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TRIBUNALE DI MARSALA

Sentenza n. 667/2023 del 02-10-2023

principi giuridici

L'eccezione di simulazione assoluta di un contratto, volta a paralizzare l'azione promossa dalla controparte, è imprescrittibile, così come l'azione diretta ad ottenere una declaratoria di simulazione assoluta. L'onere della prova dell'accordo simulatorio grava sulla parte che lo deduce, mediante produzione di precipua scrittura privata.

La sopravvenuta inefficacia di un contratto preliminare di compravendita, a seguito della prescrizione del diritto alla stipula del contratto definitivo, comporta l'obbligo di restituzione, ai sensi dell'art. 2033 c.c., della cosa stessa e dei frutti. L'azione di ripetizione di indebito può essere intrapresa solo dal momento in cui diviene inefficace la fonte contrattuale.

N.B.: Le massime sono generate automaticamente e potrebbero contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

sintesi e commento

Prescrizione del Preliminare di Vendita e Restituzione della Caparra: Un'Analisi della Sentenza


La pronuncia in esame affronta una controversia relativa alla prescrizione di un contratto preliminare di vendita e alla conseguente richiesta di restituzione della caparra confirmatoria versata. La vicenda trae origine da un accordo stipulato nel 2010, con il quale una parte si impegnava ad acquistare un immobile da una società. A distanza di oltre dieci anni, senza che il contratto definitivo fosse stato concluso, l'aspirante acquirente ha agito in giudizio, invocando la prescrizione del preliminare e chiedendo la restituzione della somma versata a titolo di caparra, ai sensi dell'articolo 2033 del Codice Civile, che disciplina l'indebito oggettivo.
La società convenuta si è difesa eccependo, in via preliminare, l'improcedibilità della domanda per mancato esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione e, nel merito, la prescrizione del diritto alla restituzione della caparra. In via riconvenzionale, ha inoltre sollevato l'eccezione di simulazione assoluta del contratto preliminare, sostenendo che l'accordo fosse fittizio e che la somma versata fosse già stata restituita in precedenza.
Il Tribunale ha respinto l'eccezione di simulazione, ritenendo che la società convenuta non avesse fornito prove sufficienti a dimostrare l'esistenza di un accordo simulatorio, come richiesto dall'articolo 1417 del Codice Civile. In particolare, il giudice ha sottolineato che la prova della simulazione, quando sollevata da una delle parti contraenti, deve essere fornita mediante produzione di una specifica scrittura privata, non essendo ammissibile la prova testimoniale, salvo il caso di illiceità del contratto dissimulato.
Accertata l'assenza di elementi probatori a sostegno della simulazione, il Tribunale ha esaminato la questione della prescrizione del contratto preliminare. Constatato che entrambe le parti concordavano sul mancato adempimento delle obbligazioni derivanti dal preliminare entro il termine decennale, il giudice ha dichiarato l'intervenuta prescrizione del contratto.
Quanto alla domanda di restituzione della caparra, il Tribunale ha richiamato la natura composita della caparra confirmatoria, volta a garantire l'esecuzione del contratto e a liquidare preventivamente il danno in caso di inadempimento. Tuttavia, nel caso di specie, la prescrizione del contratto preliminare ha determinato la sopravvenuta inefficacia del titolo che legittimava il versamento della caparra, rendendo applicabile l'articolo 2033 del Codice Civile. Il giudice ha quindi condannato la società convenuta alla restituzione della somma ricevuta, maggiorata degli interessi legali dalla data della domanda giudiziale.
Il Tribunale ha motivato la decisione evidenziando che l'azione di ripetizione dell'indebito, basata sull'articolo 2033 del Codice Civile, può essere esercitata solo a partire dal momento in cui il titolo che giustificava il pagamento diviene inefficace, e non nel momento in cui il titolo era valido ed efficace. Nel caso di specie, l'inefficacia del contratto preliminare è derivata dalla dichiarazione giudiziale di prescrizione, rendendo così ammissibile l'azione di ripetizione.
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testo integrale


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