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ATTENZIONE: 2 provvedimenti con gli stessi estremi!

TRIBUNALE DI MARSALA

Sentenza n. 771/2023 del 25-10-2023

principi giuridici

Nel giudizio di merito instaurato a seguito di accertamento tecnico preventivo ex art. 445-bis c.p.c., l'oggetto della controversia è limitato alla verifica della sussistenza del requisito sanitario richiesto per l'accesso ai benefici previdenziali, escludendo la possibilità di domande di condanna al pagamento delle provvidenze e relativi accessori.

Ai fini del riconoscimento dell'indennità di accompagnamento ex art. 1 L. n. 18/1980, è sufficiente l'accertamento dell'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore ovvero dell'incapacità di compiere autonomamente gli atti quotidiani della vita, necessitando di continua assistenza.

N.B.: Le massime sono generate automaticamente e potrebbero contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

sintesi e commento

Accertamento del Diritto all'Indennità di Accompagnamento: Prevalenza del Requisito Sanitario


La pronuncia del Tribunale di Marsala affronta una controversia in materia di assistenza sociale, focalizzandosi sull'accertamento del diritto all'indennità di accompagnamento. La vicenda trae origine dal ricorso presentato dall'erede di un soggetto che, in vita, aveva richiesto il riconoscimento dei requisiti sanitari necessari per l'ottenimento della predetta indennità. L'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (I.N.P.S.) si era opposto alla domanda, contestando la sussistenza dei presupposti di legge.
Il Tribunale, investito della questione, ha fondato la propria decisione sulle risultanze di una consulenza tecnica d'ufficio (CTU). Il consulente, esaminata la documentazione medica del soggetto richiedente, ha concluso che quest'ultimo, a partire dalla data di presentazione della domanda amministrativa, si trovava nell'impossibilità di compiere autonomamente gli atti quotidiani della vita e di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore, condizioni che, ai sensi della legge, danno diritto all'indennità di accompagnamento.
Il giudice ha quindi accolto il ricorso, dichiarando che il soggetto era in possesso dei requisiti sanitari per beneficiare dell'indennità a partire dalla data della domanda amministrativa. Nella decisione, il Tribunale ha precisato che l'oggetto del giudizio di merito, instaurato a seguito dell'accertamento tecnico preventivo, attiene esclusivamente alla sussistenza del requisito sanitario richiesto dalla legge per accedere ai benefici previdenziali. Di conseguenza, è stata ritenuta inammissibile la domanda di condanna al pagamento della provvidenza, oltre agli interessi, proposta dalla parte ricorrente. Infine, il Tribunale ha condannato l'I.N.P.S. al pagamento delle spese di lite, incluse quelle relative alla fase di accertamento tecnico preventivo, e ha posto definitivamente a carico dell'Istituto le spese di consulenza tecnica.
N.B.: Il commento è generato automaticamente e potrebbe contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

testo integrale


Il testo anonimizzato del provvedimento è riservato agli Utenti Professionali ed è visibile tramite permalink solo previa accettazione dei Termini di Servizio. Poiché la corretta interpretazione delle decisioni giurisdizionali richiede specifiche competenze tecniche, la lettura autonoma da parte di soggetti non qualificati non sostituisce in alcun modo una consulenza legale ed è inidonea per valutare casi concreti o assumere iniziative, per le quali resta indispensabile rivolgersi a un Avvocato.

TRIBUNALE DI MARSALA

Sentenza n. 771/2023 del 07-11-2023

principi giuridici

L'omessa indicazione del TAE nel contratto di finanziamento comporta la nullità del tasso di interesse praticato per difetto di espressa e corretta pattuizione scritta ai sensi dell'art. 117, comma 4, TUB, con conseguente necessità di rideterminazione del rapporto bancario mediante applicazione del tasso sostitutivo ex art. 117, comma 7, TUB.

Nei contratti di fideiussione omnibus conformi allo schema ABI, la clausola derogatoria dell'art. 1957, comma 1, c.c. è affetta da nullità parziale ai sensi dell'art. 2, comma 3, della L. n. 287/1990 e dell'art. 1419 c.c., in relazione alle sole clausole che riproducono quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata, salvo diversa volontà delle parti.

In presenza di clausola di pagamento "a prima richiesta" contenuta nel contratto di fideiussione, la semplice richiesta di pagamento stragiudiziale non è sufficiente ad evitare la decadenza del creditore ai sensi dell'art. 1957 c.c. se non viene diligentemente coltivata con la proposizione della domanda giudiziale entro un termine ragionevole.

N.B.: Le massime sono generate automaticamente e potrebbero contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

sintesi e commento

Nullità Parziale di Fideiussione Omnibus e Decadenza del Creditore: Un'Analisi della Pronuncia


La recente sentenza del Tribunale di ### affronta una complessa vicenda in materia bancaria, originata dall'opposizione a un decreto ingiuntivo promosso da soggetti garanti di una società estinta. L'opposizione si fondava su diverse contestazioni, tra cui l'asserita usura del conto corrente, la nullità di una clausola di salvaguardia in un contratto di finanziamento, l'omessa indicazione del ### (Tasso Annuo Effettivo Globale) e la nullità delle fideiussioni per conformità allo schema ###
Il Tribunale ha accolto parzialmente l'opposizione. In primo luogo, ha accertato l'usura originaria del conto corrente, basandosi sulle risultanze di una consulenza tecnica d'ufficio (CTU) che ha evidenziato un ### superiore al tasso soglia usura. Di conseguenza, ha disposto il ricalcolo del saldo del conto corrente, escludendo gli interessi usurari, e determinando un saldo a credito in favore della società correntista.
Quanto al finanziamento, il Tribunale ha respinto l'eccezione di nullità della clausola di salvaguardia, ritenendola valida in quanto oggetto di specifica previsione e doppia sottoscrizione. Ha altresì escluso l'usura del finanziamento, in quanto il ### era inferiore al tasso soglia usura. Tuttavia, ha accolto la doglianza relativa alla mancata indicazione del ### nel contratto di finanziamento. Tale omissione, secondo il Tribunale, comporta la nullità del tasso di interesse praticato e la necessità di rideterminare il rapporto bancario applicando il tasso sostitutivo previsto dalla legge.
Il Tribunale ha quindi proceduto a compensare il credito derivante dal conto corrente con il residuo debito del finanziamento, giungendo a determinare un importo ancora dovuto dai garanti. Tuttavia, il Tribunale ha rilevato che le fideiussioni prestate erano conformi allo schema ### e contenevano clausole nulle per violazione della normativa antitrust. In particolare, è stata ritenuta nulla la clausola derogatoria dell'art. 1957 del codice civile, relativa ai termini per l'escussione del fideiussore.
Il Tribunale ha quindi esaminato la questione della decadenza del creditore dal diritto di agire nei confronti dei fideiussori, ai sensi dell'art. 1957 del codice civile. Pur riconoscendo che le fideiussioni prevedevano il pagamento "a prima richiesta", il Tribunale ha osservato che il creditore non aveva diligentemente coltivato la propria iniziativa stragiudiziale, lasciando trascorrere un lasso di tempo eccessivo tra la messa in mora e l'avvio dell'azione giudiziaria. Di conseguenza, ha dichiarato la decadenza del creditore dal diritto di agire nei confronti dei garanti.
In definitiva, il Tribunale ha revocato il decreto ingiuntivo opposto e ha condannato la banca al pagamento in favore degli opponenti della somma accertata a credito per il conto corrente. Ha inoltre condannato la banca alla refusione delle spese di lite e al pagamento di una somma a titolo di responsabilità aggravata per lite temeraria, ritenendo che la banca avesse resistito in giudizio in modo pretestuoso.
N.B.: Il commento è generato automaticamente e potrebbe contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

testo integrale


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