TRIBUNALE DI MARSALA
Sentenza n. 406/2023 del 31-05-2023
principi giuridici
In tema di cessione del credito in funzione solutoria, ai sensi dell'art. 1198 c.c., il cessionario che agisce nei confronti del cedente ha l'onere di provare l'esigibilità del credito ceduto e l'insolvenza del debitore ceduto, dimostrando l'infruttuosità dell'escussione di quest'ultimo.
In caso di delegazione di pagamento, qualora il delegato sia dichiarato fallito, il delegatario, prima di agire nei confronti del delegante, è tenuto ad insinuarsi al passivo del fallimento del delegato, salvo che il contratto non preveda diversamente.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.
testo integrale
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sintesi e commento
Cessione del Credito Pro Solvendo e Delegazione di Pagamento: Onere della Prova a Carico del Cessionario in Caso di Fallimento del Debitore Ceduto
La pronuncia in esame affronta una complessa vicenda relativa all'opposizione a decreto ingiuntivo, originata da un mancato pagamento di finanziamenti concessi mediante cessione del quinto dello stipendio e delegazione di pagamento. La controversia si è sviluppata a seguito della cessione dei crediti da parte dell'originaria finanziaria ad una società di recupero crediti.
Il Tribunale, pur rigettando l'eccezione preliminare di difetto di legittimazione attiva sollevata dall'opponente, ha accolto l'opposizione nel merito, revocando il decreto ingiuntivo. La decisione si fonda su un'analisi approfondita della natura giuridica dei contratti di finanziamento e degli oneri probatori gravanti sul cessionario del credito.
In particolare, il giudice ha qualificato la cessione del quinto come una cessione pro solvendo, ai sensi dell'art. 1198 del codice civile. In tale contesto, il cessionario, per poter agire nei confronti del cedente (il lavoratore), ha l'onere di provare l'esigibilità del credito e l'insolvenza del debitore ceduto (il datore di lavoro). Nel caso specifico, il Tribunale ha rilevato che la società cessionaria non aveva fornito la prova dell'infruttuosità dell'escussione del datore di lavoro, né aveva documentato l'andamento della procedura fallimentare di quest'ultimo, nella quale l'originaria finanziaria era stata ammessa al passivo.
Analoghe considerazioni sono state svolte in relazione al contratto di delegazione di pagamento. Il Tribunale ha evidenziato che, in presenza di una clausola contrattuale specifica che disciplina il caso di fallimento del datore di lavoro delegato, il creditore delegatario è tenuto ad insinuarsi al passivo fallimentare prima di poter agire nei confronti del delegante (il lavoratore). Anche in questo caso, la società cessionaria non aveva fornito la prova di aver adempiuto a tale onere.
La sentenza sottolinea, quindi, l'importanza di distinguere tra le diverse tipologie di cessione del credito e di delegazione di pagamento, nonché di valutare attentamente le clausole contrattuali che disciplinano i rapporti tra le parti. In particolare, in caso di cessione pro solvendo e di delegazione di pagamento con clausola specifica per il fallimento del delegato, il cessionario ha l'onere di provare di aver esperito infruttuosamente le azioni nei confronti del debitore ceduto o del delegato, prima di poter agire nei confronti del cedente o del delegante.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.