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TRIBUNALE DI MATERA

Sentenza n. 965/2022 del 24-11-2022

principi giuridici

In tema di responsabilità da cose in custodia, ai sensi dell'art. 2051 c.c., la prova del nesso causale tra la cosa in custodia e il danno arrecato è condizione necessaria e sufficiente per l'affermazione della responsabilità del custode, salvo che questi provi il caso fortuito, il quale può consistere anche nel fatto dello stesso danneggiato.

In tema di circolazione stradale, il conducente di un veicolo è tenuto, ai sensi dell'art. 141 del Codice della Strada, ad adeguare la velocità alle caratteristiche e condizioni della strada, anche in relazione allo stato di manutenzione della stessa, qualora le condizioni di scarsa manutenzione siano ben visibili.

La normativa sopravvenuta che introduce nuove norme di sicurezza stradale non si applica alle strade preesistenti, qualora queste siano conformi alla normativa vigente al momento della loro istituzione.

N.B.: Le massime sono generate automaticamente e potrebbero contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

sintesi e commento

Strada non Sicura non Implica Automaticamente Responsabilità del Custode


La pronuncia in esame affronta un caso di risarcimento danni conseguente a un incidente stradale con esito mortale. I congiunti della vittima hanno citato in giudizio l'ente proprietario della strada, ritenendolo responsabile del sinistro a causa del cattivo stato di manutenzione del manto stradale e dell'assenza di protezioni adeguate, come il guardrail, in prossimità di un canale di scolo. L'ente convenuto ha contestato la ricostruzione dei fatti, sostenendo che l'incidente fosse da attribuirsi all'imprudenza della vittima, che guidava a velocità non adeguata alle condizioni della strada, resa scivolosa dalla pioggia.
Il giudice, dopo aver disposto una consulenza tecnica d'ufficio (CTU), ha rigettato la domanda risarcitoria. La CTU ha accertato che il conducente non aveva posto in essere alcuna manovra di emergenza prima dell'impatto, ipotizzando un malore come causa della mancata reazione. Inoltre, il consulente tecnico ha escluso che le condizioni del manto stradale, pur bagnato e usurato, costituissero un'insidia non visibile, tale da giustificare l'attribuzione di responsabilità all'ente custode. Il giudice ha condiviso le conclusioni del CTU, sottolineando che l'articolo 141 del Codice della Strada impone al conducente di adeguare la velocità alle condizioni della strada, che nel caso specifico erano ben visibili. Infine, la CTU ha verificato la conformità del muro laterale alla normativa vigente all'epoca della costruzione della strada, escludendo quindi anche un difetto di progettazione o manutenzione sotto questo profilo.
Il giudice ha quindi concluso che non sussisteva un nesso causale tra le condizioni della strada e l'evento dannoso, escludendo la responsabilità dell'ente convenuto. Di conseguenza, ha condannato gli attori al pagamento delle spese di giudizio e delle spese di CTU.
N.B.: Il commento è generato automaticamente e potrebbe contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

testo integrale


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