TRIBUNALE DI MILANO
Sentenza n. 7725/2019 del 31-07-2019
principi giuridici
L'amministratore che, agendo in conflitto di interessi, stipuli contratti con la società amministrata, è tenuto al risarcimento del danno qualora l'operazione non sia conforme all'interesse sociale, valutato con riferimento alle ragioni e alla convenienza economica dell'operazione stessa.
In caso di perdita del capitale sociale, l'amministratore che ometta gli adempimenti di cui agli artt. 2482-ter, 2484 e 2485 c.c. e prosegua l'attività sociale con modalità non esclusivamente conservative, è responsabile per l'incremento delle perdite verificatosi nel periodo successivo, da quantificarsi tenendo conto dell'abbattimento che il patrimonio netto avrebbe subito se la società fosse stata tempestivamente posta in liquidazione.
Il socio che, consapevole della natura distrattiva di pagamenti effettuati dalla società in favore dell'amministratore in conflitto di interessi, concorra con quest'ultimo nella decisione o autorizzazione di tali pagamenti, è responsabile in solido per il danno arrecato alla società.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.
testo integrale
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sintesi e commento
Responsabilità degli Amministratori per Mala Gestio: Conflitto di Interessi, Danno Patrimoniale e Proseguimento Illegittimo dell'Attività Sociale
La pronuncia in esame affronta un caso di responsabilità degli amministratori di una società a responsabilità limitata (s.r.l.) dichiarata fallita, a seguito di un'azione promossa dalla curatela fallimentare. La curatela ha contestato agli amministratori una serie di condotte ritenute lesive del patrimonio sociale e dei diritti dei creditori, chiedendone la condanna al risarcimento dei danni.
La vicenda trae origine dalla gestione di una s.r.l. operante nel settore dei servizi per l'infanzia. La curatela ha contestato, in particolare, la stipula di contratti di licenza e successiva cessione di marchi tra la società e i suoi amministratori, ritenendo tali operazioni viziate da conflitto di interessi e prive di reale valore economico. Inoltre, è stata contestata la prosecuzione dell'attività sociale nonostante la perdita del capitale sociale, in violazione delle norme imperative che impongono, in tali circostanze, una gestione conservativa del patrimonio.
Il Tribunale ha esaminato le eccezioni preliminari sollevate dai convenuti, rigettandole. In particolare, è stata ritenuta sufficientemente determinata la domanda attorea, in quanto idonea a consentire ai convenuti di apprestare adeguate difese. È stata altresì respinta l'eccezione di difetto di legittimazione passiva di uno dei convenuti, in quanto amministratore della società nel periodo in cui si sono verificate le condotte contestate.
Nel merito, il Tribunale ha accolto parzialmente le domande risarcitorie della curatela. In primo luogo, è stata accertata la responsabilità degli amministratori in relazione ai contratti di licenza e cessione dei marchi. Il Tribunale ha rilevato che tali operazioni, stipulate in conflitto di interessi, avevano determinato la corresponsione di somme ingiustificate, in quanto i marchi in questione erano privi di reale valore economico. Tale condotta è stata qualificata come atto di mala gestio, lesivo del patrimonio sociale.
In secondo luogo, il Tribunale ha accertato la responsabilità di uno degli amministratori per aver proseguito l'attività sociale nonostante la perdita del capitale sociale. Il Tribunale ha rilevato che, in tale situazione, l'amministratore avrebbe dovuto adottare una gestione conservativa del patrimonio, limitandosi a compiere gli atti necessari per la sua liquidazione. Invece, l'amministratore aveva continuato a svolgere l'attività sociale con le stesse modalità precedenti, assumendo nuovi rischi imprenditoriali e aggravando il dissesto della società. Il Tribunale ha quantificato il danno derivante da tale condotta, tenendo conto del fatto che una tempestiva liquidazione della società avrebbe comunque comportato una riduzione del patrimonio.
Il Tribunale ha, quindi, condannato gli amministratori al risarcimento dei danni patrimoniali accertati, quantificati in una somma complessiva di ### per uno degli amministratori e in ### in solido con l'altro amministratore. Sono state, invece, rigettate le domande di risarcimento dei danni non patrimoniali, in quanto non adeguatamente provati.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.