TRIBUNALE DI MACERATA
Sentenza n. 862/2023 del 25-10-2023
principi giuridici
Nei contratti di fideiussione non omnibus, la nullità parziale derivante dall'applicazione di clausole riproduttive di schemi unilaterali costituenti intese vietate ai sensi dell'art. 2, comma 2, lett. a), della legge n. 287 del 1990 e dell'art. 101 del Trattato sul funzionamento dell'###, è esclusa qualora il fideiussore non rivesta la qualità di consumatore.
L'azione risarcitoria per abusiva concessione del credito spetta al creditore o al ceto creditorio, non al fideiussore, il quale, al momento della prestazione della garanzia, non è creditore del debitore e non ha subito un danno diretto.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.
testo integrale
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sintesi e commento
Abusiva Concessione del Credito e Fideiussione: Profili di Validità e Risarcimento
La pronuncia in esame affronta l'opposizione all'esecuzione promossa da alcuni soggetti, in qualità di fideiussori, avverso un precetto intimato da una società creditrice per il recupero di somme derivanti da un contratto di mutuo fondiario. Gli opponenti contestavano la validità della fideiussione e avanzavano una pretesa risarcitoria, fondando le loro ragioni sull'asserita abusiva concessione del credito alla società debitrice principale.
Nel merito, gli opponenti lamentavano che la concessione del mutuo fosse avvenuta in un momento di difficoltà economica della società debitrice, deducendo da ciò la nullità della fideiussione e il diritto al risarcimento del danno. Inoltre, veniva sollevata una questione relativa alla conformità delle clausole contrattuali agli schemi ABI e alla normativa antitrust.
Il Tribunale ha rigettato l'opposizione in ogni sua parte. In primo luogo, il giudice ha escluso la rilevanza della questione relativa alle clausole ABI, richiamando il recente orientamento delle Sezioni Unite della Suprema Corte in materia. Il Tribunale ha evidenziato che, nel caso specifico, non ricorrevano le condizioni per invocare la nullità parziale della fideiussione, in quanto i fideiussori non potevano essere considerati consumatori, essendo soci della società mutuataria e avendo quest'ultima contratto il debito per finalità imprenditoriali. Inoltre, la fideiussione non era di tipo omnibus, ma specifica per il mutuo in questione, circostanza che escludeva l'applicazione della tutela prevista per il consumatore.
Quanto all'asserita abusiva concessione del credito, il Tribunale ha rilevato che gli elementi probatori addotti dagli opponenti a sostegno dello stato di crisi economica della società debitrice erano successivi alla stipula del contratto di mutuo. Inoltre, non erano stati prodotti i bilanci dell'epoca dai quali potesse evincersi una situazione di difficoltà economica prossima all'insolvenza. Il giudice ha altresì precisato che, anche qualora fosse stato accertato lo stato di crisi al momento della concessione del mutuo, la nullità invocata non sarebbe comunque sussistita, in quanto la sanzione di nullità è prevista a tutela del solo fideiussore omnibus, e non nel caso di fideiussione specifica come quella in esame.
Infine, il Tribunale ha ritenuto infondata la domanda risarcitoria, rilevando un difetto di legittimazione degli opponenti. Il giudice ha chiarito che il danno risarcibile è quello subito dai creditori a seguito dell'abusiva concessione del credito, e non quello del fideiussore, il quale non è creditore del debitore al momento della prestazione della garanzia.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.