TRIBUNALE DI MARSALA
Sentenza n. 911/2023 del 18-12-2023
principi giuridici
Nel contratto di appalto stipulato senza determinazione del prezzo, ove sia allegato un elenco prezzi che preveda il costo unitario di ogni singola lavorazione senza indicazione di misura, il contratto si qualifica come appalto "a misura".
In tema di appalto, le lavorazioni extra-contratto, consistenti in variazioni ordinate dal committente ai sensi dell'art. 1661 c.c., possono essere provate dall'appaltatore con ogni mezzo, ivi comprese le presunzioni, qualora non sia richiesta la forma scritta ad substantiam.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.
testo integrale
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sintesi e commento
Appalto senza Prezzo Definito: Onere della Prova e Variazioni in Corso d'Opera
La pronuncia in esame affronta una controversia relativa a un contratto di appalto, nel quale l'impresa edile agiva per il pagamento del saldo dei lavori eseguiti su un immobile di proprietà dei convenuti. La società attrice sosteneva di essere creditrice di una somma a titolo di corrispettivo per i lavori eseguiti, sia in base al contratto stipulato, sia per ulteriori interventi extra-contrattuali resisi necessari in corso d'opera e richiesti dalla committenza. I convenuti, pur riconoscendo l'esistenza del rapporto contrattuale, contestavano la mancata determinazione del prezzo delle opere nel contratto e l'assenza di accordi scritti per i lavori extra-contrattuali, eccependo altresì carenze probatorie relative alla certificazione dei lavori eseguiti e alla loro ultimazione.
Il Tribunale, nel dirimere la controversia, ha preliminarmente ricordato che il contratto di appalto non richiede necessariamente la forma scritta per la sua validità, potendo essere concluso anche per fatti concludenti. Tuttavia, in assenza di forma scritta, grava sull'attore l'onere di fornire idonea prova della pretesa creditoria. Nel caso di specie, il contratto prodotto in giudizio risultava carente nell'individuazione del prezzo pattuito e nella specificazione dei lavori da eseguire, rimandando ad allegati non reperibili.
Nonostante tali lacune, il giudice ha ritenuto che l'istruttoria, condotta attraverso l'escussione di testimoni e una consulenza tecnica d'ufficio (CTU), avesse permesso di accertare l'esecuzione dei lavori edili. La CTU ha distinto tra i lavori previsti nel contratto, individuati nella relazione tecnica allegata alla segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), e i lavori extra-contrattuali, riscontrati sia in loco che attraverso documentazione fotografica.
In mancanza di una pattuizione chiara sul compenso, il Tribunale ha qualificato il contratto di appalto come stipulato "a misura", basandosi sull'elenco prezzi allegato, che prevedeva il costo unitario di ogni singola lavorazione. Quanto ai lavori extra-contrattuali, il giudice li ha ricondotti alla categoria delle variazioni ordinate dal committente ai sensi dell'art. 1661 del codice civile. In questo contesto, l'onere probatorio gravante sull'appaltatore è stato ritenuto assolto, in quanto la costante presenza in cantiere di uno dei convenuti e l'intervento degli altri nella scelta di alcune lavorazioni hanno dimostrato che i lavori ulteriori sono stati eseguiti su richiesta della committenza.
Sulla base del computo metrico redatto dal CTU, il Tribunale ha quantificato l'importo complessivo dei lavori eseguiti e, tenuto conto degli acconti versati, ha accertato il credito residuo vantato dall'impresa, condannando i convenuti al pagamento della relativa somma, oltre interessi legali. Non è stata invece riconosciuta la rivalutazione monetaria, in assenza di prova di un ulteriore danno subito dall'appaltatore.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.