TRIBUNALE DI MATERA
Sentenza n. 806/2023 del 16-10-2023
principi giuridici
In tema di impresa familiare, l'onere di provare la costituzione dell'impresa e l'apporto lavorativo del familiare coadiuvante grava sul soggetto che eccepisce l'esistenza di tale impresa, non potendo la prova essere dedotta da dichiarazioni testimoniali in presenza di un contratto di comodato stipulato in forma scritta e nel rispetto dei limiti di cui all'articolo 2722 c.c.
La prova della sussistenza di un accordo fiduciario tra le parti per l'intestazione di beni non esime dalla necessità di provare l'apporto lavorativo del familiare nell'impresa familiare, requisito essenziale per la configurazione di quest'ultima.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.
testo integrale
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sintesi e commento
Comodato Agrario e Impresa Familiare: Onere della Prova e Restituzione dei Beni
La pronuncia in esame verte su un'opposizione a decreto ingiuntivo promossa da un soggetto nei confronti della propria figlia, a seguito dell'ingiunzione di quest'ultima per la restituzione di mezzi agricoli concessi in comodato. Il padre, opponente, contestava la pretesa restitutoria, adducendo che i beni, sebbene intestati alla figlia, erano destinati all'esercizio di un'impresa familiare nella quale la stessa operava come coadiuvante.
Il giudice ha rigettato l'opposizione, confermando il decreto ingiuntivo. La decisione si fonda sull'analisi dell'articolo 230-bis del codice civile, che disciplina l'impresa familiare, evidenziando come tale norma miri a tutelare il familiare che presta in modo continuativo la propria attività lavorativa nell'impresa gestita da un altro familiare. Tuttavia, nel caso di specie, l'opponente non è riuscito a fornire prova sufficiente della costituzione di un'impresa familiare e del ruolo di coadiuvante della figlia.
Il giudice ha sottolineato che, a fronte di un contratto di comodato stipulato in forma scritta, gravava sull'opponente l'onere di dimostrare la sussistenza dell'impresa familiare, prova che non poteva essere desunta da mere dichiarazioni testimoniali. L'esame della documentazione relativa all'attività agricola esercitata dall'opponente ha rivelato che si trattava di una ditta individuale, senza alcun riferimento all'impresa familiare. Le dichiarazioni rese dalla figlia in sede di interrogatorio formale, pur evidenziando un accordo per l'intestazione fiduciaria dei mezzi, non hanno fornito elementi sufficienti per ritenere provata l'esistenza dell'impresa familiare e l'apporto lavorativo della figlia nella stessa.
Pertanto, il giudice ha ritenuto che l'opponente non avesse assolto l'onere probatorio relativo alla costituzione dell'impresa familiare, confermando la validità del contratto di comodato e, conseguentemente, l'obbligo di restituzione dei beni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.