blog dirittopratico

3.862.042
documenti generati

v5.845
Motore di ricerca Sentenze Civili
CSPT
torna alla pagina iniziale

Serve aiuto? Cerca una risposta su dpForum!

Banca Dati della Giurisprudenza Civile

La Banca Dati gratuita "autoalimentata" dagli utenti di Diritto Pratico!


TRIBUNALE DI MILANO

Sentenza n. 2750/2020 del 12-05-2020

principi giuridici

La responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. è applicabile nei confronti dei Comuni, quali proprietari delle strade, pur se tali beni siano oggetto di un uso generale e diretto da parte dei cittadini, qualora la loro estensione sia tale da consentire l'esercizio di un continuo ed efficace controllo idoneo ad impedire l'insorgenza di cause di pericolo per i terzi.

In tema di responsabilità da cose in custodia, qualora il danno derivi non da un difetto intrinseco della cosa, ma da un'alterazione del bene connessa alla sua interazione con altri elementi (nella specie, avvallamento del manto stradale in corrispondenza di un tombino), la responsabilità ex art. 2051 c.c. grava sull'ente proprietario della strada, custode della rete stradale e responsabile della vigilanza e della manutenzione della stessa, e non sulla società affidataria della manutenzione della sola rete fognaria, salvo che il sinistro sia derivato da una irregolarità o anomalia del chiusino.

In caso di sinistro stradale causato da insidia presente sulla carreggiata, la mancata osservanza da parte del conducente di un velocipede della regola cautelare di cui all'art. 143, comma 2, del d.lgs. 285/1992 (Codice della Strada), consistente nel non tenere il veicolo il più vicino possibile al margine destro della carreggiata, configura un concorso di colpa del danneggiato ai sensi dell'art. 1227, comma 1, c.c.

L'importo della rendita per l'inabilità temporanea, corrisposta dall'### per l'infortunio "in itinere" occorso al lavoratore, va detratto dall'ammontare del risarcimento dovuto, allo stesso titolo, al danneggiato da parte del terzo responsabile del fatto illecito, in quanto essa soddisfa, neutralizzandola in parte, la medesima perdita al cui integrale ristoro mira la disciplina della responsabilità risarcitoria del terzo al quale sia addebitabile l'infortunio, salvo il diritto del lavoratore di agire nei confronti del danneggiante per ottenere l'eventuale differenza tra il danno subìto e quello indennizzato.

N.B.: Le massime sono generate automaticamente e potrebbero contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

sintesi e commento

Caduta da Bicicletta Causata da Tombino: Ripartizione di Responsabilità tra Comune e Danneggiato


La sentenza in esame affronta il caso di un soggetto che, mentre percorreva una via cittadina in bicicletta, cadeva a causa di un tombino infossato rispetto al livello stradale. L'attore citava in giudizio il Comune, ritenendolo responsabile per i danni subiti in qualità di custode della strada. Il Comune, a sua volta, chiamava in causa la società che si occupava della gestione della rete fognaria, sostenendo che la responsabilità fosse di quest'ultima.
Il Tribunale ha qualificato la fattispecie come responsabilità da cose in custodia, ai sensi dell'articolo 2051 del codice civile, ritenendo che il Comune, in quanto proprietario della strada, avesse il potere di controllo e vigilanza sulla stessa. Pur riconoscendo che il Comune aveva affidato alla società terza la manutenzione della rete fognaria, il giudice ha precisato che tale affidamento non escludeva la responsabilità del Comune per la manutenzione del manto stradale, compresa l'area circostante i tombini.
Il Tribunale ha accertato che la caduta era stata causata dall'avvallamento del manto stradale in prossimità del tombino, ritenendo che tale avvallamento costituisse un'insidia non facilmente percepibile dall'utente della strada. Tuttavia, il giudice ha anche riconosciuto un concorso di colpa del danneggiato nella misura del 30%, in quanto non aveva rispettato le norme del codice della strada che impongono ai ciclisti di tenersi il più possibile sul lato destro della carreggiata.
Nella quantificazione del danno, il Tribunale ha tenuto conto delle lesioni subite dall'attore, della durata dell'invalidità temporanea e dei postumi permanenti, liquidando una somma a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale. Da tale somma sono state detratte le somme già percepite dall'attore a titolo di indennizzo per l'infortunio sul lavoro. Infine, il Comune è stato condannato a rifondere all'attore le spese legali sostenute, nonché le spese mediche documentate. La domanda di manleva del Comune nei confronti della società terza è stata rigettata.
N.B.: Il commento è generato automaticamente e potrebbe contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

testo integrale


Il testo anonimizzato del provvedimento è riservato agli Utenti Professionali ed è visibile tramite permalink solo previa accettazione dei Termini di Servizio. Poiché la corretta interpretazione delle decisioni giurisdizionali richiede specifiche competenze tecniche, la lettura autonoma da parte di soggetti non qualificati non sostituisce in alcun modo una consulenza legale ed è inidonea per valutare casi concreti o assumere iniziative, per le quali resta indispensabile rivolgersi a un Avvocato.

ATTENZIONE! Le sentenze sono di dominio pubblico. La diffusione dei provvedimenti giurisdizionali "costituisce fonte preziosa per lo studio e l'accrescimento della cultura giuridica e strumento indispensabile di controllo da parte dei cittadini dell'esercizio del potere giurisdizionale". Benchè le linee guida in materia di trattamento di dati personali nella riproduzione di provvedimenti giurisdizionali per finalità di informazione giuridica non richiedano espressamente l'anonimizzazione sistematica di tutti i provvedimenti, Diritto Pratico ha scelto questa strada. Il processo di anonimizzazione è completamente automatizzato: puoi segnalare anomalie, richiedere oscuramenti e rimozioni tramite l'apposito modulo di contatto richiamabile cliccando sul simbolo che trovi in prossimità degli estremi di ogni provvedimento.

N.B.: La Banca Dati della Giurisprudenza Civile di Diritto Pratico non è, non vuole essere, né potrà mai essere un'alternativa alle soluzioni commerciali presenti sul mercato. Essendo aperta alla contribuzione di tutti, Diritto Pratico non può garantire l'esattezza dei dati ottenuti che l'utente è sempre tenuto a verificare.

Quanto ritieni utile questo strumento?

4.4/5 (25253 voti)

©2013-2026 Diritto Pratico - Termini di Servizio e informativa sul trattamento dei dati - Assistenza

pagina generata in 0.008 secondi in data 9 maggio 2026 (IUG:O8-7D9A41) - 1365 utenti online