TRIBUNALE DI MARSALA
Sentenza n. 932/2022 del 05-10-2022
principi giuridici
Ai lavoratori impiegati in progetti di pubblica utilità (LPU) spetta l'accreditamento dei contributi figurativi, ai soli fini dell'acquisizione dei requisiti assicurativi per il diritto al pensionamento, in applicazione analogica dell'art. 8, comma 19, del d.lgs. n. 468/1997, previsto espressamente per i lavoratori socialmente utili (LSU), in quanto i LPU costituiscono una species del genus LSU, al fine di evitare ingiustificate disparità di trattamento tra situazioni omogenee.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.
testo integrale
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sintesi e commento
Equiparazione tra Lavori Socialmente Utili e Lavori di Pubblica Utilità: Riconoscimento del Diritto all'Accredito Contributivo
Una recente sentenza del Tribunale Ordinario di Marsala ha affrontato la questione del riconoscimento del diritto all'accredito della contribuzione figurativa per i periodi di attività svolta in progetti di pubblica utilità (LPU), equiparandoli, sotto certi aspetti, ai lavori socialmente utili (LSU).
Il caso trae origine dal ricorso di un soggetto che, avendo svolto attività in progetti di pubblica utilità presso un Comune, si è visto negare dall'### l'accredito della contribuzione figurativa relativa a tali periodi. L'### motivava il diniego sostenendo che, essendo il lavoro stato svolto successivamente all'anno 2000, il soggetto avesse diritto solo al trattamento economico e non alla contribuzione figurativa.
Il ricorrente, ritenendo sussistenti i requisiti per l'aggiornamento del proprio estratto conto contributivo, ha adito il Tribunale chiedendo l'accertamento del proprio diritto all'accreditamento della contribuzione figurativa maturata per l'attività svolta nei progetti di pubblica utilità.
L'### si è costituita in giudizio eccependo, tra l'altro, la mancanza di domanda amministrativa, la non integrità del contraddittorio e l'insussistenza del diritto alla contribuzione figurativa.
Il Tribunale, nel decidere la controversia, ha rigettato le eccezioni preliminari sollevate dall'### ritenendo che l'Ente utilizzatore del progetto non fosse litisconsorte necessario e che il rigetto comunicato dall'### avesse superato la questione della mancanza di domanda amministrativa.
Nel merito, il giudice ha accolto la domanda del ricorrente, basandosi sulla possibilità di parificare i LPU agli LSU. Il Tribunale ha richiamato i principi espressi dalla Corte di Cassazione in tema di equiparazione tra LSU e LPU, sottolineando come le due tipologie di attività rientrino in una medesima finalità, connessa ad obiettivi di tutela dalla disoccupazione e di inserimento nel lavoro.
Il giudice ha evidenziato che, sebbene la normativa sui LSU e sui LPU sia distinta, sussistono plurimi indici interpretativi per ritenere che i lavoratori coinvolti in progetti di pubblica utilità costituiscano una sottocategoria dei lavoratori socialmente utili. In particolare, il Tribunale ha sottolineato come la legge delega sui lavori di pubblica utilità faccia espresso riferimento alla normativa vigente per i lavori socialmente utili.
Di conseguenza, il Tribunale ha ritenuto che anche ai lavoratori di pubblica utilità debba essere riconosciuto il diritto all'accreditamento dei contributi figurativi, ai soli fini dell'acquisizione dei requisiti assicurativi per il diritto al pensionamento, seppure l'art. 8 comma 19 del D.Leg.vo n. 468/1997 menzioni espressamente solo i lavoratori socialmente utili. Una diversa interpretazione, secondo il giudice, rischierebbe di porsi in contrasto con i principi costituzionali, determinando un'ingiustificata disparità di trattamento tra situazioni omogenee.
Pertanto, il Tribunale ha dichiarato il diritto del ricorrente all'accreditamento dei contributi figurativi per i periodi di impiego nelle attività di lavori di pubblica utilità, condannando l'### a provvedere a detto accreditamento.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.