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TRIBUNALE DI MARSALA

Sentenza n. 492/2025 del 29-09-2025

principi giuridici

Nella vendita di beni di consumo usati, ai sensi dell'art. 135, comma 2, del Codice del Consumo, si presume, salvo prova contraria, che il difetto di conformità manifestatosi entro un anno dalla consegna del bene esistesse già a tale data, a meno che tale ipotesi sia incompatibile con la natura del bene o con la natura del difetto di conformità.

Nella vendita di autovetture usate, grava sul venditore l'onere di verificare l'effettivo chilometraggio del veicolo, rispondendo per la manomissione del contachilometri anche qualora non direttamente imputabile, in ragione della mancata diligenza nell'accertamento.

In ipotesi di vendita a catena, il primo venditore è tenuto a denunciare tempestivamente al secondo venditore i vizi o le difformità dell'opera a lui contestati dal primo compratore, a pena di decadenza dalla garanzia, salvo che per i vizi non tempestivamente denunciati dal compratore originario.

N.B.: Le massime sono generate automaticamente e potrebbero contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

sintesi e commento

Vizi Occulti e Manomissione del Contachilometri nell'Acquisto di un'Auto Usata: Profili di Responsabilità del Venditore


Una recente pronuncia del Tribunale di ### ha affrontato una complessa vicenda relativa alla compravendita di un'autovettura usata, ponendo l'accento sulla responsabilità del venditore in caso di vizi occulti e manomissione del contachilometri.
Nel caso in esame, gli acquirenti di un'auto usata convenivano in giudizio il venditore, lamentando la presenza di vizi meccanici e una discordanza tra i chilometri indicati dal contachilometri e quelli effettivamente percorsi, come risultanti dal database ufficiale della casa automobilistica. Il venditore, a sua volta, chiamava in causa il proprio dante causa, ovvero il soggetto da cui aveva acquistato l'autovettura.
Il Tribunale, dopo aver espletato una consulenza tecnica d'ufficio, ha accertato la fondatezza delle pretese degli acquirenti. In particolare, è stata confermata l'antieconomicità della riparazione del veicolo, con costi superiori al suo valore di mercato, e la manomissione del contachilometri.
Il giudice ha quindi condannato il venditore al risarcimento dei danni subiti dagli acquirenti, quantificati tenendo conto del valore del veicolo, del danno da fermo tecnico e del pregiudizio derivante dalla manomissione del contachilometri.
La sentenza si sofferma sull'importanza della diligenza del venditore nella verifica del chilometraggio effettivo del veicolo usato. In caso di accertata manomissione, infatti, grava sul venditore l'onere di dimostrare di aver compiuto tutte le verifiche necessarie per accertare la veridicità delle informazioni relative al chilometraggio. La mancata verifica, secondo il Tribunale, configura una responsabilità del venditore, a prescindere dalla sua eventuale estraneità alla manomissione stessa.
Il Tribunale ha altresì affrontato la questione della chiamata in garanzia del dante causa del venditore. In proposito, ha rilevato che il venditore non aveva tempestivamente denunciato al proprio dante causa i vizi e le difformità dell'autovettura, incorrendo nella decadenza dalla garanzia. Tuttavia, il giudice ha riconosciuto la responsabilità del dante causa per il danno derivante dalla manomissione del contachilometri, in quanto tale vizio non era stato tempestivamente denunciato.
N.B.: Il commento è generato automaticamente e potrebbe contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

testo integrale


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