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Banca Dati della Giurisprudenza Civile

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ATTENZIONE: 2 provvedimenti con gli stessi estremi!

TRIBUNALE DI MARSALA

Sentenza n. 890/2024 del 20-11-2024

principi giuridici

Nel giudizio di merito instaurato a seguito di accertamento tecnico preventivo espletato ai sensi dell'art. 445-bis c.p.c., l'oggetto del contendere attiene esclusivamente alla sussistenza del requisito sanitario richiesto dalla legge per accedere ai singoli benefici previdenziali, con conseguente inammissibilità della domanda di condanna al pagamento della provvidenza, oltre agli interessi, proposta dalla parte ricorrente.

Al fine del regolamento delle spese del processo civile, la soccombenza costituisce un'applicazione del principio di causalità, che vuole non esente da onere delle spese la parte che, col suo comportamento antigiuridico (per la trasgressione delle norme di diritto sostanziale) abbia provocato la necessità del processo; pertanto, con riferimento alle controversie in materia di assistenza e previdenza obbligatoria, sussiste parziale soccombenza della parte privata, idonea a giustificare la compensazione delle spese, sia nell'ipotesi in cui il requisito sanitario sia sopravvenuto alla domanda giudiziale, sia nell'ipotesi in cui, ancorché esso sia risultato sussistente da epoca anteriore a tale domanda, questa abbia avuto ad oggetto il conseguimento della prestazione da data anteriore a quella in cui l'anzidetto requisito risulta essersi perfezionato (ai sensi dell'art. 149 disp. att. c.p.c.) per effetto di aggravamento successivo alla domanda amministrativa, ma anteriore al procedimento giudiziale.

Nel caso in cui si succedano più difensori, ciascuno di essi è legittimato a chiedere la distrazione delle spese tanto per sé che per gli altri.

N.B.: Le massime sono generate automaticamente, mediante intelligenza artificiale, a partire dal testo anonimizzato del provvedimento. Possono contenere errori, omissioni o imprecisioni. Si raccomanda di verificare sempre il testo integrale del provvedimento stesso.

sintesi e commento

Accertamento del Diritto all'Indennità di Accompagnamento: Esame del Requisito Sanitario e Limiti della Domanda Giudiziale


La pronuncia in esame trae origine da una controversia in materia di assistenza e previdenza obbligatoria, specificamente relativa al riconoscimento del diritto all'indennità di accompagnamento. La vicenda processuale ha avuto inizio con una domanda amministrativa presentata da un soggetto volta ad ottenere l'indennità di accompagnamento, a cui ha fatto seguito un accertamento tecnico preventivo (ATP) conclusosi con un parere favorevole limitatamente al periodo di esecuzione di trattamenti chemioterapici e radioterapici.
L'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS) ha contestato le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio (CTU), proponendo ricorso ex art. 445 bis, comma 6, c.p.c., eccependo l'improponibilità della domanda per assenza di previa istanza amministrativa completa. Il Tribunale adito in prima istanza aveva accolto l'eccezione dell'INPS, dichiarando improponibile la domanda.
La questione è giunta all'attenzione della Corte di Cassazione, la quale ha ribaltato la decisione del Tribunale, affermando che, ai fini dell'integrazione del requisito della previa presentazione della domanda amministrativa, non è necessaria la compilazione di moduli specifici o l'uso di formule sacramentali, essendo sufficiente che la domanda consenta di individuare la prestazione richiesta. La Suprema Corte ha quindi cassato la sentenza con rinvio al Tribunale di Marsala, in persona di diverso magistrato.
Nel giudizio di rinvio, il Tribunale ha dovuto pronunciarsi nuovamente sulla sussistenza del requisito sanitario per l'ottenimento dell'indennità di accompagnamento. Il ricorrente ha chiesto l'accertamento del diritto a percepire l'indennità limitatamente al periodo di esecuzione della chemioterapia e radioterapia, come accertato dal CTU nella fase di ATP, con condanna dell'INPS alla corresponsione dell'indennità, interessi legali e rivalutazione monetaria, nonché al pagamento delle spese di tutti i gradi di giudizio. L'INPS ha eccepito l'inammissibilità della domanda di condanna al pagamento della prestazione, aderendo alle conclusioni del CTU nella precedente fase di ATP.
Il Tribunale, nel decidere la controversia, ha preliminarmente rilevato la tempestività della riassunzione della causa. Ha poi evidenziato che l'oggetto del giudizio di merito, instaurato a seguito dell'ATP, attiene esclusivamente alla sussistenza del requisito sanitario richiesto dalla legge per accedere ai benefici previdenziali, dichiarando conseguentemente inammissibile la domanda di condanna al pagamento della provvidenza, oltre agli interessi, proposta dal ricorrente.
Nel merito, il Tribunale ha rigettato il ricorso dell'INPS e ha accertato che il soggetto era in possesso dei requisiti sanitari previsti dalla legge per beneficiare dell'indennità di accompagnamento limitatamente al periodo di esecuzione della chemioterapia e della radioterapia. Il Tribunale ha condiviso le conclusioni del CTU, ritenendole immuni da vizi logici e sorrette da adeguate motivazioni medico-legali.
Infine, il Tribunale ha proceduto alla liquidazione delle spese di lite, compensando integralmente quelle relative alla fase di ATP, in quanto il riconoscimento della sussistenza dei requisiti sanitari è avvenuto in data successiva alla presentazione della domanda amministrativa e alla visita della commissione medica. Le spese del giudizio ex art. 445 bis, comma 6, c.p.c. sono state compensate per un terzo, stante l'inammissibilità della domanda di condanna al pagamento della provvidenza, mentre la restante frazione è stata posta a carico dell'INPS. Il Tribunale ha altresì liquidato le spese del giudizio di legittimità a carico dell'INPS e ha disposto il rimborso dei contributi unificati versati per la proposizione della domanda riconvenzionale e del giudizio in Corte di Cassazione, ponendo definitivamente a carico dell'INPS anche le spese della CTU.
N.B.: La sintesi è generata automaticamente, mediante intelligenza artificiale, a partire dal testo anonimizzato del provvedimento. Può contenere errori, omissioni o imprecisioni. Si raccomanda di verificare sempre il testo integrale del provvedimento stesso.

testo integrale


Il testo anonimizzato del provvedimento è riservato agli Utenti Professionali ed è visibile tramite permalink solo previa accettazione dei Termini di Servizio. Poiché la corretta interpretazione delle decisioni giurisdizionali richiede specifiche competenze tecniche, la lettura autonoma da parte di soggetti non qualificati non sostituisce in alcun modo una consulenza legale ed è inidonea per valutare casi concreti o assumere iniziative, per le quali resta indispensabile rivolgersi a un Avvocato.

TRIBUNALE DI MARSALA

Sentenza n. 890/2024 del 30-12-2024

principi giuridici

In tema di mutuo fondiario, il limite di finanziabilità di cui all'articolo 38, comma 2, del d.lgs. n. 385 del 1993 non è elemento essenziale del contenuto del contratto, né norma imperativa la cui violazione determina la nullità del contratto.

In tema di mutuo bancario a tasso fisso con rimborso rateale regolato da piano di ammortamento alla francese, la mancata indicazione della modalità di ammortamento e del regime di capitalizzazione composto degli interessi non determina la nullità del contratto per indeterminatezza dell'oggetto o violazione della normativa sulla trasparenza bancaria.

N.B.: Le massime sono generate automaticamente, mediante intelligenza artificiale, a partire dal testo anonimizzato del provvedimento. Possono contenere errori, omissioni o imprecisioni. Si raccomanda di verificare sempre il testo integrale del provvedimento stesso.

sintesi e commento

Mutuo Fondiario: Limiti di Finanziabilità, Anatocismo e Ammortamento alla Francese al Vaglio del Tribunale


La pronuncia in esame trae origine da un'opposizione a precetto promossa da un soggetto esecutato a seguito della notifica di un atto di precetto per il pagamento di una somma ingente, derivante da un contratto di mutuo ipotecario a tasso fisso, successivamente passato a sofferenza. L'opponente contestava la validità del mutuo, sollevando diverse eccezioni, tra cui il superamento dei limiti di finanziabilità previsti dall'art. 38 del Testo Unico Bancario (TUB), l'applicazione di un piano di ammortamento alla francese che, a suo dire, comportava la capitalizzazione degli interessi in violazione dell'art. 1283 del Codice Civile, l'usurarietà del mutuo, l'indeterminatezza derivante dalla mancata indicazione del regime finanziario applicato e una discrepanza ###. Nel corso del giudizio, interveniva una società, in qualità di cessionaria del credito vantato dall'originaria mutuante, eccependo il difetto di legittimazione passiva di quest'ultima e l'inopponibilità alla cessionaria dei motivi di opposizione relativi al periodo precedente la cessione.
Il Tribunale, investito della questione, ha rigettato l'opposizione. In primo luogo, ha affrontato la questione del superamento dei limiti di finanziabilità, aderendo all'orientamento delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, secondo cui il limite di finanziabilità di cui all'art. 38 TUB non è un elemento essenziale del contratto di mutuo fondiario, ma un elemento specificativo o integrativo dell'oggetto del contratto. La violazione di tale limite non comporta la nullità del contratto, ma può rilevare sul piano del rapporto tra l'istituto di credito e l'autorità di vigilanza.
Quanto alla dedotta usurarietà, il Tribunale, sulla base delle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio (CTU), ha rilevato che il ### applicato è rimasto sempre al di sotto del tasso soglia di usura. Inoltre, ha affermato che la presenza del regime finanziario composto nel piano di ammortamento è conforme alle previsioni contrattuali e non determina, di per sé, una violazione delle norme sull'anatocismo. In merito al piano di ammortamento alla francese, il Tribunale ha richiamato la recente pronuncia delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, che ha fugato ogni dubbio sulla validità di tale piano, confermando che la mancata indicazione della modalità di ammortamento e del regime di capitalizzazione composto degli interessi debitori non è causa di nullità parziale del contratto, né per indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto del contratto, né per violazione della normativa in tema di trasparenza delle condizioni contrattuali.
Il Tribunale ha quindi concluso che, nel caso di specie, il contratto di finanziamento indicava in maniera chiara e trasparente tutti gli elementi richiesti dalla normativa di settore e le condizioni economiche praticate allo specifico rapporto, con particolare riferimento al T.A.N. e al T.A.E.G./I.S.C. Di conseguenza, non sussisteva alcun problema di nullità strutturale per indeterminatezza dell'oggetto. In ragione di ciò, l'opposizione è stata rigettata. Le spese processuali sono state integralmente compensate tra le parti, tenuto conto dell'esito complessivo della lite e dell'evoluzione giurisprudenziale sulle questioni dirimenti, mentre le spese di CTU sono state poste a carico dell'opponente.
N.B.: La sintesi è generata automaticamente, mediante intelligenza artificiale, a partire dal testo anonimizzato del provvedimento. Può contenere errori, omissioni o imprecisioni. Si raccomanda di verificare sempre il testo integrale del provvedimento stesso.

testo integrale


Il testo anonimizzato del provvedimento è riservato agli Utenti Professionali ed è visibile tramite permalink solo previa accettazione dei Termini di Servizio. Poiché la corretta interpretazione delle decisioni giurisdizionali richiede specifiche competenze tecniche, la lettura autonoma da parte di soggetti non qualificati non sostituisce in alcun modo una consulenza legale ed è inidonea per valutare casi concreti o assumere iniziative, per le quali resta indispensabile rivolgersi a un Avvocato.

ATTENZIONE! Le sentenze sono di dominio pubblico. La diffusione dei provvedimenti giurisdizionali "costituisce fonte preziosa per lo studio e l'accrescimento della cultura giuridica e strumento indispensabile di controllo da parte dei cittadini dell'esercizio del potere giurisdizionale". Benchè le linee guida in materia di trattamento di dati personali nella riproduzione di provvedimenti giurisdizionali per finalità di informazione giuridica non richiedano espressamente l'anonimizzazione sistematica di tutti i provvedimenti, Diritto Pratico ha scelto questa strada. Il processo di anonimizzazione è completamente automatizzato: puoi segnalare anomalie, richiedere oscuramenti e rimozioni tramite l'apposito modulo di contatto richiamabile cliccando sul simbolo che trovi in prossimità degli estremi di ogni provvedimento.

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