TRIBUNALE DI MILANO
Sentenza n. 7339/2020 del 17-11-2020
principi giuridici
In tema di responsabilità da circolazione di veicoli, ai fini dell'esonero da responsabilità di cui all'art. 2054 c.c., non è sufficiente accertare la violazione di norme del codice della strada da parte del conducente del veicolo in sosta irregolare, ma è necessario valutare se tale condotta abbia concretamente inciso nella produzione dell'evento dannoso, ponendosi come causa o concausa dello stesso.
In tema di responsabilità da circolazione di veicoli, la condotta del ciclista che, in condizioni di buona visibilità e con strada rettilinea, impatti contro un veicolo fermo, seppur parzialmente sulla carreggiata, integra una condotta imperita, imprudente e negligente idonea ad interrompere il nesso causale tra la sosta irregolare del veicolo e l'evento dannoso, escludendo la responsabilità del conducente del veicolo in sosta.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.
testo integrale
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sintesi e commento
Scontro tra Bicicletta e Autocarro in Sosta: Accertamento di Responsabilità e Nesso Causale
La pronuncia in esame trae origine da un sinistro stradale verificatosi in un comune dell'hinterland milanese, a seguito del quale un ciclista riportava gravissime lesioni. L'azione giudiziaria è stata promossa dal ciclista, unitamente ai suoi familiari, nei confronti del conducente di un autocarro, della società proprietaria del mezzo e della compagnia assicurativa, al fine di ottenere il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti a causa dell'incidente. Nel giudizio è intervenuto anche l'### al fine di ottenere il rimborso delle somme erogate e da erogarsi al lavoratore infortunato, in ragione dell'infortunio in itinere.
Secondo la ricostruzione degli attori, il sinistro sarebbe stato causato dalla condotta negligente del conducente dell'autocarro, il quale aveva parcheggiato il veicolo in parte sulla carreggiata e in parte sul marciapiede, ostruendo così la sede stradale. Il ciclista, nel tentativo di evitare l'ostacolo, sarebbe stato costretto a deviare la propria traiettoria, finendo per impattare contro il mezzo in sosta. Gli attori hanno inoltre allegato che un'autovettura, sopraggiungendo durante la manovra di sorpasso, avrebbe ulteriormente ostacolato il ciclista, contribuendo alla causazione dell'incidente.
Il Tribunale ha rigettato integralmente le domande attoree, ritenendo che non fosse stato provato il nesso di causalità tra la condotta del conducente dell'autocarro e il sinistro. Il giudice ha evidenziato che, sebbene la sosta del veicolo fosse irregolare, l'ingombro della carreggiata era minimo e non tale da impedire la circolazione degli altri utenti della strada. Al contrario, il Tribunale ha ritenuto che l'incidente fosse da ascriversi esclusivamente alla condotta imprudente e negligente del ciclista, il quale, pur avendo avvistato l'ostacolo, non aveva adottato le dovute cautele nella manovra di sorpasso.
In particolare, il Tribunale ha valorizzato le risultanze di un video dell'incidente, dal quale si evinceva che il ciclista procedeva a velocità non adeguata e che l'autovettura sopraggiunta non aveva avuto alcun ruolo nella causazione del sinistro. Il giudice ha inoltre rilevato che il punto d'urto tra la bicicletta e l'autocarro, situato nella parte posteriore del mezzo, escludeva che il ciclista avesse tentato di effettuare una manovra di sorpasso.
Alla luce di tali considerazioni, il Tribunale ha concluso che l'incidente si era verificato per esclusiva responsabilità del ciclista, rigettando integralmente le domande risarcitorie proposte dagli attori e dall'###
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.