TRIBUNALE DI MARSALA
Sentenza n. 701/2023 del 13-10-2023
principi giuridici
La sentenza penale irrevocabile di condanna per reati di danno accerta la sussistenza del fatto, la sua illiceità penale e la commissione da parte dell'imputato, vincolando il giudice civile in ordine al danno evento e al nesso di causalità materiale, ma non in relazione al danno conseguenza, per il quale è necessaria un'ulteriore indagine sul nesso di causalità giuridica tra l'evento di danno e le sue conseguenze pregiudizievoli.
Il giudice del merito può tenere conto, ai fini della decisione, delle prove acquisite in un altro processo, a condizione che la relativa documentazione sia ritualmente acquisita al giudizio al fine di farne oggetto di valutazione critica delle parti e stimolare la valutazione giudiziale su di esse.
Nei casi in cui la risarcibilità del danno non patrimoniale è espressamente prevista dalla legge, la sussistenza del danno non patrimoniale non può essere ritenuta in re ipsa, ma va sempre debitamente allegata e provata da chi lo invoca, anche attraverso presunzioni semplici.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.
testo integrale
Il testo anonimizzato del provvedimento è riservato agli Utenti Professionali ed è visibile tramite permalink solo previa accettazione dei Termini di Servizio. Poiché la corretta interpretazione delle decisioni giurisdizionali richiede specifiche competenze tecniche, la lettura autonoma da parte di soggetti non qualificati non sostituisce in alcun modo una consulenza legale ed è inidonea per valutare casi concreti o assumere iniziative, per le quali resta indispensabile rivolgersi a un Avvocato.




sintesi e commento
Efficacia del Giudicato Penale e Onere Probatorio nel Risarcimento del Danno Civile
La pronuncia del Tribunale Ordinario di Marsala affronta un caso di risarcimento danni derivante da reato, analizzando l'efficacia del giudicato penale nel processo civile e l'onere probatorio gravante sull'attore.
La vicenda trae origine da un'aggressione subita dall'attore all'interno della propria abitazione. Per tali fatti, il convenuto era stato condannato in sede penale per i reati di violazione di domicilio, lesioni personali aggravate e violenza privata. L'attore, quindi, ha promosso un'azione civile per ottenere il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti. Il convenuto è rimasto contumace.
Il Tribunale, richiamando l'articolo 651 del codice di procedura penale, ha riconosciuto l'efficacia di giudicato della sentenza penale irrevocabile in merito all'accertamento del fatto, della sua illiceità penale e della responsabilità del convenuto. Tuttavia, ha precisato che tale efficacia non si estende automaticamente alla quantificazione del danno, in quanto il giudice civile è tenuto a valutare il nesso di causalità tra l'evento lesivo e le conseguenze pregiudizievoli lamentate dall'attore, ovvero il cosiddetto "danno-conseguenza".
Nel caso specifico, l'attore aveva allegato di aver subito, a seguito dell'aggressione, lesioni fisiche e un trauma all'arcata dentaria superiore con perdita di elementi dentali. Il Tribunale, sulla base della consulenza tecnica d'ufficio (CTU), ha accertato che l'attore aveva subito "contusioni polidistrettuali" in conseguenza dell'aggressione, riconoscendo un periodo di inabilità temporanea parziale. Tuttavia, il CTU ha escluso che il danno all'apparato masticatorio fosse riconducibile all'aggressione, evidenziando la preesistenza di problemi dentali e la mancanza di documentazione medica che attestasse un peggioramento della situazione a seguito dell'evento lesivo. Il Tribunale ha quindi ritenuto non provato il nesso causale tra l'aggressione e il danno all'apparato masticatorio, rigettando la relativa richiesta di risarcimento.
In merito al danno non patrimoniale, il Tribunale ha riconosciuto il diritto al risarcimento del danno morale derivante dalla violazione di domicilio e dalla violenza privata, presumendo uno stato d'ansia, di timore e sofferenza in capo all'attore, tenuto conto delle modalità della condotta criminosa. Il danno è stato liquidato in via equitativa.
Il Tribunale ha quindi condannato il convenuto al risarcimento del danno biologico derivante dalle lesioni fisiche e del danno morale, oltre al pagamento delle spese legali.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.