TRIBUNALE DI MARSALA
Sentenza n. 771/2023 del 25-10-2023
principi giuridici
Nel giudizio di merito instaurato a seguito di accertamento tecnico preventivo ex art. 445-bis c.p.c., l'oggetto della controversia è limitato alla verifica della sussistenza del requisito sanitario richiesto per l'accesso ai benefici previdenziali, escludendo la possibilità di domande di condanna al pagamento delle provvidenze e relativi accessori.
Ai fini del riconoscimento dell'indennità di accompagnamento ex art. 1 L. n. 18/1980, è sufficiente l'accertamento dell'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore ovvero dell'incapacità di compiere autonomamente gli atti quotidiani della vita, necessitando di continua assistenza.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.
testo integrale
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sintesi e commento
Accertamento del Diritto all'Indennità di Accompagnamento: Prevalenza del Requisito Sanitario
La pronuncia del Tribunale di Marsala affronta una controversia in materia di assistenza sociale, focalizzandosi sull'accertamento del diritto all'indennità di accompagnamento. La vicenda trae origine dal ricorso presentato dall'erede di un soggetto che, in vita, aveva richiesto il riconoscimento dei requisiti sanitari necessari per l'ottenimento della predetta indennità. L'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (I.N.P.S.) si era opposto alla domanda, contestando la sussistenza dei presupposti di legge.
Il Tribunale, investito della questione, ha fondato la propria decisione sulle risultanze di una consulenza tecnica d'ufficio (CTU). Il consulente, esaminata la documentazione medica del soggetto richiedente, ha concluso che quest'ultimo, a partire dalla data di presentazione della domanda amministrativa, si trovava nell'impossibilità di compiere autonomamente gli atti quotidiani della vita e di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore, condizioni che, ai sensi della legge, danno diritto all'indennità di accompagnamento.
Il giudice ha quindi accolto il ricorso, dichiarando che il soggetto era in possesso dei requisiti sanitari per beneficiare dell'indennità a partire dalla data della domanda amministrativa. Nella decisione, il Tribunale ha precisato che l'oggetto del giudizio di merito, instaurato a seguito dell'accertamento tecnico preventivo, attiene esclusivamente alla sussistenza del requisito sanitario richiesto dalla legge per accedere ai benefici previdenziali. Di conseguenza, è stata ritenuta inammissibile la domanda di condanna al pagamento della provvidenza, oltre agli interessi, proposta dalla parte ricorrente. Infine, il Tribunale ha condannato l'I.N.P.S. al pagamento delle spese di lite, incluse quelle relative alla fase di accertamento tecnico preventivo, e ha posto definitivamente a carico dell'Istituto le spese di consulenza tecnica.
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