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TRIBUNALE DI MESSINA

Sentenza n. 1283/2023 del 28-06-2023

principi giuridici

Il verbale di verifica redatto da dipendenti di società erogatrici di pubblici servizi, incaricati del controllo e dell'eventuale distacco del contatore, fa piena prova, fino a querela di falso, delle dichiarazioni riportate e dei fatti che dichiarano avvenuti in loro presenza o da essi compiuti nell'esercizio delle loro funzioni.

In caso di accertata manomissione del contatore, la società erogatrice può procedere al distacco della fornitura ai sensi dell'art. 8/4b della delibera n. 200/99, senza necessità di seguire le procedure previste per i casi di morosità.

N.B.: Le massime sono generate automaticamente e potrebbero contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

sintesi e commento

Legittimità della Verifica del Contatore e Ricostruzione dei Consumi a Seguito di Manomissione Accertata


La pronuncia in esame trae origine da una controversia relativa alla contestazione, da parte di un utente, di una fattura emessa da una società fornitrice di energia elettrica a seguito dell'accertamento di una manomissione del contatore. L'utente, titolare di un'attività commerciale, lamentava l'illegittimità della verifica effettuata dai tecnici della società, l'erroneità della ricostruzione dei consumi e l'illegittimo distacco della fornitura, sostenendo che la manomissione preesistesse all'inizio della sua attività e che la procedura di verifica fosse avvenuta in violazione del principio del contraddittorio e delle disposizioni normative di settore.
Il Tribunale ha rigettato integralmente le pretese dell'attore. In primo luogo, il giudice ha ritenuto che la verifica fosse stata eseguita nel rispetto del contraddittorio, evidenziando che il verbale di accertamento della manomissione recava la sottoscrizione dell'utente, il quale, pur presente alle operazioni, non si era opposto al distacco del contatore.
Inoltre, il Tribunale ha valorizzato la natura di atto pubblico del verbale di verifica redatto dai dipendenti della società fornitrice, riconoscendo ad esso fede privilegiata, in assenza di querela di falso. Di conseguenza, il verbale costituiva piena prova dell'accertata manomissione e dei dati di lettura rilevati.
Il giudice ha altresì respinto la tesi dell'attore relativa alla violazione delle disposizioni normative in materia di distacco e sostituzione del contatore, precisando che tali disposizioni si applicano esclusivamente ai casi di malfunzionamento dell'apparecchiatura, e non ai casi di dolosa manomissione, per i quali la società fornitrice è legittimata a procedere al distacco della fornitura.
Infine, il Tribunale ha posto in rilievo le risultanze della consulenza tecnica d'ufficio, dalla quale era emersa la conferma della manomissione del contatore, nonché l'individuazione di un errore negativo nella registrazione dei consumi di energia elettrica, superiore a quello accertato dai tecnici della società. Sulla base di tali elementi, il giudice ha ritenuto legittima la ricostruzione dei consumi operata dalla società fornitrice, non avendo l'attore fornito alcuna prova contraria.
N.B.: Il commento è generato automaticamente e potrebbe contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

testo integrale


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