blog dirittopratico

3.813.113
documenti generati

v5.61
Motore di ricerca Sentenze Civili
CSPT
torna alla pagina iniziale

Serve aiuto? Cerca una risposta su dpForum!

Banca Dati della Giurisprudenza Civile

La Banca Dati gratuita "autoalimentata" dagli utenti di Diritto Pratico!


TRIBUNALE DI MILANO

Sentenza n. 5128/2016 del 26-04-2016

principi giuridici

Il condomino può apportare a proprie spese modificazioni alla cosa comune per il miglior godimento della stessa, ai sensi dell'art. 1102 c.c., purché non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri condomini di farne parimenti uso secondo il loro diritto.

In tema di condominio, l'installazione di un impianto di condizionamento d'aria, privo di unità esterna, rientra nell'uso consentito della cosa comune ai sensi dell'art. 1102 c.c., non costituendo di per sé alterazione del decoro architettonico dell'edificio, salvo che non si accerti una lesione apprezzabile dello stesso.

L'amministratore di condominio non può autonomamente disporre il ripristino di opere realizzate da un condomino su parti comuni, qualora non sussistano i presupposti dell'urgenza e della necessità, dovendo, in difetto, informare l'assemblea per le opportune determinazioni.

N.B.: Le massime sono generate automaticamente e potrebbero contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

sintesi e commento

Apertura di Fori in Facciata Condominiale per Impianto di Condizionamento: Limiti all'Esercizio del Diritto di Uso della Cosa Comune


La pronuncia in esame affronta la questione della legittimità dell'apertura di fori in una facciata condominiale per l'installazione di un impianto di condizionamento, analizzando i limiti all'esercizio del diritto di uso della cosa comune sancito dall'articolo 1102 del codice civile.
La vicenda trae origine dall'iniziativa di una condomina che, al fine di installare un impianto di condizionamento senza unità esterna, aveva praticato sei fori nella facciata dell'edificio. L'amministratore del condominio, ritenendo l'intervento lesivo del decoro architettonico, aveva provveduto a far rimuovere le griglie di aerazione apposte e a riempire i fori con cemento. La condomina agiva quindi in giudizio per vedersi riconosciuto il diritto di usufruire delle parti comuni ai sensi dell'art. 1102 c.c. e per ottenere la rimozione delle ostruzioni. Il condominio si costituiva in giudizio contestando la domanda e chiedendo il ripristino della facciata.
Il Tribunale ha accolto la domanda della condomina, ritenendo legittima l'apertura dei fori. Il giudice ha fondato la decisione sull'articolo 1102 del codice civile, che consente a ciascun condomino di servirsi della cosa comune, purché non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri condomini di farne parimenti uso secondo il loro diritto. Nel caso di specie, il Tribunale ha ritenuto che l'apertura dei fori non avesse alterato la destinazione della facciata né pregiudicato i diritti degli altri condomini.
In particolare, il giudice ha evidenziato che l'intervento era di modesta entità e che la facciata non presentava caratteristiche di particolare pregio architettonico. Inoltre, ha sottolineato che l'impianto di condizionamento era privo di unità esterna, riducendo al minimo l'impatto visivo sull'edificio. Il Tribunale ha anche censurato l'operato dell'amministratore, ritenendo arbitraria la rimozione delle griglie e la cementificazione dei fori, in quanto effettuata senza previa autorizzazione dell'assemblea condominiale e senza rispettare le procedure previste dal regolamento condominiale.
La sentenza ha quindi ordinato al condominio di rimuovere le ostruzioni di cemento e, in caso di inadempimento, ha autorizzato la condomina a provvedervi a spese del condominio. Il Tribunale ha inoltre condannato il condominio al pagamento delle spese legali.
N.B.: Il commento è generato automaticamente e potrebbe contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

testo integrale


Il testo anonimizzato del provvedimento è riservato agli Utenti Professionali ed è visibile tramite permalink solo previa accettazione dei Termini di Servizio. Poiché la corretta interpretazione delle decisioni giurisdizionali richiede specifiche competenze tecniche, la lettura autonoma da parte di soggetti non qualificati non sostituisce in alcun modo una consulenza legale ed è inidonea per valutare casi concreti o assumere iniziative, per le quali resta indispensabile rivolgersi a un Avvocato.

ATTENZIONE! Le sentenze sono di dominio pubblico. La diffusione dei provvedimenti giurisdizionali "costituisce fonte preziosa per lo studio e l'accrescimento della cultura giuridica e strumento indispensabile di controllo da parte dei cittadini dell'esercizio del potere giurisdizionale". Benchè le linee guida in materia di trattamento di dati personali nella riproduzione di provvedimenti giurisdizionali per finalità di informazione giuridica non richiedano espressamente l'anonimizzazione sistematica di tutti i provvedimenti, Diritto Pratico ha scelto questa strada. Il processo di anonimizzazione è completamente automatizzato: puoi segnalare anomalie, richiedere oscuramenti e rimozioni tramite l'apposito modulo di contatto richiamabile cliccando sul simbolo che trovi in prossimità degli estremi di ogni provvedimento.

N.B.: La Banca Dati della Giurisprudenza Civile di Diritto Pratico non è, non vuole essere, né potrà mai essere un'alternativa alle soluzioni commerciali presenti sul mercato. Essendo aperta alla contribuzione di tutti, Diritto Pratico non può garantire l'esattezza dei dati ottenuti che l'utente è sempre tenuto a verificare.

Quanto ritieni utile questo strumento?

4.4/5 (24587 voti)

©2013-2026 Diritto Pratico - Termini di Servizio e informativa sul trattamento dei dati - Assistenza

pagina generata in 0.005 secondi in data 4 aprile 2026 (IUG:LH-3E71F3) - 4654 utenti online