche in materia di responsabilità medica l'onere per il danneggiato, ai sensi dell'art.2697 cc, di dar prova della riconducibilità causale dell'accaduto al comportamento dei medici e degli addetti alla struttura sanitaria, ponendosi su un piano diverso e cronologicamente successivo il principio ex art.1218 cc, che prevede l'onere per il debitore di dimostrare che l'inadempimento sia “derivante da causa a lui non imputabile”, giacché la “causa” menzionata dal predetto articolo riguarda la non imputabilità dell'impossibilità di adempiere e, dunque, si colloca nel differente ambito delle cause estintive dell'obbligazione (così: Cass.civ. 6593/19; Cass.civ. 18392/17) . 
Deve perciò ritenersi sia comunque onere dell'attore, paziente danneggiato (o, come nel presente caso, stretto congiunto del), dimostrare l'esistenza del nesso causale tra la condotta del medico e il danno di cui chiede il risarcimento, onere che va assolto dimostrando con qualsiasi mezzo di prova che la condotta del sanitario è stata, secondo il criterio del “più probabile che non”, la causa del danno. 
Nella vicenda in esame l'ente convenuto ha offerto ampia ed esauriente prova delle condotte dei sanitari addetti all'ospedale di ### in occasione dei fatti di causa, producendo l'intera cartella clinica relativa al ricovero del ### documento dal quale è stato possibile ricavare ogni singola evoluzione delle condizioni di quest'ultimo e tutti i trattamenti, visite ed esami allo stesso praticati. 
Quanto alle cause del decesso, appaiono del tutto condivisibili le conclusioni contenute nella consulenza tecnica d'ufficio redatta dal perito incaricato, trattandosi di elaborato approfondito, documentato e ben argomentato, esente da vizi logici e formato all'esito di fitto contraddittorio con i consulenti delle parti, anche mediante successivo approfondimento su taluni aspetti evidenziati da parte attrice. 
Anzitutto, secondo quanto osservato in perizia, l'autopsia eseguita individua le cause ultime del decesso in un edema polmonare acuto, vale a dire in un eccesso di liquido dei polmoni, in soggetto che presentava segni evidenti di ### (###, patologia multiorgano derivante da una anomala formazione di trombina e fibrina nel sangue circolante. 
Visto il repentino evolversi in senso peggiorativo delle condizioni del paziente nel caso in esame, appare ragionevole desumere che la CID verificatasi fosse a rapido sviluppo, associata a trombosi microvascolare, che ebbe a causare nel breve volgere di poche ore uno stato di insufficienza in vari organi. 
Un adeguato trattamento della CID avrebbe chiesto l'immediato trattamento e contrasto della causa scatenante, ove nota, nonché trasfusioni ematiche finalizzate a correggere la trombocitopenia, sostituire fibrinogeno e aumentare i livelli di altri fattori della coagulazione e anticoagulanti naturali. 
Le complicanze emodinamiche e lo shock sono infatti frequenti nei pazienti con una CID acuta, la cui mortalità varia dal 30 a più dell'80 % a seconda della malattia sottostante, della gravità della CID e dell'età del paziente. 
Il referto autoptico in atti non restituisce nella presente vicenda le cause prime della patologia verificatasi, così che appare ragionevole seguire l'iter argomentativo esposto dal ctu, che ha dapprima individuato le possibili origini, secondo letteratura medico-scientifica, della riscontrata coagulazione intravasale, per poi verificare l'adeguatezza o meno dei trattamenti medici eseguiti dai sanitari dipendenti dell'ente convenuto. 
Senza prendere in considerazione le cause evidentemente non riguardanti il presente caso (complicanze ostetriche) o qui non riscontrate da alcuna allegazione o elemento probatorio (infezioni, tumori, traumi, aneurismi o morsi di rettili), residuano quali possibili origini della riscontrata patologia disturbi piastrinici, uno shock anafilattico (causa fermamente sostenuta dalla difesa di parte attrice come origine del decesso, e secondo la stessa parte non adeguatamente trattata in ospedale) o uno shock tossico di origine settica. 
Come evidenziato dal consulente tecnico d'ufficio, peraltro, la sintomatologia riportata e i segni clinici presentati dal ### risultavano piuttosto generici, oltre che compatibili in parte con tutte le patologie o sindromi finora richiamate. 
Deve escludersi anzitutto quale causa probabilistica del decesso il vasto quadro dei disturbi piastrinici; ciò perché le emorragie causate da tale spettro di disturbi sono caratterizzate da petecchie cutanee più evidenti agli arti inferiori, ecchimosi sparse nelle sedi soggette a traumi di lieve entità e sanguinamento delle mucose (orofaringea, nasale, gastrointestinale o genitourinario), segni clinici che il ### non ha presentato nel breve periodo di ricovero. In ogni caso, si afferma nella condivisibile perizia in atti, “tutte le patologie afferenti al gruppo dei disturbi piastrinici prevedono tra le prime strategie terapeutiche proprio il trattamento con corticosteroide sistemico, terapia che fu tentata nel ### ma senza ottenere alcun tipo di risposta”, così che deve ritenersi pressoché certa l'esclusione di tali patologie quali cause o concause del decesso. 
Pari esclusione merita l'ipotesi dello shock anafilattico, pure adeguatamente approfondita in indagine da questo giudicante mediante richiamo a chiarimenti del consulente tecnico d'ufficio, a seguito delle istanze di parte attrice. 
Come infatti si afferma in ctu, “l'anafilassi (reazione sistemica acuta potenzialmente mortale, che si instaura con vari meccanismi e può avere diverse presentazioni cliniche e severità, da fronteggiarsi con misure di rianimazione come la gestione delle vie aeree, l'ossigeno supplementare, grandi volumi di liquidi per via endovenosa e un attento monitoraggio) viene diagnosticata sulla base di uno o più dei seguenti sintomi, che possono verificarsi a pochi minuti o ore dall'esposizione a un allergene: … - ### della cute o della mucosa - ### respiratorie - ### (riduzione della pressione arteriosa sistemica del 30% rispetto a quella basale del paziente o al di sotto dei valori standard) - ### gastrointestinali persistenti”. 
Nel caso in esame gli elementi clinici desumibili dalla cartella consentono di escludere in maniera categorica (in tal senso, letteralmente, il consulente d'ufficio) uno shock anafilattico; pur essendo infatti il riscontrato rush cutaneo generalmente segno di una reazione allergica in atto, non sono tuttavia emersi sintomi respiratori che possano esser messi in correlazione causale con uno shock e la morte. 
La reazione allergica comparsa, peraltro, appare comunque esser stata adeguatamente e tempestivamente trattata dai medici con cortisone (### farmaco a base di metilprednisolone del tutto indicato in caso di reazioni allergiche) e non risulta aver giocato alcun ruolo nel decesso del ### come desumibile non solo dalla documentazione in atti, ma anche dal riscontro autoptico poi eseguito. 
Resta quindi l'ipotesi dello shock da infezione batterica, costituito da un “sottoinsieme di sepsi con un significativo aumento della mortalità a causa di gravi anomalie di circolazione e/o del metabolismo cellulare”, essendo derivata da esso una ipotensione persistente e ingravescente, sino al decesso. 
Nel caso in esame, come affermato in ctu, l'ipotesi più plausibile sulla base delle risultanze istruttorie risulta essere quella che individua la causa della morte in una ### generata da una ### dello ### ad eziologia batterica polmonare. 
Va osservato come quella così individuata costituisca verosimile ipotesi formulabile alla luce delle emergenze processuali, costituite in parte da dati noti ai sanitari all'epoca dei fatti (come attestato dalla documentazione sanitaria), arricchite dalle considerazioni ulteriori contenute nel referto autoptico, che tuttavia -come dettonon indica in modo certo le cause prime della patologia che condusse il ### al decesso nel giro di pochissime ore. 
A ciò si aggiunga inoltre l'assenza di qualsiasi dato noto circa quali fossero le condizioni cliniche del ### prima dell'arrivo nel ### dell'### di ### in data ###, mostrando egli all'ingresso solo “febbre associata a dolori osteomuscolari diffusi, astenia, cefalea, faringodinia e verosimile stranguria”, sintomi che lo stesso consulente d'ufficio ha definito come “troppo aspecifici per un reale inquadramento eziologico”, pur risultando essi “forse riferibili a qualche infezione batterica (ad es. Strepto/stafilococchi) a localizzazione polmonare, quadro presumibile vista la “### di lieve ipodiafania basale dx che potrebbe essere riferibile iniziale flogosi” osservata mediante Rx e il rialzo degli indici di flogosi (##### C ###”. 
Pur in assenza quindi di riscontri certi (nemmeno ricavabili dall'esame istologico effettuato) può supporsi come plausibile l'ipotesi eziologica di un quadro infettivo batterico a localizzazione polmonare, ben compatibile con gli eventi e i sintomi riscontrati successivamente (importante quadro discoagulativo, valore delle piastrine ridotto in maniera estremamente significativa, valori ematici compatibili con un'ipovolemia sistemica, valori di ### in diminuzione, sin dalla prima mattina, iperpiressia non responsiva al trattamento farmacologico antiinfiammatorio, presenza di diffuse e generalizzate ecchimosi presenti sin dalle 10.15 e comparse apparentemente senza motivo, segno mediotardivo di gravità del quadro coagulativo). 
Consistendo tuttavia il trattamento previsto dalle attuali conoscenze mediche per un quadro di CID nella correzione della causa scatenante, e risultando quest'ultima fino al momento del decesso “non nota e a malapena ipotizzabile dai sanitari dell'### di Macerata” (così in ctu), deve ritenersi non sussistano profili di colpa ascrivibili ai sanitari che ebbero in cura il ### nelle poche ore che trascorsero dal suo ingresso in ospedale sino al decesso, limitato periodo di tempo nel corso del quale, peraltro in assenza di riscontri anamnestici di sorta antecedenti al ricovero, risulta dalla documentazione acquisita siano stati posti in essere tutti gli accertamenti del caso e somministrati i trattamenti ritenuti al momento adeguati a fronteggiare la sintomatologia, in costante aggravamento, che si presentava. 
In tal senso del tutto condivisibili appaiono le considerazioni al riguardo contenute nella consulenza tecnica d'ufficio in atti, ove si afferma che “### il comportamento tenuto dai sanitari dell'### di ### che lo hanno avuto in cura si ritiene che, seppur in breve tempo, i ### abbiano cercato di effettuare quanti più esami diagnostici e laboratoristici possibili, tentando di giungere ad un orientamento diagnostico e terapeutico per quanto possibile corretto. Proprio la rapidità e la fatalità con la quale si sono instaurati i sintomi (meno di 12 ore tra il primo accesso presso il ### ed il decesso presso il reparto di ### non hanno permesso di giungere ad una diagnosi definitiva che garantisse un percorso terapeutico mirato ed efficace”. 
Anche le risultanze dell'approfondimento peritale disposto su istanza di parte attrice inducono a smentire con sufficiente margine di certezza le affermazioni di detta parte, secondo cui il quadro sindromico evidenziatosi sarebbe dipeso da una patologia anafilattica da reazione al ### somministrato in pronto soccorso, giacché oltre alle considerazioni in precedenza espresse deve comunque prendersi atto di come durante la giornata del 15 Agosto fossero stati somministrati al ### un corticosteroide ed un antistaminico, farmaci efficaci a contrastare eventuali reazioni allergiche, essendo trascorse alcune ore dalla loro somministrazione sino al decesso, lasso di tempo sicuramente sufficiente a consentire che, ove di reazione anafilattica si fosse davvero trattato, essa venisse arrestata. 
Inoltre l'evento shock anafilattico ipotizzato da parte attrice, come pure evidenziato in ctu, non appare coerente con la sintomatologia tipica conseguente a tale sindrome (### 90%, ### e angioedema 85%-90%, ### 45%-55%, ### senza esantema 2%-5%, ### 40%-60%, ### 45%-50%, ### alle vie aeree superiori 50%-60%, ### 15%-20%), mai osservata nel ### in vita, né postmortem ad esame autoptico terminato; se pur vero, poi “che tali sintomi possono essere assenti nelle forme rapidamente progressive (anche se l'assenza di sintomi cutanei pone in forte dubbio la diagnosi di anafilassi) è altresì vero che l'anafilassi, condizione estrema di un comune processo allergico, risponde in maniera estremamente efficace alle terapie con antistaminici e corticosteroidi, terapie alle quali il #### fu sottoposto alcune ore prima dell'exitus” (così nella perizia depositata). 
Da ultimo, anche la condizione di perdita di chances di sopravvivenza per il ### ipotizzata dal ctu in riscontro alle asserzioni di parte attrice e quantificata in un massimo del 20%, fondata sulla prospettata tesi della mancata tempestiva somministrazione della miglior terapia per la patologia discoagulativa (terapia basata su somministrazione di devirati piastrinici e di bloccanti dei fattori della coagulazione), che fu invece iniziata solo in una tempistica successiva all'infusione di corticosteroide e antistaminico, risulta invero argomentata dal consulente in termini di mera “approssimazione”, risentendo essa comunque della assenza nel caso di specie di una causa nota, poiché se anche la causa prima del decesso fosse consistita effettivamente in uno shock settico a origine polmonare (mera ipotesi, si ribadisce, qui priva di riscontro oggettivo) “un quadro così acuto e rilevante non avrebbe trovato alcun giovamento da un diverso trattamento”, come affermato dal consulente nella perizia in atti.   La domanda di parte attrice non può quindi, alla luce delle argomentazioni sin qui esposte, trovare accoglimento.   In ragione della sua soccombenza, vanno poste a carico dell'attore le spese di giudizio, liquidate come in dispositivo, oltre a quelle della consulenza tecnica d'ufficio esperita in corso di causa.  P.Q.M.   Il Tribunale, disattesa e respinta ogni diversa istanza, rigetta la domanda proposta da ### nei confronti dell'### delle ### (### con citazione del 22-3-2016.   Visto l'art.91 cpc, condanna parte attrice al rimborso in favore di quella convenuta delle spese del presente giudizio, che si liquidano in ### oltre rimborso spese generali 15%, IVA e ### Pone definitivamente a carico di parte attrice le spese di ctu.   Si precisa che, in relazione ad eventuali dati sensibili contenuti nel provvedimento, in caso di riproduzione del provvedimento non andrà riportata l'indicazione delle generalità e di altri dati identificativi della/e parte/i cui i dati sensibili si riferiscono, nei termini di cui alle ### del ### per la ### Così deciso e pubblicato in ### il ### .   

Il giudice
on. ###

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