TRIBUNALE DI MESSINA
Sentenza n. 140/2023 del 23-01-2023
principi giuridici
È affetta da nullità, rilevabile anche d'ufficio, la clausola relativa alla commissione di massimo scoperto che, pur prevedendo una percentuale, non specifica i criteri di concreta applicazione, risultando indeterminata e non determinabile ai sensi dell'art. 1346 c.c.
In caso di usura pattizia conseguente a modifica unilaterale dei tassi da parte della banca, il tasso di interesse va ricondotto alla soglia, non derivandone la nullità della clausola determinativa originaria.
In tema di rapporti bancari, è legittima la capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi e attivi qualora la periodicità trimestrale sia espressamente prevista nel contratto di apertura di credito.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.
testo integrale
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sintesi e commento
Rideterminazione del Saldo di Conto Corrente e Usura: Un'Analisi della Pronuncia del Tribunale di ###
La pronuncia del Tribunale di ### si concentra su una controversia tra un titolare di una ditta individuale e un istituto di credito, originata da presunte irregolarità nell'applicazione di interessi, commissioni e spese su un conto corrente e un mutuo fondiario. Il ricorrente contestava l'applicazione di oneri non pattuiti, tassi usurari, anatocismo e modifiche unilaterali delle condizioni contrattuali.
Il Tribunale, investito della questione, ha disposto una consulenza tecnica d'ufficio (CTU) per accertare la fondatezza delle doglianze del ricorrente. La CTU ha ricostruito l'andamento del conto corrente a partire dal 1° gennaio 1997, data del primo saldo utile disponibile, fino al 31 dicembre 2013, non essendo stati prodotti gli estratti conto relativi al periodo precedente. L'analisi ha rivelato il superamento dei tassi soglia antiusura in due trimestri del 2012.
Il Tribunale ha ritenuto corretta l'esclusione della commissione di massimo scoperto (CMS) dal calcolo del saldo, in quanto, pur essendo prevista nel contratto, non erano specificati i criteri di concreta applicazione, rendendo la clausola indeterminata e quindi nulla.
Il Tribunale ha condiviso il metodo di calcolo del tasso usurario basato sulle istruzioni della ### d'###, ritenendolo il criterio più omogeneo e avallato dalla giurisprudenza. Ha inoltre condiviso i risultati contabili espressi dal CTU, che ha tenuto conto della rideterminazione dei tassi entro la soglia antiusura, delle clausole e spese non pattuite e di ogni altro elemento rilevante.
Il Tribunale ha accolto parzialmente la domanda del ricorrente, dichiarando la nullità dei tassi di interesse oltre soglia nel primo e secondo trimestre del 2012, espungendo la commissione di massimo scoperto e applicando la capitalizzazione degli interessi passivi a partire dal 22 maggio 2008. Di conseguenza, ha accertato che il saldo del conto corrente al 1° gennaio 2014 era inferiore a quanto sostenuto dalla banca.
Per quanto riguarda il mutuo fondiario, il Tribunale ha rigettato la domanda del ricorrente, ritenendo generiche le censure mosse al criterio determinativo del tasso di interesse.
Infine, il Tribunale ha compensato per tre quarti le spese di lite, ponendo a carico della banca il residuo, e ha ripartito le spese di CTU tra le parti, in ragione di un quarto a carico del ricorrente e tre quarti a carico della banca.
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