TRIBUNALE DI MILANO
Sentenza n. 5128/2016 del 26-04-2016
principi giuridici
Il condomino può apportare a proprie spese modificazioni alla cosa comune per il miglior godimento della stessa, ai sensi dell'art. 1102 c.c., purché non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri condomini di farne parimenti uso secondo il loro diritto.
In tema di condominio, l'installazione di un impianto di condizionamento d'aria, privo di unità esterna, rientra nell'uso consentito della cosa comune ai sensi dell'art. 1102 c.c., non costituendo di per sé alterazione del decoro architettonico dell'edificio, salvo che non si accerti una lesione apprezzabile dello stesso.
L'amministratore di condominio non può autonomamente disporre il ripristino di opere realizzate da un condomino su parti comuni, qualora non sussistano i presupposti dell'urgenza e della necessità, dovendo, in difetto, informare l'assemblea per le opportune determinazioni.
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testo integrale
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sintesi e commento
Apertura di Fori in Facciata Condominiale per Impianto di Condizionamento: Limiti all'Esercizio del Diritto di Uso della Cosa Comune
La pronuncia in esame affronta la questione della legittimità dell'apertura di fori in una facciata condominiale per l'installazione di un impianto di condizionamento, analizzando i limiti all'esercizio del diritto di uso della cosa comune sancito dall'articolo 1102 del codice civile.
La vicenda trae origine dall'iniziativa di una condomina che, al fine di installare un impianto di condizionamento senza unità esterna, aveva praticato sei fori nella facciata dell'edificio. L'amministratore del condominio, ritenendo l'intervento lesivo del decoro architettonico, aveva provveduto a far rimuovere le griglie di aerazione apposte e a riempire i fori con cemento. La condomina agiva quindi in giudizio per vedersi riconosciuto il diritto di usufruire delle parti comuni ai sensi dell'art. 1102 c.c. e per ottenere la rimozione delle ostruzioni. Il condominio si costituiva in giudizio contestando la domanda e chiedendo il ripristino della facciata.
Il Tribunale ha accolto la domanda della condomina, ritenendo legittima l'apertura dei fori. Il giudice ha fondato la decisione sull'articolo 1102 del codice civile, che consente a ciascun condomino di servirsi della cosa comune, purché non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri condomini di farne parimenti uso secondo il loro diritto. Nel caso di specie, il Tribunale ha ritenuto che l'apertura dei fori non avesse alterato la destinazione della facciata né pregiudicato i diritti degli altri condomini.
In particolare, il giudice ha evidenziato che l'intervento era di modesta entità e che la facciata non presentava caratteristiche di particolare pregio architettonico. Inoltre, ha sottolineato che l'impianto di condizionamento era privo di unità esterna, riducendo al minimo l'impatto visivo sull'edificio. Il Tribunale ha anche censurato l'operato dell'amministratore, ritenendo arbitraria la rimozione delle griglie e la cementificazione dei fori, in quanto effettuata senza previa autorizzazione dell'assemblea condominiale e senza rispettare le procedure previste dal regolamento condominiale.
La sentenza ha quindi ordinato al condominio di rimuovere le ostruzioni di cemento e, in caso di inadempimento, ha autorizzato la condomina a provvedervi a spese del condominio. Il Tribunale ha inoltre condannato il condominio al pagamento delle spese legali.
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