TRIBUNALE DI MATERA
Sentenza n. 997/2023 del 06-12-2023
principi giuridici
In materia di contratti agrari, la domanda riconvenzionale è soggetta al tentativo obbligatorio di conciliazione ai sensi dell'art. 11, comma 3, del d.lgs. n. 150/2011.
In tema di affitto di fondi rustici, il diritto all'indennità per i miglioramenti, di cui all'art. 17 della legge n. 203/1982, presuppone il preventivo consenso del concedente, il quale deve sostanziarsi in una manifestazione di volontà autorizzativa che specifichi la natura, le caratteristiche e le finalità degli interventi migliorativi, precedere l'esecuzione delle opere e non consistere in una mera tolleranza.
In tema di affitto di fondi rustici, il diritto di ritenzione del fondo, previsto dall'art. 20 della legge n. 203/1982, è strettamente correlato al diritto di credito per le indennità spettanti al coltivatore diretto per i miglioramenti, le addizioni e le trasformazioni apportate al fondo, sicché l'accertamento dell'insussistenza di tale credito determina il rigetto dell'eccezione di ritenzione.
In materia di affitto di fondi rustici, ai fini dell'interruzione della prescrizione del diritto al canone, le sollecitazioni di pagamento effettuate dal creditore al debitore per il tramite del difensore di quest'ultimo non sono idonee ad interrompere il termine prescrizionale, in assenza di rappresentanza sostanziale del difensore.
In materia di affitto di fondi rustici, la comunicazione al conduttore moroso della volontà di avvalersi della clausola risolutiva espressa, contenuta in una raccomandata a.r., può valere come comunicazione di volersi avvalere della previsione di legge sulla risoluzione del contratto per morosità, ai sensi dell'art. 5 della legge n. 203/1982, in caso di mancato pagamento immediato del debito pregresso.
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testo integrale
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sintesi e commento
Risoluzione del Contratto di Affitto Agrario per Morosità: Analisi della Sentenza e Diritto all'Indennità per Miglioramenti
La pronuncia in esame trae origine da una controversia relativa a un contratto di affitto agrario, in cui il proprietario di un fondo ha richiesto la risoluzione del contratto per morosità dell'affittuario, il pagamento dei canoni scaduti e insoluti, la rideterminazione del canone e il ripristino del fondo allo stato originario.
Il proprietario del fondo aveva stipulato un contratto di affitto con un canone annuo di ### con una durata di quindici anni. A fronte del mancato pagamento dei canoni, il proprietario aveva intimato all'affittuario il pagamento e successivamente comunicato la risoluzione del contratto per morosità. L'affittuario si è opposto alla domanda di risoluzione, eccependo, tra l'altro, l'improcedibilità della domanda per mancato esperimento del tentativo di conciliazione in ordine alla quantificazione dell'indennità di miglioramento, la prescrizione dei canoni pregressi e rivendicando il diritto all'indennità per i miglioramenti apportati al fondo, con diritto di ritenzione dello stesso fino al pagamento di tale indennità.
Il Tribunale ha accolto parzialmente il ricorso del proprietario. In primo luogo, ha respinto l'eccezione di improcedibilità sollevata dall'affittuario, rilevando che l'obbligo di esperire il tentativo di conciliazione gravava sull'affittuario stesso, in quanto la domanda di indennità per miglioramenti era stata proposta in via riconvenzionale.
Nel merito, il Tribunale ha rigettato la domanda dell'affittuario di riconoscimento dell'indennità per i miglioramenti, evidenziando la mancanza di un preventivo accordo tra le parti in ordine alla natura, alle caratteristiche e alle finalità degli interventi migliorativi, come richiesto dalla legge. Il Tribunale ha sottolineato che l'autorizzazione generica contenuta nel contratto di affitto non era sufficiente a far sorgere il diritto all'indennità. Di conseguenza, è stato negato anche il diritto di ritenzione del fondo da parte dell'affittuario.
Il Tribunale ha respinto la domanda del proprietario di ricalcolo del canone, affermando che non ha il potere di modificare le pattuizioni economiche liberamente concordate tra le parti, salvo i casi espressamente previsti dalla legge.
Infine, il Tribunale ha accolto parzialmente l'eccezione di prescrizione sollevata dall'affittuario, dichiarando prescritti i canoni maturati nel quinquennio antecedente a una specifica data, in assenza di atti interruttivi della prescrizione. Tuttavia, ha accertato la risoluzione del contratto per morosità dell'affittuario, condannandolo al pagamento dei canoni maturati nel periodo non prescritto, rivalutati e maggiorati degli interessi, nonché al pagamento di un'indennità per l'occupazione del fondo dal momento della risoluzione fino all'effettivo rilascio.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.