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TRIBUNALE DI MATERA

Sentenza n. 741/2023 del 28-09-2023

principi giuridici

In tema di opposizione all'esecuzione fondata su titolo esecutivo giudiziale, sono ammissibili esclusivamente le contestazioni relative a fatti estintivi, modificativi o impeditivi del diritto azionato, successivi alla formazione del titolo stesso, restando preclusa ogni questione di merito che avrebbe potuto essere dedotta nel giudizio di cognizione o nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo.

Il titolo esecutivo formatosi nei confronti del condominio è valido, ai fini dell'azione esecutiva, contro i singoli condomini, previa notifica del titolo e del precetto al singolo condomino, limitatamente alla quota dallo stesso dovuta, determinata ai sensi dell'articolo 63 disp. att. c.c.

In sede di opposizione all'esecuzione promossa dal singolo condomino intimato del pagamento del debito condominiale, grava sull'opponente l'onere di provare la misura della propria partecipazione condominiale, qualora intenda contestare la quota allegata dal creditore.

La mancata adesione ad una proposta transattiva formulata ai sensi dell'articolo 185-bis c.p.c., unitamente alla tardiva allegazione di eccezioni e alla violazione del principio di parità delle parti, può integrare gli estremi della responsabilità aggravata di cui all'articolo 96, comma 3, c.p.c.

N.B.: Le massime sono generate automaticamente e potrebbero contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

sintesi e commento

Opposizione a Precetto: Inammissibilità delle Contestazioni di Merito Preesistenti al Titolo Esecutivo Giudiziale


La pronuncia in commento affronta il tema dell'opposizione a precetto, strumento processuale con cui si contesta la legittimità di un'esecuzione forzata iniziata sulla base di un titolo esecutivo. Nel caso specifico, l'opposizione era stata promossa avverso un precetto fondato su un decreto ingiuntivo divenuto definitivo.
La vicenda trae origine da un'intimazione di pagamento rivolta a un soggetto, in qualità di condomino, per debiti condominiali. L'intimato aveva proposto opposizione al precetto, sollevando contestazioni relative alla validità del contratto da cui derivava il debito e alla ripartizione degli oneri condominiali.
Il Tribunale ha dichiarato l'opposizione inammissibile, richiamando il consolidato principio secondo cui, in presenza di un titolo esecutivo giudiziale (come un decreto ingiuntivo), l'opposizione all'esecuzione può fondarsi esclusivamente su fatti modificativi, estintivi o impeditivi del diritto del creditore, sopravvenuti alla formazione del titolo stesso. In altre parole, non è possibile rimettere in discussione, in sede di opposizione all'esecuzione, questioni di merito che avrebbero dovuto essere sollevate nel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo.
Il giudice ha evidenziato che le censure mosse dall'opponente attenevano a questioni che avrebbero dovuto essere fatte valere nel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo, al quale aveva espressamente rinunciato. Pertanto, tali contestazioni non potevano essere riproposte in sede di opposizione al precetto.
Il Tribunale ha inoltre ribadito che il titolo esecutivo formatosi nei confronti del condominio è valido anche ai fini dell'azione esecutiva promossa contro i singoli condomini, purché sia rispettato il limite della quota di debito gravante su ciascuno di essi. In tal senso, il creditore del condominio può agire esecutivamente nei confronti dei singoli condomini morosi, notificando loro il titolo esecutivo e il precetto.
Infine, il giudice ha ritenuto tardiva l'eccezione di compensazione sollevata dall'opponente, in quanto non era stata proposta nei termini previsti dalla legge.
Alla luce di tali considerazioni, il Tribunale ha rigettato l'opposizione, condannando l'opponente al pagamento delle spese di giudizio e, ai sensi dell'articolo 96, comma 3, del codice di procedura civile, al risarcimento dei danni per lite temeraria, a causa della sua condotta processuale negligente e ostruzionistica.
N.B.: Il commento è generato automaticamente e potrebbe contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

testo integrale


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