TRIBUNALE DI MILANO
Sentenza n. 10001/2017 del 05-10-2017
principi giuridici
L'azione di risarcimento del danno per gravi difetti di cui all'art. 1669 cod. civ. può essere promossa anche dall'utilizzatore dell'immobile in forza di contratto di leasing.
Il termine di un anno per la proposizione dell'azione ex art. 1669 cod. civ. decorre dalla scoperta del vizio, da intendersi quale momento in cui il danneggiato dispone di sufficienti elementi conoscitivi in relazione sia alla gravità dei difetti costruttivi, sia al collegamento causale tra i vizi e l'attività progettuale e costruttiva espletata.
La nozione di difetto di costruzione, ai fini dell'art. 1669 cod. civ., ricomprende anche alterazioni che non investono parti essenziali dell'immobile, ma quegli elementi secondari o accessori funzionali all'impiego duraturo dell'opera e tali, pertanto, da incidere in modo considerevole sul godimento dell'immobile.
In applicazione dell'art. 1669 cod. civ., sussiste la responsabilità dell'appaltatore per i vizi dell'opera, anche laddove siano ravvisabili vizi o omissioni nel progetto predisposto dal committente, dovendo l'appaltatore, nel rispetto dei criteri generali della tecnica, controllare, nei limiti delle sue cognizioni, la bontà del progetto o delle istruzioni impartite dal committente e dal direttore dei lavori, potendo andare esente da responsabilità soltanto se dimostri di avere manifestato il proprio dissenso e di essere stato indotto ad eseguirle, quale "nudus minister", per le insistenze del committente ed a rischio di quest'ultimo.
In caso di difetti di costruzione, rispondono a titolo di concorso con l'appaltatore tutti quei soggetti, quali il progettista ed il direttore dei lavori che, prestando a vario titolo la loro opera nella realizzazione dell'opera, abbiano contribuito, per colpa professionale, alla determinazione dell'evento dannoso, costituito dall'insorgenza dei vizi in questione.
Ai sensi dell'art. 1670 cod. civ., l'appaltatore, per agire in regresso nei confronti del subappaltatore, è tenuto, a pena di decadenza, a comunicare al subappaltatore la denuncia entro sessanta giorni dal ricevimento, disposizione applicabile anche nel caso in cui il regresso venga esercitato dall'appaltatore in relazione all'azione di responsabilità per gravi difetti ex art. 1669 cod. civ.
Ai fini di ritenere il subappaltatore liberato dalla garanzia, non è sufficiente l'eventuale accettazione senza riserve dell'opera da parte dell'appaltatore, occorrendo la prova del fatto che l'opera sia stata accettata dal committente principale.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.
testo integrale
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sintesi e commento
Vizi Costruttivi e Responsabilità: Analisi di una Sentenza in Materia di Art. 1669 c.c.
La pronuncia in esame affronta una complessa vicenda riguardante gravi difetti costruttivi in un edificio, analizzando le responsabilità dei diversi soggetti coinvolti: appaltatore, progettista, direttore dei lavori e subappaltatore. La controversia trae origine da un'azione promossa da diversi proprietari di unità immobiliari site nel medesimo stabile, i quali lamentavano una serie di vizi, tra cui problemi di isolamento termico, infiltrazioni e difformità impiantistiche.
Il Tribunale, dopo aver disposto una consulenza tecnica d'ufficio (CTU), ha accertato la sussistenza di alcuni dei vizi denunciati, qualificandoli come "gravi difetti" ai sensi dell'art. 1669 del codice civile. In particolare, sono stati ritenuti tali i problemi di isolamento termico dell'edificio e dei singoli lotti, nonché le infiltrazioni riscontrate in alcune aree comuni e private. Altri difetti, come la mancanza di illuminazione in alcune zone o la presenza di crepe non strutturali, sono stati invece considerati di minore entità e non rientranti nella tutela prevista dall'art. 1669 c.c..
La decisione ha poi affrontato il tema della responsabilità dei diversi soggetti coinvolti. L'appaltatore è stato ritenuto responsabile per non aver vigilato adeguatamente sull'esecuzione dei lavori e per non aver segnalato eventuali incongruenze progettuali. I progettisti e il direttore dei lavori sono stati ritenuti responsabili per le carenze nella redazione della relazione tecnica relativa all'isolamento termico e per l'omesso controllo sull'operato dell'appaltatore. Il subappaltatore, incaricato dell'esecuzione degli impianti, è stato ritenuto responsabile per non aver segnalato le carenze progettuali e per non aver garantito la corretta esecuzione degli impianti stessi.
Il Tribunale ha quindi condannato in solido l'appaltatore, i progettisti e il direttore dei lavori al risarcimento dei danni subiti dai proprietari, quantificati in base ai costi necessari per l'eliminazione dei vizi accertati. La sentenza ha inoltre riconosciuto il diritto dell'appaltatore ad agire in regresso nei confronti dei progettisti, del direttore dei lavori e del subappaltatore, in proporzione alle rispettive responsabilità.
Un aspetto interessante della decisione riguarda l'efficacia di un lodo arbitrale intercorso tra l'appaltatore e la società venditrice costruttrice. Il Tribunale ha ritenuto che il pagamento effettuato dall'appaltatore in esecuzione del lodo dovesse essere detratto dall'ammontare dei danni risarcibili ai proprietari, in quanto i vizi denunciati nel giudizio arbitrale erano in parte coincidenti con quelli fatti valere dai proprietari stessi.
Infine, la sentenza ha affrontato il tema della polizza assicurativa stipulata dall'appaltatore, ritenendo operante la garanzia per i vizi relativi all'isolamento termico e per le infiltrazioni, in quanto tali vizi erano idonei a pregiudicare la durata dell'opera.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.