TRIBUNALE DI MACERATA
Sentenza n. 683/2020 del 19-08-2020
principi giuridici
In materia di responsabilità medica, grava sull'attore l'onere di dimostrare, con qualsiasi mezzo di prova e secondo il criterio del "più probabile che non", l'esistenza del nesso causale tra la condotta del sanitario e il danno di cui chiede il risarcimento.
L'anafilassi viene diagnosticata sulla base di uno o più sintomi, che possono verificarsi a pochi minuti o ore dall'esposizione a un allergene, quali alterazioni della cute o della mucosa, sintomi respiratori, ipotensione o sintomi gastrointestinali persistenti.
In ipotesi di coagulazione intravasale disseminata (CID), il trattamento, secondo le attuali conoscenze mediche, consiste nella correzione della causa scatenante.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.
testo integrale
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sintesi e commento
Responsabilità Medica e Oneri Probatori: Assenza di Nesso Causale Esclude Risarcimento
La pronuncia in esame affronta un caso di presunta responsabilità medica derivante dal decesso di un paziente, deceduto a seguito di un ricovero d'urgenza. L'attore, congiunto del defunto, ha citato in giudizio l'azienda sanitaria, sostenendo che la morte fosse riconducibile a un inadeguato trattamento di uno shock anafilattico presumibilmente causato dalla somministrazione di un farmaco antinfiammatorio. L'attore lamentava, in particolare, la mancata somministrazione di adrenalina, ritenuta essenziale per contrastare la reazione allergica.
L'azienda sanitaria convenuta si è difesa contestando la sussistenza di un nesso causale tra la condotta dei sanitari e il decesso, sostenendo la correttezza del proprio operato. Nel corso del giudizio, è stata disposta una consulenza tecnica d'ufficio (CTU) per accertare le cause del decesso e valutare l'adeguatezza dei trattamenti praticati.
Il giudice, sulla base delle risultanze istruttorie, in particolare della CTU, ha rigettato la domanda risarcitoria. La CTU ha escluso la sussistenza di uno shock anafilattico, rilevando l'assenza di sintomi respiratori e la tempestiva somministrazione di cortisone e antistaminico, farmaci idonei a contrastare reazioni allergiche. La consulenza ha ipotizzato che la causa del decesso fosse riconducibile a una coagulazione intravasale disseminata (CID) di origine batterica polmonare, una condizione grave e rapidamente progressiva.
Il tribunale ha sottolineato che, in materia di responsabilità medica, grava sul danneggiato l'onere di provare il nesso causale tra la condotta del sanitario e il danno subito. Nel caso di specie, l'attore non è riuscito a dimostrare che l'operato dei medici avesse causato o contribuito al decesso del paziente. Il giudice ha evidenziato che i sanitari avevano posto in essere tutti gli accertamenti del caso e somministrato i trattamenti ritenuti adeguati in base alla sintomatologia presentata dal paziente, in un contesto di rapido e inesorabile aggravamento delle sue condizioni. L'assenza di una diagnosi certa e la rapidità degli eventi hanno reso impossibile un intervento terapeutico mirato ed efficace.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.