TRIBUNALE DI MARSALA
Sentenza n. 521/2023 del 22-06-2023
principi giuridici
Nel calcolo dell'### non sono computabili i trattamenti assistenziali, previdenziali e indennitari non imponibili ai fini ### quali, ad esempio, i risarcimenti danni, i quali non costituiscono reddito, ma indennizzo, e non devono essere considerati neanche come giacenza media.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.
testo integrale
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sintesi e commento
Reddito di Cittadinanza e Risarcimento Danni: Esclusione Illegittima se Sussiste Vincolo Pupillare
Una recente pronuncia del Tribunale di Marsala ha affrontato la questione della compatibilità tra la percezione di un risarcimento danni e il diritto al Reddito di Cittadinanza (RdC), con particolare riferimento al caso in cui le somme risarcite siano vincolate a tutela del beneficiario.
Nel caso specifico, un soggetto si era visto negare la concessione del RdC a causa del superamento dei limiti di legge relativi al patrimonio mobiliare e all'###. Tale superamento era dovuto all'inclusione, nel calcolo, di ingenti somme percepite da un minore a titolo di risarcimento del danno, somme gravate da un vincolo pupillare, ovvero un vincolo giuridico che ne limita la disponibilità e ne destina l'utilizzo a specifici scopi a tutela del beneficiario.
L'INPS, costituitosi in giudizio, aveva sostenuto la legittimità del diniego, ritenendo che la mera percezione del risarcimento costituisse motivo di esclusione dal beneficio. Il Tribunale, tuttavia, ha accolto il ricorso, annullando il provvedimento di rigetto e riconoscendo il diritto del ricorrente a percepire il RdC a partire dalla data della domanda.
Il giudice ha fondato la propria decisione richiamando precedenti pronunce del Consiglio di Stato, secondo cui nel calcolo dell'### non possono essere computati trattamenti assistenziali, previdenziali e indennitari non imponibili ai fini ###, come ad esempio un risarcimento danni. Tali somme, infatti, non dovrebbero essere considerate reddito, ma un mero indennizzo, e pertanto non rilevanti ai fini del rilascio dell'###.
Il Tribunale ha evidenziato che il ricorrente aveva fornito prova della sussistenza dei requisiti reddituali per beneficiare del RdC, al netto delle somme vincolate. Di conseguenza, ha concluso che il diniego era illegittimo, condannando l'INPS al pagamento delle spese di lite. La sentenza sottolinea l'importanza di valutare la natura e la destinazione delle somme percepite a titolo di risarcimento danni, soprattutto quando gravate da vincoli di tutela, ai fini della verifica dei requisiti per l'accesso al Reddito di Cittadinanza.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.