TRIBUNALE DI MILANO
Sentenza n. 2750/2020 del 12-05-2020
principi giuridici
La responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. è applicabile nei confronti dei Comuni, quali proprietari delle strade, pur se tali beni siano oggetto di un uso generale e diretto da parte dei cittadini, qualora la loro estensione sia tale da consentire l'esercizio di un continuo ed efficace controllo idoneo ad impedire l'insorgenza di cause di pericolo per i terzi.
In tema di responsabilità da cose in custodia, qualora il danno derivi non da un difetto intrinseco della cosa, ma da un'alterazione del bene connessa alla sua interazione con altri elementi (nella specie, avvallamento del manto stradale in corrispondenza di un tombino), la responsabilità ex art. 2051 c.c. grava sull'ente proprietario della strada, custode della rete stradale e responsabile della vigilanza e della manutenzione della stessa, e non sulla società affidataria della manutenzione della sola rete fognaria, salvo che il sinistro sia derivato da una irregolarità o anomalia del chiusino.
In caso di sinistro stradale causato da insidia presente sulla carreggiata, la mancata osservanza da parte del conducente di un velocipede della regola cautelare di cui all'art. 143, comma 2, del d.lgs. 285/1992 (Codice della Strada), consistente nel non tenere il veicolo il più vicino possibile al margine destro della carreggiata, configura un concorso di colpa del danneggiato ai sensi dell'art. 1227, comma 1, c.c.
L'importo della rendita per l'inabilità temporanea, corrisposta dall'### per l'infortunio "in itinere" occorso al lavoratore, va detratto dall'ammontare del risarcimento dovuto, allo stesso titolo, al danneggiato da parte del terzo responsabile del fatto illecito, in quanto essa soddisfa, neutralizzandola in parte, la medesima perdita al cui integrale ristoro mira la disciplina della responsabilità risarcitoria del terzo al quale sia addebitabile l'infortunio, salvo il diritto del lavoratore di agire nei confronti del danneggiante per ottenere l'eventuale differenza tra il danno subìto e quello indennizzato.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.
testo integrale
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sintesi e commento
Caduta da Bicicletta Causata da Tombino: Ripartizione di Responsabilità tra Comune e Danneggiato
La sentenza in esame affronta il caso di un soggetto che, mentre percorreva una via cittadina in bicicletta, cadeva a causa di un tombino infossato rispetto al livello stradale. L'attore citava in giudizio il Comune, ritenendolo responsabile per i danni subiti in qualità di custode della strada. Il Comune, a sua volta, chiamava in causa la società che si occupava della gestione della rete fognaria, sostenendo che la responsabilità fosse di quest'ultima.
Il Tribunale ha qualificato la fattispecie come responsabilità da cose in custodia, ai sensi dell'articolo 2051 del codice civile, ritenendo che il Comune, in quanto proprietario della strada, avesse il potere di controllo e vigilanza sulla stessa. Pur riconoscendo che il Comune aveva affidato alla società terza la manutenzione della rete fognaria, il giudice ha precisato che tale affidamento non escludeva la responsabilità del Comune per la manutenzione del manto stradale, compresa l'area circostante i tombini.
Il Tribunale ha accertato che la caduta era stata causata dall'avvallamento del manto stradale in prossimità del tombino, ritenendo che tale avvallamento costituisse un'insidia non facilmente percepibile dall'utente della strada. Tuttavia, il giudice ha anche riconosciuto un concorso di colpa del danneggiato nella misura del 30%, in quanto non aveva rispettato le norme del codice della strada che impongono ai ciclisti di tenersi il più possibile sul lato destro della carreggiata.
Nella quantificazione del danno, il Tribunale ha tenuto conto delle lesioni subite dall'attore, della durata dell'invalidità temporanea e dei postumi permanenti, liquidando una somma a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale. Da tale somma sono state detratte le somme già percepite dall'attore a titolo di indennizzo per l'infortunio sul lavoro. Infine, il Comune è stato condannato a rifondere all'attore le spese legali sostenute, nonché le spese mediche documentate. La domanda di manleva del Comune nei confronti della società terza è stata rigettata.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.