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TRIBUNALE DI MACERATA

Sentenza n. 1/2026 del 08-01-2026

principi giuridici

Il contributo di autonoma sistemazione, previsto dall'art. 3 dell'ordinanza della Presidenza del Consiglio - Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 388 del 26 agosto 2016, costituisce una forma di assistenza economica riconosciuta alle persone rimaste senza casa dopo il terremoto, la cui erogazione è subordinata alla persistente sussistenza dei requisiti di legge, il cui onere probatorio incombe sul richiedente.

La decadenza dal diritto al contributo di autonoma sistemazione, prevista dall'art. 1, comma 2, dell'OCDPC n. 614 del 12 novembre 2019 per mancata presentazione della dichiarazione attestante il possesso dei requisiti, configura un'ipotesi di decadenza sostanziale da inerzia, rispondente a ragionevoli esigenze di buona amministrazione e di pianificazione nella distribuzione delle risorse finanziarie.

Nel giudizio volto all'accertamento del diritto al contributo di autonoma sistemazione, la dichiarazione sostitutiva di certificazione relativa a stati, qualità personali e fatti, non costituisce prova idonea a dimostrare la persistente sussistenza dei requisiti di legge, qualora sia l'unico elemento esibito in giudizio.

N.B.: Le massime sono generate automaticamente e potrebbero contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

sintesi e commento

Decadenza dal Contributo di Autonoma Sistemazione: Onere della Prova e Natura del Termine


La sentenza in commento affronta la questione della decadenza dal Contributo di Autonoma Sistemazione (CAS) a seguito del sisma del 2016, focalizzandosi sull'onere della prova in capo al richiedente e sulla natura, perentoria o meno, del termine per la presentazione della documentazione integrativa richiesta dalle successive ordinanze della Protezione Civile.
Il caso trae origine dal ricorso presentato dall'erede di una beneficiaria del CAS, a cui il Comune aveva revocato il contributo a causa della presentazione tardiva della dichiarazione prevista dall'OCDPC n. 614/2019. Il ricorrente sosteneva l'illegittimità della revoca, argomentando la natura non perentoria del termine e invocando un legittimo impedimento della madre, persona anziana e invalida, nella presentazione tempestiva della domanda.
Il Tribunale ha rigettato il ricorso, basando la decisione su due pilastri fondamentali. In primo luogo, ha affermato la natura decadenziale, e non meramente ordinatoria, del termine previsto dall'OCDPC n. 614/2019. I giudici hanno evidenziato come l'ordinanza introducesse un'ipotesi di decadenza sostanziale, in linea con i principi del Codice Civile, volta a garantire la certezza e la regolarità dei rapporti amministrativi, nonché a consentire una corretta pianificazione e gestione delle risorse pubbliche.
In secondo luogo, il Tribunale ha posto l'accento sull'onere della prova incombente sul ricorrente. Pur riconoscendo la natura assistenziale del CAS e la conseguente giurisdizione del giudice ordinario, i giudici hanno sottolineato che spetta al richiedente dimostrare la sussistenza dei requisiti necessari per l'ottenimento del beneficio. Nel caso specifico, l'erede non aveva fornito prove sufficienti a dimostrare che la madre, nel periodo successivo alla revoca, continuasse a versare nelle condizioni previste dalla legge per la percezione del CAS. In particolare, non era stato dimostrato che la beneficiaria non avesse nel frattempo trovato una sistemazione abitativa stabile, condizione che avrebbe fatto venir meno il diritto al contributo.
Il Tribunale ha inoltre precisato che le autodichiarazioni presentate dalla beneficiaria non potevano essere considerate prove sufficienti, in quanto non asseverate da terzi e rese a distanza di tempo dall'evento sismico, circostanza che ne minava l'attendibilità.
N.B.: Il commento è generato automaticamente e potrebbe contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

testo integrale


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