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TRIBUNALE DI MARSALA

Sentenza n. 667/2022 del 30-06-2022

principi giuridici

Nel contratto di agenzia, la clausola che esclude il diritto dell'agente alla provvigione per le vendite effettuate direttamente dal preponente a clienti direzionali costituisce valida ed efficace deroga al diritto di esclusiva, ai sensi dell'art. 1748, comma 2, c.c., anche in assenza di specifica indicazione dei nominativi dei clienti direzionali, qualora la volontà delle parti di escludere in radice il diritto alla provvigione sia chiara e univoca.

Nel rito del lavoro, l'attore convenuto in via riconvenzionale, con riferimento alla nuova udienza fissata ai sensi dell'art. 418 c.p.c., assume la posizione di resistente e, pertanto, non può avvalersi del termine a lui spettante per introdurre nuove e più ampie richieste probatorie dirette a sorreggere unicamente la propria originaria domanda principale.

In tema di contratto di agenzia, il termine di preavviso di cui all'art. 1750 c.c. è inderogabile, ma le parti possono convenire termini superiori a quelli minimi previsti dalla legge, senza che il rinvio all'accordo economico collettivo di settore possa derogare quanto espressamente pattuito nel contratto individuale.

In tema di contratto di agenzia, la violazione del patto di non concorrenza da parte dell'agente non comporta automaticamente il diritto al risarcimento del danno in favore del preponente, dovendo quest'ultimo allegare e provare l'esistenza di un concreto pregiudizio economico derivante dalla condotta dell'agente.

In tema di indebito oggettivo, la ripetizione di somme versate a titolo di anticipazione provvigionale è ammissibile solo qualora il pagamento sia stato frutto di errore oppure quando l'anticipazione sia accordata su uno specifico affare non andato a buon fine per fatti non imputabili al preponente.

N.B.: Le massime sono generate automaticamente e potrebbero contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

sintesi e commento

Esclusiva Territoriale e Provvigioni Indirette nel Contratto di Agenzia: Analisi di una Sentenza


La pronuncia in esame affronta una controversia relativa a un contratto di agenzia, focalizzandosi in particolare sulla validità delle clausole che limitano il diritto dell'agente a percepire provvigioni per affari conclusi direttamente dalla preponente nella zona di esclusiva. La vicenda trae origine dal rapporto di agenzia intercorso tra un agente e una società, rapporto poi cessato per volontà della società. L'agente ha adito il Tribunale per ottenere il pagamento di diverse indennità, tra cui quella di preavviso, l'indennità di risoluzione del rapporto, l'indennità suppletiva di clientela e l'indennità per il patto di non concorrenza, oltre a provvigioni asseritamente non corrisposte.
Il fulcro della disputa risiede nella clausola contrattuale che esclude dal calcolo delle provvigioni le vendite effettuate dalla società mandante verso i cosiddetti "clienti direzionali". L'agente sosteneva la nullità di tale clausola per indeterminatezza, lamentando la mancata specificazione dei clienti rientranti in tale categoria. Il Tribunale, tuttavia, ha rigettato tale eccezione, ritenendo valida ed efficace la pattuizione, in quanto espressione della libertà contrattuale delle parti di derogare al diritto di esclusiva dell'agente. Il giudice ha evidenziato che l'articolo 1748 del codice civile prevede la possibilità di derogare al diritto dell'agente di percepire provvigioni per affari conclusi direttamente dal preponente, salvo diverso accordo tra le parti. Nel caso di specie, la clausola contrattuale, pur non elencando specificamente i clienti direzionali, era sufficientemente determinata nell'escludere in radice il diritto dell'agente alla provvigione per tutte le vendite dirette.
Inoltre, il Tribunale ha ritenuto valida una successiva comunicazione della società mandante, con cui venivano individuati alcuni clienti direzionali operanti nel comune di ###. Tale comunicazione, pur non sottoscritta per accettazione dall'agente, è stata considerata efficace in quanto rientrava nella facoltà del preponente di apportare variazioni unilaterali al contratto, come previsto dall'Accordo Economico Collettivo di settore.
Il Tribunale ha accolto parzialmente la domanda dell'agente relativa all'indennità di mancato preavviso, ritenendo che il termine di preavviso applicabile fosse di sei mesi, in conformità all'articolo 1750 del codice civile, e non di quattro mesi come sostenuto dalla società mandante. Ha altresì accolto la domanda relativa all'indennità suppletiva di clientela, non avendo la società fornito prova del relativo pagamento.
Per contro, il Tribunale ha rigettato la domanda di indennità per il patto di non concorrenza, accogliendo l'eccezione della società mandante secondo cui l'agente aveva violato il patto, svolgendo attività promozionale per conto di un'azienda concorrente. Infine, sono state respinte le domande relative alle differenze provvigionali su affari conclusi con un determinato cliente, in quanto prescritte, e alle provvigioni sulle vendite effettuate dalla preponente nel periodo successivo al recesso, in quanto i pregiudizi lamentati erano già coperti dall'indennità di mancato preavviso.
Quanto alle domande riconvenzionali formulate dalla società mandante, il Tribunale le ha integralmente rigettate, non ravvisando i presupposti per la restituzione di provvigioni asseritamente versate in eccesso, per il risarcimento dei danni derivanti dalla violazione del patto di non concorrenza o per la restituzione di anticipazioni provvigionali non dovute.
N.B.: Il commento è generato automaticamente e potrebbe contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

testo integrale


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