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TRIBUNALE DI MILANO

Sentenza n. 7388/2018 del 29-06-2018

principi giuridici

In materia di somministrazione di carburanti, l'### integrativo per la determinazione dei rapporti economici tra i gestori della rete autostradale e la società fornitrice, stipulato in data successiva all'### aziendale di riferimento, deve intendersi quale accordo modificativo e integrativo di quest'ultimo, con la conseguenza che sia l'importo una tantum a copertura della vacatio contrattuale, sia lo sconto unitario fisso stabilito a decorrere da una certa data, devono aggiungersi allo sconto stabilito nell'### aziendale originario.

In materia di somministrazione di carburanti, qualora le parti abbiano espressamente convenuto che gli accordi individuali intercorsi tra la società fornitrice e il gestore si intendano fatti salvi eventuali accordi sindacali per l'esercizio finanziario in oggetto, la società fornitrice è tenuta a versare al gestore la differenza tra lo sconto effettivamente riconosciuto e quanto invece previsto dagli ### collettivi di settore per le annualità considerate.

In materia di responsabilità ex art. 2051 c.c., il proprietario e custode di una tubatura idrica è responsabile dei danni cagionati dalla rottura della stessa, qualora il contatore dell'acqua non sia nella disponibilità del somministrato e la tubatura, nel tratto in cui è rinvenuto il guasto, non sia nella sua custodia, non potendo in tal caso imputarsi al somministrato alcuna condotta colpevole.

In materia di contratti di somministrazione, la mera allegazione di una condotta di overpricing da parte del somministrato, consistente nell'applicazione di prezzi superiori al prezzo massimo consentito, non è sufficiente a fondare una pretesa risarcitoria del somministrante, difettando la prova di un danno concreto e quantificabile derivante da tale condotta.

N.B.: Le massime sono generate automaticamente e potrebbero contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

sintesi e commento

Applicazione degli Accordi di Colore nel Settore della Distribuzione Carburanti: Un Caso di Contenzioso


La pronuncia in esame trae origine da una controversia tra una società operante nel settore della distribuzione di carburanti e la compagnia petrolifera fornitrice. La società esercente l'impianto di distribuzione lamentava la mancata corretta applicazione degli sconti previsti dai cosiddetti "Accordi di Colore", stipulati a livello nazionale tra la compagnia petrolifera e le associazioni di categoria dei gestori.
Nel dettaglio, la società attrice contestava di non aver beneficiato integralmente degli sconti base e variabili previsti dagli accordi del 2004 e del 2010, chiedendo la condanna della compagnia al pagamento delle differenze maturate nel periodo 2008-2012, nonché per gli esercizi successivi. Ulteriore motivo di doglianza era rappresentato da una fattura di conguaglio emessa dalla società fornitrice del servizio idrico, a seguito di una perdita occulta su una tubatura interrata, con richiesta di risarcimento del danno subito. Infine, la società contestava la legittimità dell'escussione di una fideiussione prestata a garanzia degli obblighi contrattuali.
La compagnia petrolifera, dal canto suo, si difendeva eccependo l'avvenuto adempimento delle proprie obbligazioni, contestando la fondatezza delle pretese risarcitorie relative alla perdita idrica e rivendicando, in via riconvenzionale, il pagamento di somme dovute dalla società attrice a titolo di saldo dei rapporti commerciali. La compagnia, inoltre, contestava che la società esercente l'impianto avesse posto in essere pratiche di "overpricing", applicando prezzi di vendita superiori a quelli consentiti dagli accordi, chiedendo la compensazione di tali maggiori ricavi con le somme eventualmente dovute alla controparte.
Il Tribunale, esaminati gli atti e le risultanze istruttorie, ha parzialmente accolto le domande della società esercente l'impianto. In primo luogo, ha riconosciuto il diritto al risarcimento del danno derivante dalla perdita idrica, ritenendo la compagnia petrolifera responsabile, in quanto proprietaria e custode della tubatura. In secondo luogo, ha accertato la mancata integrale applicazione degli sconti previsti dagli "Accordi di Colore", condannando la compagnia al pagamento delle differenze maturate nel periodo controverso. Il giudice ha ritenuto che sia l'importo una tantum a copertura della vacatio contrattuale, sia lo sconto unitario fisso stabilito a decorrere dal 1.1.2010 debbano sommarsi allo sconto stabilito nell'accordo del 2004.
Il Tribunale ha invece respinto la domanda relativa all'illegittimità dell'escussione della fideiussione, ritenendo che la compagnia petrolifera avesse agito legittimamente sulla base di un credito certo ed esigibile. Infine, è stata respinta la domanda riconvenzionale della compagnia volta ad ottenere la compensazione con i maggiori ricavi derivanti dall'asserito "overpricing", non avendo la compagnia provato l'esistenza di un danno risarcibile. È stata invece accolta la domanda riconvenzionale di ### relativa al pagamento da parte di DEM del saldo dei rapporti dare/avere inter partes.
In definitiva, il Tribunale ha condannato la compagnia petrolifera al risarcimento del danno per la perdita idrica e al pagamento delle differenze sugli sconti, mentre ha condannato la società esercente l'impianto al pagamento del saldo dei rapporti commerciali. Le spese di lite sono state compensate nella misura del 50%, ponendo a carico della compagnia le spese di consulenza tecnica d'ufficio.
N.B.: Il commento è generato automaticamente e potrebbe contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

testo integrale


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