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TRIBUNALE DI MILANO

Sentenza n. 3006/2020 del 27-05-2020

principi giuridici

Nella vendita di un'opera d'arte, la consegna di un bene non autentico, attribuito ad un determinato artista ma non riconducibile alla sua mano, configura un'ipotesi di aliud pro alio, legittimando l'acquirente ad esperire l'azione di risoluzione del contratto per inadempimento del venditore ai sensi dell'art. 1453 c.c.

In materia di rappresentanza, l'onere di provare la contemplatio domini, ovvero la circostanza che il rappresentante abbia reso edotto l'altro contraente di agire in nome e non solo nell'interesse altrui, grava su chi pretenda di aver assunto la veste di rappresentante.

La promessa di pagamento, recante lo specifico riferimento all'ammontare del debito, costituisce non solo fonte di inversione dell'onere della prova ex art. 1988 c.c., ma anche confessione dei fatti esposti nella diffida del creditore, in assenza di elementi probatori contrari.

N.B.: Le massime sono generate automaticamente e potrebbero contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

sintesi e commento

Vendita di Opera d'Arte Non Autentica: Profili di Responsabilità e Risoluzione Contrattuale


La pronuncia in esame affronta una controversia relativa alla vendita di un dipinto attribuito a un noto artista, successivamente ritenuto non autentico. Un soggetto privato aveva acquistato l'opera da una società operante nel settore dell'arte, la quale a sua volta l'aveva ricevuta in mandato da un altro soggetto, proprietario del dipinto. L'acquirente, insospettito, aveva sottoposto l'opera al vaglio di un ente specializzato che ne aveva disconosciuto l'autenticità.
L'acquirente ha quindi agito in giudizio chiedendo la risoluzione del contratto di vendita per consegna di aliud pro alio e la condanna dei convenuti, società venditrice e proprietario dell'opera, alla restituzione del prezzo pagato e al risarcimento dei danni. La società venditrice si è difesa eccependo la propria estraneità al contratto, sostenendo di aver agito come mandataria del proprietario e contestando la tardività della denuncia del vizio. Il proprietario dell'opera ha contestato la falsità del dipinto, richiamando una perizia di autenticità preesistente.
Il Tribunale ha rigettato le eccezioni preliminari sollevate dai convenuti. Nel merito, ha disposto una consulenza tecnica d'ufficio (CTU) per accertare l'autenticità dell'opera. Il CTU, pur non esprimendo un giudizio di certezza sulla falsità del dipinto, ha rilevato elementi dubbi sulla sua attribuzione all'artista indicato.
Il Tribunale, valutando le risultanze della CTU e le ulteriori circostanze del caso, ha ritenuto provato che l'opera non possedeva le caratteristiche di autenticità garantite al momento della vendita. Ha quindi accertato la sussistenza dei presupposti per la risoluzione del contratto per consegna di aliud pro alio, in quanto l'acquirente aveva ricevuto un bene radicalmente diverso da quello pattuito, privo del valore di mercato di un'opera autentica dell'artista.
Il Tribunale ha quindi condannato la società venditrice alla restituzione del prezzo pagato, maggiorato degli interessi legali, previa restituzione dell'opera da parte dell'acquirente. Ha invece rigettato la domanda risarcitoria, in mancanza di prova di specifici danni subiti dall'acquirente. Il Tribunale ha infine rigettato le domande formulate nei confronti del proprietario dell'opera, non sussistendo un rapporto contrattuale diretto con l'acquirente.
Accogliendo parzialmente una domanda riconvenzionale, il Tribunale ha condannato il proprietario dell'opera a tenere indenne la società venditrice da quanto dovuto all'acquirente, nei limiti di una somma precedentemente promessa in restituzione. Le spese processuali sono state regolate tenendo conto della soccombenza reciproca delle parti.
N.B.: Il commento è generato automaticamente e potrebbe contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

testo integrale


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