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TRIBUNALE DI MESSINA

Sentenza n. 1476/2023 del 20-07-2023

principi giuridici

Nelle controversie in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, nonché di pensione di inabilità e di assegno di invalidità ai sensi della L. n. 222/1984, la pronuncia emessa in esito al giudizio di cui all'art. 445 bis, u.c., c.p.c., è destinata a riguardare esclusivamente l'accertamento del requisito sanitario, senza estendersi alla declaratoria del diritto alla prestazione, la cui sussistenza è subordinata alla verifica degli ulteriori requisiti socio-economici.

N.B.: Le massime sono generate automaticamente e potrebbero contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

sintesi e commento

Accertamento del Requisito Sanitario per l'Assegno di Invalidità Civile: Limiti del Giudizio di Opposizione e Valutazione delle Patologie Coesistenti


La pronuncia in esame trae origine da un ricorso volto all'accertamento dei requisiti sanitari necessari per il riconoscimento dell'assegno di invalidità civile. Il ricorrente, dopo aver visto respinta la propria domanda in sede amministrativa, aveva promosso un accertamento tecnico preventivo (ATP) ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c. L'###, pur contestando le risultanze dell'ATP che avevano riconosciuto una percentuale di invalidità del 74%, aveva successivamente proposto ricorso in opposizione.
Nel corso del giudizio di opposizione, il Tribunale ha ribadito un principio fondamentale in materia di invalidità civile: l'oggetto del contendere è limitato all'accertamento del solo requisito sanitario, rimanendo estranea al thema decidendum la valutazione degli ulteriori requisiti socio-economici necessari per l'effettivo riconoscimento del diritto alla prestazione. In altre parole, il giudice è chiamato unicamente a verificare la sussistenza o meno della condizione sanitaria invalidante, senza poter emettere una pronuncia di condanna al pagamento dell'assegno, subordinata alla verifica di ulteriori elementi.
Nel merito, il Tribunale ha accolto le risultanze della consulenza tecnica d'ufficio (CTU) disposta nel corso del giudizio di opposizione. Il CTU aveva accertato che il soggetto era affetto da una serie di patologie, tra cui cardiopatia ischemica cronica, diabete mellito di tipo 2 e deficit visivo, tali da determinare un'invalidità civile del 76% con decorrenza dal gennaio 2015. Il giudice ha ritenuto persuasiva la valutazione del CTU, basata su dati oggettivi e supportata da una motivazione congrua e dettagliata. In particolare, il CTU aveva tenuto conto della preesistenza delle patologie cardiache e del diabete, risalenti rispettivamente al 2003 e al 2012, nonché del deficit visivo accertato da un precedente CTU.
Il Tribunale ha quindi dichiarato che il soggetto possedeva il requisito sanitario per fruire dell'assegno di invalidità civile a partire dal 1° gennaio 2015. Tuttavia, in linea con il principio sopra richiamato, ha rigettato ogni ulteriore domanda volta ad ottenere una pronuncia di condanna al pagamento della prestazione.
Quanto alle spese processuali, il Tribunale ha disposto la compensazione per metà, motivata dalla peculiarità della vicenda e dalla decorrenza del riconoscimento dell'invalidità successiva al ricorso per ATP. La restante parte delle spese è stata posta a carico dell'###, unitamente alle spese di CTU.
N.B.: Il commento è generato automaticamente e potrebbe contenere errori e imprecisioni.
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testo integrale


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