blog dirittopratico

3.863.716
documenti generati

v5.845
Motore di ricerca Sentenze Civili
CSPT
torna alla pagina iniziale

Serve aiuto? Cerca una risposta su dpForum!

Banca Dati della Giurisprudenza Civile

La Banca Dati gratuita "autoalimentata" dagli utenti di Diritto Pratico!


TRIBUNALE DI MILANO

Sentenza n. 7370/2019 del 23-07-2019

principi giuridici

In tema di assicurazione contro i danni, il limite del massimale previsto in polizza non opera per l'indennità aggiuntiva e i danni indiretti, qualora le clausole contrattuali relative a tali voci riconoscano all'assicurato un importo forfettario, fermo restando il limite della somma assicurata complessiva.

In tema di assicurazione contro i danni, la compagnia assicurativa è tenuta al pagamento dell'indennizzo entro il termine stabilito in polizza a decorrere dalla data del verbale di perizia definitivo, senza poter subordinare il pagamento all'esito di indagini sull'evento dannoso o al consenso di terzi beneficiari di vincoli sulla polizza, salvo che tali condizioni siano espressamente previste nel contratto o nel verbale di perizia.

In tema di assicurazione contro i danni, il mancato guadagno e la perdita di avviamento, richiesti a titolo di risarcimento del danno da ritardo nell'adempimento dell'obbligazione indennitaria, non possono essere riconosciuti in assenza di adeguata documentazione contabile che consenta di accertare il nesso causale tra il ritardo e la diminuzione del reddito dell'impresa assicurata.

N.B.: Le massime sono generate automaticamente e potrebbero contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

sintesi e commento

Incendio e Polizza Assicurativa: Ripartizione dell'Indennizzo tra Valore del Fabbricato, Contenuto e Danni da Ritardo


La pronuncia in commento trae origine da una controversia relativa a un contratto di assicurazione contro i danni da incendio, stipulato tra un esercente di attività di ristorazione e una compagnia assicurativa. A seguito di un incendio doloso che aveva distrutto il locale commerciale, l'assicurato aveva agito in giudizio per ottenere l'indennizzo previsto dalla polizza, lamentando un ritardo nella liquidazione del danno e chiedendo il risarcimento per il mancato guadagno e la perdita di avviamento derivanti da tale ritardo.
Il Tribunale è stato chiamato a dirimere diverse questioni. In primo luogo, si è discusso della spettanza del "supplemento per valore a nuovo" del fabbricato, una somma aggiuntiva prevista dalla polizza per consentire la ricostruzione dell'immobile. Il Tribunale ha negato tale diritto all'assicurato, rilevando che la polizza prevedeva che tale indennizzo fosse liquidato direttamente alla banca che aveva un vincolo sull'immobile, con il consenso del proprietario. Inoltre, è emerso che parte dei lavori di ricostruzione era stata eseguita oltre i termini previsti dalla polizza, condizione che escludeva il pagamento del supplemento.
Un altro punto controverso riguardava il risarcimento dei danni derivanti dal ritardo nella liquidazione dell'indennizzo. L'assicurato lamentava un mancato guadagno e una perdita di avviamento a causa della prolungata inattività del locale. Il Tribunale ha riconosciuto il principio del risarcimento per il ritardo, ma ha respinto la richiesta di risarcimento per il mancato guadagno e la perdita di avviamento. I giudici hanno motivato tale decisione evidenziando la mancanza di adeguata documentazione contabile a supporto delle pretese dell'assicurato, rendendo impossibile quantificare con certezza il danno subito. Il Tribunale ha sottolineato che le variazioni reddituali di un'impresa possono dipendere da molteplici fattori, e non è possibile attribuire in via esclusiva la diminuzione del reddito al ritardo nella liquidazione dell'indennizzo.
Infine, il Tribunale ha condannato la compagnia assicurativa al pagamento di una somma a titolo di rivalutazione e interessi legali sugli importi dovuti, riconoscendo la natura di debito di valore dell'indennizzo assicurativo. Tuttavia, ha escluso l'applicazione degli interessi previsti dalla normativa sulle transazioni commerciali, in quanto tale normativa esclude espressamente i pagamenti effettuati a titolo di risarcimento del danno da parte di un assicuratore.
N.B.: Il commento è generato automaticamente e potrebbe contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

testo integrale


Il testo anonimizzato del provvedimento è riservato agli Utenti Professionali ed è visibile tramite permalink solo previa accettazione dei Termini di Servizio. Poiché la corretta interpretazione delle decisioni giurisdizionali richiede specifiche competenze tecniche, la lettura autonoma da parte di soggetti non qualificati non sostituisce in alcun modo una consulenza legale ed è inidonea per valutare casi concreti o assumere iniziative, per le quali resta indispensabile rivolgersi a un Avvocato.

ATTENZIONE! Le sentenze sono di dominio pubblico. La diffusione dei provvedimenti giurisdizionali "costituisce fonte preziosa per lo studio e l'accrescimento della cultura giuridica e strumento indispensabile di controllo da parte dei cittadini dell'esercizio del potere giurisdizionale". Benchè le linee guida in materia di trattamento di dati personali nella riproduzione di provvedimenti giurisdizionali per finalità di informazione giuridica non richiedano espressamente l'anonimizzazione sistematica di tutti i provvedimenti, Diritto Pratico ha scelto questa strada. Il processo di anonimizzazione è completamente automatizzato: puoi segnalare anomalie, richiedere oscuramenti e rimozioni tramite l'apposito modulo di contatto richiamabile cliccando sul simbolo che trovi in prossimità degli estremi di ogni provvedimento.

N.B.: La Banca Dati della Giurisprudenza Civile di Diritto Pratico non è, non vuole essere, né potrà mai essere un'alternativa alle soluzioni commerciali presenti sul mercato. Essendo aperta alla contribuzione di tutti, Diritto Pratico non può garantire l'esattezza dei dati ottenuti che l'utente è sempre tenuto a verificare.

Quanto ritieni utile questo strumento?

4.4/5 (25279 voti)

©2013-2026 Diritto Pratico - Termini di Servizio e informativa sul trattamento dei dati - Assistenza

pagina generata in 0.008 secondi in data 11 maggio 2026 (IUG:XA-68F5E2) - 2311 utenti online