TRIBUNALE DI MARSALA
Sentenza n. 890/2024 del 20-11-2024
principi giuridici
Nel giudizio di merito instaurato a seguito di accertamento tecnico preventivo espletato ai sensi dell'art. 445-bis c.p.c., l'oggetto del contendere attiene esclusivamente alla sussistenza del requisito sanitario richiesto dalla legge per accedere ai singoli benefici previdenziali, con conseguente inammissibilità della domanda di condanna al pagamento della provvidenza, oltre agli interessi, proposta dalla parte ricorrente.
Al fine del regolamento delle spese del processo civile, la soccombenza costituisce un'applicazione del principio di causalità, che vuole non esente da onere delle spese la parte che, col suo comportamento antigiuridico (per la trasgressione delle norme di diritto sostanziale) abbia provocato la necessità del processo; pertanto, con riferimento alle controversie in materia di assistenza e previdenza obbligatoria, sussiste parziale soccombenza della parte privata, idonea a giustificare la compensazione delle spese, sia nell'ipotesi in cui il requisito sanitario sia sopravvenuto alla domanda giudiziale, sia nell'ipotesi in cui, ancorché esso sia risultato sussistente da epoca anteriore a tale domanda, questa abbia avuto ad oggetto il conseguimento della prestazione da data anteriore a quella in cui l'anzidetto requisito risulta essersi perfezionato (ai sensi dell'art. 149 disp. att. c.p.c.) per effetto di aggravamento successivo alla domanda amministrativa, ma anteriore al procedimento giudiziale.
Nel caso in cui si succedano più difensori, ciascuno di essi è legittimato a chiedere la distrazione delle spese tanto per sé che per gli altri.
testo integrale
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sintesi e commento
Accertamento del Diritto all'Indennità di Accompagnamento: Esame del Requisito Sanitario e Limiti della Domanda Giudiziale
La pronuncia in esame trae origine da una controversia in materia di assistenza e previdenza obbligatoria, specificamente relativa al riconoscimento del diritto all'indennità di accompagnamento. La vicenda processuale ha avuto inizio con una domanda amministrativa presentata da un soggetto volta ad ottenere l'indennità di accompagnamento, a cui ha fatto seguito un accertamento tecnico preventivo (ATP) conclusosi con un parere favorevole limitatamente al periodo di esecuzione di trattamenti chemioterapici e radioterapici.
L'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS) ha contestato le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio (CTU), proponendo ricorso ex art. 445 bis, comma 6, c.p.c., eccependo l'improponibilità della domanda per assenza di previa istanza amministrativa completa. Il Tribunale adito in prima istanza aveva accolto l'eccezione dell'INPS, dichiarando improponibile la domanda.
La questione è giunta all'attenzione della Corte di Cassazione, la quale ha ribaltato la decisione del Tribunale, affermando che, ai fini dell'integrazione del requisito della previa presentazione della domanda amministrativa, non è necessaria la compilazione di moduli specifici o l'uso di formule sacramentali, essendo sufficiente che la domanda consenta di individuare la prestazione richiesta. La Suprema Corte ha quindi cassato la sentenza con rinvio al Tribunale di Marsala, in persona di diverso magistrato.
Nel giudizio di rinvio, il Tribunale ha dovuto pronunciarsi nuovamente sulla sussistenza del requisito sanitario per l'ottenimento dell'indennità di accompagnamento. Il ricorrente ha chiesto l'accertamento del diritto a percepire l'indennità limitatamente al periodo di esecuzione della chemioterapia e radioterapia, come accertato dal CTU nella fase di ATP, con condanna dell'INPS alla corresponsione dell'indennità, interessi legali e rivalutazione monetaria, nonché al pagamento delle spese di tutti i gradi di giudizio. L'INPS ha eccepito l'inammissibilità della domanda di condanna al pagamento della prestazione, aderendo alle conclusioni del CTU nella precedente fase di ATP.
Il Tribunale, nel decidere la controversia, ha preliminarmente rilevato la tempestività della riassunzione della causa. Ha poi evidenziato che l'oggetto del giudizio di merito, instaurato a seguito dell'ATP, attiene esclusivamente alla sussistenza del requisito sanitario richiesto dalla legge per accedere ai benefici previdenziali, dichiarando conseguentemente inammissibile la domanda di condanna al pagamento della provvidenza, oltre agli interessi, proposta dal ricorrente.
Nel merito, il Tribunale ha rigettato il ricorso dell'INPS e ha accertato che il soggetto era in possesso dei requisiti sanitari previsti dalla legge per beneficiare dell'indennità di accompagnamento limitatamente al periodo di esecuzione della chemioterapia e della radioterapia. Il Tribunale ha condiviso le conclusioni del CTU, ritenendole immuni da vizi logici e sorrette da adeguate motivazioni medico-legali.
Infine, il Tribunale ha proceduto alla liquidazione delle spese di lite, compensando integralmente quelle relative alla fase di ATP, in quanto il riconoscimento della sussistenza dei requisiti sanitari è avvenuto in data successiva alla presentazione della domanda amministrativa e alla visita della commissione medica. Le spese del giudizio ex art. 445 bis, comma 6, c.p.c. sono state compensate per un terzo, stante l'inammissibilità della domanda di condanna al pagamento della provvidenza, mentre la restante frazione è stata posta a carico dell'INPS. Il Tribunale ha altresì liquidato le spese del giudizio di legittimità a carico dell'INPS e ha disposto il rimborso dei contributi unificati versati per la proposizione della domanda riconvenzionale e del giudizio in Corte di Cassazione, ponendo definitivamente a carico dell'INPS anche le spese della CTU.