TRIBUNALE DI MILANO
Sentenza n. 225/2020 del 25-02-2020
principi giuridici
Il diritto del lavoratore all'inquadramento nel livello VI del ### vigilanza privata sussiste qualora le mansioni svolte, pur non implicando l'uso di armi, consistano in attività di vigilanza ispettiva, fissa, antirapina, antitaccheggio, telesorveglianza, televigilanza, intervento sugli allarmi, scorta valori, trasporto valori, deposito e custodia valori, o in altre attività di sicurezza per conto dei privati, diverse dalle attività di investigazione, ricerche e raccolta di informazioni e dai servizi di vigilanza e di sicurezza complementare, previste da specifiche norme di legge o di regolamento.
È illegittima l'applicazione dell'art. 23 della ### del ### per i dipendenti da ### ed ### di vigilanza ### qualora la retribuzione oraria prevista non sia sufficiente a garantire al lavoratore un'esistenza libera e dignitosa, in violazione dell'art. 36 Cost.
Il lavoratore ha diritto a percepire un trattamento salariale non inferiore a quello previsto dal ### - ### per un dipendente assunto al VI livello, qualora il trattamento economico previsto dal ### applicato dal datore di lavoro si discosti significativamente dai trattamenti economici previsti, per lo svolgimento di analoghe mansioni, da altri ### e non garantisca una retribuzione sufficiente ai sensi dell'art. 36 Cost.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.
testo integrale
Il testo anonimizzato del provvedimento è riservato agli Utenti Professionali ed è visibile tramite permalink solo previa accettazione dei Termini di Servizio. Poiché la corretta interpretazione delle decisioni giurisdizionali richiede specifiche competenze tecniche, la lettura autonoma da parte di soggetti non qualificati non sostituisce in alcun modo una consulenza legale ed è inidonea per valutare casi concreti o assumere iniziative, per le quali resta indispensabile rivolgersi a un Avvocato.




sintesi e commento
Inquadramento Professionale e Retribuzione Adeguata: Un Caso di Vigilanza Privata
La sentenza in esame affronta una controversia di lavoro originata da un rapporto contrattuale a termine nel settore della vigilanza privata. Un lavoratore ha contestato l'inquadramento professionale ricevuto e la retribuzione percepita, ritenendoli non conformi alle mansioni effettivamente svolte e al principio di sufficienza retributiva sancito dalla Costituzione.
Il ricorrente, assunto inizialmente da una società e successivamente da un'altra a seguito di un cambio di appalto, lamentava di essere stato inquadrato in livelli inferiori rispetto alle attività di sicurezza e controllo che svolgeva presso punti vendita di una nota catena di ristorazione. In particolare, contestava l'inquadramento nel VI livello del ### applicato dalla seconda società, sostenendo di aver diritto al livello superiore in considerazione delle mansioni svolte.
Il Tribunale, esaminando le prove testimoniali acquisite, ha accertato che il lavoratore svolgeva effettivamente mansioni di vigilanza e controllo che andavano oltre la semplice accoglienza clienti, comprendendo attività di sicurezza e gestione di situazioni potenzialmente pericolose. Di conseguenza, ha riconosciuto il diritto del ricorrente all'inquadramento nel VI livello del ### per il periodo di attività lavorativa prestata in favore della seconda società.
Un punto centrale della decisione riguarda la retribuzione percepita dal lavoratore. Il Tribunale ha rilevato che il ### applicato dalla seconda società prevedeva una retribuzione oraria significativamente inferiore rispetto ad altri contratti collettivi del settore, tanto da violare il principio di sufficienza retributiva di cui all'art. 36 della Costituzione. In particolare, la retribuzione oraria era talmente bassa da non garantire al lavoratore un'esistenza dignitosa.
Pertanto, il Tribunale ha dichiarato illegittima l'applicazione dell'articolo del ### che prevedeva tale retribuzione e ha riconosciuto il diritto del ricorrente a percepire, per il periodo di riferimento, una retribuzione non inferiore a quella prevista dal ### per un dipendente assunto al VI livello. Di conseguenza, le società sono state condannate al pagamento delle differenze retributive maturate, oltre agli interessi e alla rivalutazione monetaria.
La sentenza ha respinto, invece, la domanda di risarcimento danni avanzata dal ricorrente, ritenendola formulata in modo generico e non supportata da elementi probatori sufficienti.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.