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TRIBUNALE DI MILANO

Sentenza n. 7969/2019 del 04-09-2019

principi giuridici

La clausola che prevede, in caso di recesso o revoca anticipata dell'incarico, il pagamento di una somma di denaro, costituisce multa penitenziale, alla quale non è applicabile l'art. 1384 c.c. che consente la riduzione della penale ad opera del giudice.

Anche in presenza di clausola risolutiva espressa, l'agire dei contraenti va valutato secondo il criterio generale della buona fede, sia quanto alla ricorrenza dell'inadempimento che del conseguente legittimo esercizio del potere unilaterale di risoluzione.

È illegittimo l'esercizio della facoltà di risoluzione unilaterale del contratto, contrario a buona fede, qualora la parte, senza aver fatto alcuna richiesta dei report mancanti, dopo che il rapporto aveva avuto regolare e soddisfacente esecuzione, solo pochi giorni dopo aver ricevuto un'offerta reputata insoddisfacente e senza alcuna previa richiesta di modifiche o integrazioni, si avvalga della clausola risolutiva espressa.

N.B.: Le massime sono generate automaticamente e potrebbero contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

sintesi e commento

Revoca Ingiustificata di Incarico e Multa Penitenziale: Analisi di una Sentenza


La pronuncia in esame trae origine da una controversia tra una società, qui definita "attrice", operante nel settore dell'intermediazione immobiliare, e un'altra società, qui definita "convenuta", proprietaria di un complesso immobiliare. La vicenda ruota attorno a un contratto di incarico di mediazione stipulato tra le parti, avente ad oggetto la vendita del suddetto complesso e la gestione di un progetto di valorizzazione.
Secondo quanto emerge dagli atti, l'attrice lamentava l'inadempimento della convenuta agli obblighi contrattuali, in particolare per aver revocato anticipatamente l'incarico, in violazione di una clausola di irrevocabilità inserita in una successiva scrittura integrativa. Tale clausola prevedeva, in caso di revoca o recesso anticipato, il pagamento di una somma a titolo di "penale". L'attrice, pertanto, chiedeva la condanna della convenuta al pagamento di tale somma, oltre interessi e rivalutazione.
La convenuta, dal canto suo, contestava l'inadempimento, eccependo, in via principale, la nullità del contratto per mancanza dei requisiti di legge in capo all'attrice al momento della stipula, e, in via riconvenzionale, chiedeva la restituzione dei compensi già versati e il risarcimento dei danni. In subordine, chiedeva la riduzione della "penale" ai sensi dell'articolo 1384 del codice civile.
Il Tribunale, dopo aver riqualificato il rapporto intercorso tra le parti come mandato con prevalenza dei caratteri della mediazione atipica, ha rigettato l'eccezione di nullità del contratto, ritenendo provato il possesso dei requisiti di legge da parte dell'attrice. Ha inoltre escluso che la convenuta avesse validamente esercitato la clausola risolutiva espressa prevista nel contratto, in quanto il suo comportamento è stato ritenuto contrario al principio di buona fede.
Di conseguenza, il Tribunale ha qualificato la comunicazione della convenuta come revoca dell'incarico, avvenuta senza giusta causa e in violazione della clausola di irrevocabilità. Ha quindi ritenuto applicabile la clausola che prevedeva il pagamento della somma pattuita, qualificandola come multa penitenziale, e non come clausola penale, escludendo, quindi, la possibilità di una sua riduzione ai sensi dell'articolo 1384 del codice civile.
In definitiva, il Tribunale ha accolto la domanda dell'attrice, condannando la convenuta al pagamento della somma pattuita a titolo di multa penitenziale, oltre interessi, e ha rigettato tutte le domande riconvenzionali proposte dalla convenuta.
N.B.: Il commento è generato automaticamente e potrebbe contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

testo integrale


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