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TRIBUNALE DI MATERA

Sentenza n. 4/2021 del 08-01-2021

principi giuridici

Nell'azione revocatoria ordinaria, la legittimazione passiva, oltre che al debitore, spetta al trustee, quale unico soggetto di riferimento nei rapporti con i terzi, mentre non sussiste nei confronti dei beneficiari del trust non titolari di diritti attuali sui beni, qualora l'atto dispositivo sia a titolo gratuito.

Nell'azione revocatoria ordinaria promossa da un creditore, l'intervento di altro creditore del medesimo debitore, volto ad ottenere la revoca del medesimo atto dispositivo pregiudizievole, compiuto in epoca successiva al sorgere dei rispettivi crediti, si configura come intervento adesivo autonomo, ammissibile fino alla precisazione delle conclusioni, pur restando l'interveniente vincolato alle preclusioni già maturate per le parti originarie.

Ai fini dell'esperimento dell'azione revocatoria ordinaria, l'esistenza del credito va accertata con riferimento al momento del compimento dell'atto pregiudizievole e non a quello della sua scadenza, potendo l'azione essere esercitata anche a tutela di un credito non ancora certo, liquido ed esigibile, ovvero di una mera aspettativa di credito o di un credito litigioso.

In tema di azione revocatoria promossa dalla banca nei confronti del fideiussore, al fine di verificare l'anteriorità del credito, occorre fare riferimento al momento dell'accreditamento a favore del garantito e non a quello successivo dell'effettivo prelievo da parte dell'accreditato, presupponendo l'azione la sola esistenza del debito e non anche la concreta esigibilità.

In tema di azione revocatoria ordinaria di atti a titolo gratuito successivi al sorgere del credito, è sufficiente la consapevolezza del debitore del pregiudizio che, mediante l'atto di disposizione, sia in concreto arrecato alle ragioni del creditore, senza che sia necessaria l'intenzione di nuocere ai creditori o la consapevolezza del pregiudizio da parte del terzo beneficiario.

La costituzione del trust, in quanto atto idoneo a distrarre il patrimonio alle pretese creditorie, integra l'eventus damni richiesto per l'esercizio dell'azione revocatoria ordinaria, qualora il debitore abbia destinato nel trust tutti i suoi beni immobili più consistenti, sottraendoli alle ragioni creditorie.

Il "family trust", volto ad assicurare ai beneficiari un reddito sufficiente a garantire loro un tenore di vita ordinario, è assimilabile al fondo patrimoniale di cui agli artt. 167 e ss. c.c., con la conseguenza che la sua costituzione può essere dichiarata inefficace nei confronti dei creditori a mezzo di azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c. se riduce la garanzia spettante ai creditori stessi.

N.B.: Le massime sono generate automaticamente e potrebbero contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

sintesi e commento

Azione Revocatoria e Trust: Tutela del Credito Bancario a Fronte di Atti Dispositivi


La pronuncia in esame affronta il tema dell'azione revocatoria ordinaria promossa da diversi istituti di credito nei confronti di alcuni soggetti, al fine di rendere inefficace un atto di costituzione di trust e contestuale dotazione di beni immobili. La vicenda trae origine da un credito vantato dalle banche nei confronti di una società, garantito da fideiussioni prestate dai convenuti. Successivamente al sorgere del debito, i fideiussori avevano costituito un trust, trasferendo in esso parte del loro patrimonio immobiliare, con beneficiari individuati tra i membri della famiglia, inclusi i disponenti stessi.
Le banche creditrici, ritenendo che tale atto avesse pregiudicato le loro ragioni, hanno quindi agito in giudizio per ottenere la declaratoria di inefficacia dell'atto di dotazione dei beni nel trust, ai sensi dell'articolo 2901 del Codice Civile. I convenuti si sono difesi eccependo, tra l'altro, la carenza di legittimazione passiva dei beneficiari del trust, l'incertezza del credito vantato dalle banche e, nel merito, l'assenza dei presupposti per l'esercizio dell'azione revocatoria.
Il Tribunale ha preliminarmente accolto l'eccezione di difetto di legittimazione passiva dei beneficiari del trust, in quanto non titolari di diritti attuali sui beni, sottolineando come la struttura del trust non incida sulla titolarità dei beni stessi e non implichi l'insorgere di una posizione di diritto soggettivo in favore dei beneficiari.
Nel merito, il giudice ha esaminato i presupposti dell'azione revocatoria, accertando l'esistenza di un credito anteriore all'atto dispositivo, la consapevolezza da parte dei debitori di arrecare un pregiudizio alle ragioni dei creditori (scientia damni) e l'effettivo pregiudizio arrecato (eventus damni). In particolare, il Tribunale ha evidenziato come l'anteriorità delle garanzie personali prestate dai convenuti rispetto all'atto dispositivo fosse di per sé sintomatica della consapevolezza del pregiudizio arrecato ai creditori. Inoltre, ha rilevato come i disponenti avessero trasferito nel trust la maggior parte dei loro beni immobili, sottraendoli alle ragioni creditorie.
Il Tribunale ha quindi accolto l'azione revocatoria, dichiarando l'inefficacia dell'atto istitutivo del trust e del correlativo atto di dotazione dei beni immobili nei confronti delle banche creditrici. Il giudice ha specificato che, per uno degli istituti di credito, l'inefficacia andava pronunciata limitatamente alla posizione di uno dei convenuti, vantando una pretesa creditoria solo nei suoi confronti. Infine, i convenuti sono stati condannati al pagamento delle spese di lite in favore delle parti attrici e intervenute.
N.B.: Il commento è generato automaticamente e potrebbe contenere errori e imprecisioni.
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testo integrale


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