TRIBUNALE DI MASSA
Sentenza n. 56/2026 del 16-01-2026
principi giuridici
In materia di circolazione stradale, l'art. 10 del Codice della Strada disciplina la circolazione dei veicoli eccezionali e dei trasporti in condizioni di eccezionalità, mentre l'art. 167 trova applicazione nei casi di superamento dei limiti di massa per effetto del trasporto di merci divisibili.
Ai fini della qualificazione di un veicolo come eccezionale ai sensi dell'art. 10 del Codice della Strada, è necessario accertare la sussistenza dei requisiti dimensionali e di massa di cui agli artt. 61 e 62 dello stesso codice, non essendo sufficiente il mero superamento dei limiti di massa per il trasporto di merci divisibili, fattispecie regolata dall'art. 167.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.
testo integrale
Il testo anonimizzato del provvedimento è riservato agli Utenti Professionali ed è visibile tramite permalink solo previa accettazione dei Termini di Servizio. Poiché la corretta interpretazione delle decisioni giurisdizionali richiede specifiche competenze tecniche, la lettura autonoma da parte di soggetti non qualificati non sostituisce in alcun modo una consulenza legale ed è inidonea per valutare casi concreti o assumere iniziative, per le quali resta indispensabile rivolgersi a un Avvocato.




sintesi e commento
Corretta Applicazione delle Norme del Codice della Strada in Caso di Trasporto di Merci Divisibili
La sentenza in commento trae origine da un verbale di accertamento elevato dalla Polizia Locale nei confronti di un conducente di un autocarro, contestando la violazione dell'art. 10 del Codice della Strada (C.d.S.) per aver circolato con un veicolo avente massa complessiva superiore a quella consentita dall'autorizzazione provinciale. Il Giudice di Pace aveva annullato il verbale, decisione impugnata dal Comune.
Il Tribunale, in sede di appello, ha rigettato l'impugnazione, confermando la sentenza di primo grado. La controversia verteva sulla corretta qualificazione della violazione, se sussumibile nell'ambito dell'art. 10 C.d.S. (veicoli eccezionali e trasporti in condizioni di eccezionalità) o dell'art. 167 C.d.S. (trasporto di cose su veicoli a motore e sui rimorchi).
Il Tribunale ha rilevato che l'autocarro in questione era immatricolato per il trasporto di cose conto terzi e che il carico era costituito da blocchi di marmo, considerati divisibili. Richiamando la normativa di riferimento, il giudice ha precisato che l'art. 10 C.d.S. si applica ai veicoli eccezionali, ovvero quelli che superano i limiti dimensionali o di massa stabiliti dagli artt. 61 e 62 C.d.S., e ai trasporti in condizioni di eccezionalità (carichi indivisibili). L'art. 167 C.d.S., invece, disciplina i casi di superamento dei limiti di massa dovuti al trasporto di merci divisibili.
Nel caso di specie, il Tribunale ha accertato che l'autocarro non rientrava nella categoria dei veicoli eccezionali, in quanto non superava i limiti dimensionali previsti. Pertanto, la violazione contestata avrebbe dovuto essere valutata alla luce dell'art. 167 C.d.S., verificando se il superamento della massa complessiva fosse dovuto al trasporto di merci divisibili. Di conseguenza, l'applicazione dell'art. 10 C.d.S. era errata, giustificando l'annullamento del verbale.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.