TRIBUNALE DI MESSINA
Sentenza n. 1059/2022 del 08-06-2022
principi giuridici
In tema di garanzia per vizi della cosa venduta, il termine di decadenza di otto giorni dalla scoperta del vizio occulto, di cui all'art. 1495 c.c., decorre dal momento in cui il compratore ne ha acquisito certezza obiettiva e completa, da valutarsi con riferimento al momento in cui la scoperta si sia completata, ove la stessa avvenga gradatamente ed in tempi diversi e successivi, in modo da riverberarsi sulla consapevolezza della sua entità.
In tema di compravendita, i vizi redibitori e la mancanza di qualità si distinguono dall'ipotesi della consegna di aliud pro alio, che dà luogo ad un'ordinaria azione di risoluzione contrattuale svincolata dai termini e dalle condizioni di cui all'art. 1495 c.c., la quale ricorre quando la diversità tra la cosa venduta e quella consegnata incide sulla natura e, quindi, sull'individualità, consistenza e destinazione di quest'ultima sì da potersi ritenere che essa appartenga ad un genere del tutto diverso da quello posto a base della decisione dell'acquirente di effettuare l'acquisto, o che presenti difetti che le impediscono di assolvere alla sua funzione naturale o a quella concreta assunta come essenziali dalle parti, facendola degradare in una sottospecie del tutto diversa da quella dedotta in contratto.
L'ipotesi del concorso di colpa del danneggiato di cui all'art. 1227, comma 1, c.c., non costituendo un'eccezione in senso proprio, ma una semplice difesa, dev'essere esaminata e verificata dal giudice anche d'ufficio, attraverso le opportune indagini sull'eventuale sussistenza della colpa del danneggiato e sulla quantificazione dell'incidenza causale dell'accertata negligenza nella produzione dell'evento dannoso, indipendentemente dalle argomentazioni e richieste formulate dalla parte.
In tema di responsabilità extracontrattuale, la condotta del danneggiato che abbia omesso di richiedere le autorizzazioni amministrative necessarie per l'esercizio di un'attività, pur consapevole della necessità di tale adempimento, può interrompere il nesso di causalità tra le condotte dei convenuti e l'evento dannoso.
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testo integrale
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sintesi e commento
Risoluzione del contratto di vendita d'azienda per inidoneità all'uso e concorso di colpa del compratore
La pronuncia in esame trae origine da una controversia relativa alla compravendita di un'azienda adibita a discoteca. La società acquirente, a seguito di un incendio sviluppatosi nei locali, ha convenuto in giudizio la società venditrice, chiedendo la risoluzione del contratto per vizi della cosa venduta e il risarcimento dei danni. L'attrice lamentava, in particolare, la non conformità dei locali alla normativa antincendio, circostanza che avrebbe reso l'immobile inidoneo all'uso pattuito.
Il Tribunale, accogliendo parzialmente la domanda, ha dichiarato la risoluzione del contratto di vendita per inadempimento della società venditrice, condannandola alla restituzione del prezzo pagato. Tuttavia, il giudice ha rigettato la domanda risarcitoria, ritenendo che la società acquirente avesse concorso in maniera determinante alla causazione del danno.
Nel dettaglio, il Tribunale ha accertato, sulla base di una consulenza tecnica d'ufficio, che i locali, al momento della vendita, non erano conformi alla normativa antincendio e, pertanto, inidonei all'uso di discoteca. Tale difformità, tuttavia, non era stata sanata dall'acquirente, la quale aveva omesso di richiedere il certificato di prevenzione incendi, pur essendo stata sollecitata in tal senso dalle autorità competenti.
Il giudice ha quindi ritenuto che la condotta negligente dell'acquirente avesse interrotto il nesso di causalità tra l'inadempimento del venditore e l'evento dannoso, escludendo così il diritto al risarcimento dei danni. La mancata richiesta del certificato di prevenzione incendi, infatti, aveva impedito di accertare e rimuovere le eventuali difformità dei locali, contribuendo in modo significativo all'aggravamento del rischio di incendio.
La sentenza si fonda sull'applicazione combinata degli articoli 1453 e 1227 del codice civile. Il primo disciplina la risoluzione del contratto per inadempimento, mentre il secondo prevede la riduzione o l'esclusione del risarcimento del danno in caso di concorso di colpa del danneggiato. Nel caso di specie, il Tribunale ha ritenuto che la colpa dell'acquirente fosse tale da escludere il diritto al risarcimento, pur riconoscendo l'inadempimento del venditore.
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