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TRIBUNALE DI MILANO

Sentenza n. 826/2020 del 30-01-2020

principi giuridici

Nel conto corrente bancario intestato a due o più persone, i rapporti interni tra i correntisti sono regolati dall'art. 1298, comma 2, c.c., sicché, in mancanza di prova contraria, le parti di ciascuno si presumono uguali e ciascun cointestatario non può disporre in proprio favore, senza il consenso espresso o tacito dell'altro, della somma depositata in misura eccedente la quota parte di sua spettanza.

L'azione di regresso ex art. 1299 c.c. trova fondamento nella corresponsabilità dei debitori solidali ed è volta ad evitare l'ingiustificato depauperamento del solvens che ha adempiuto.

Tra assegno di mantenimento e obbligazione di restituzione delle rate di mutuo gravanti su entrambi i coniugi non sussiste fungibilità, avendo i due obblighi fonti diverse.

N.B.: Le massime sono generate automaticamente e potrebbero contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

sintesi e commento

Regresso tra Condebitori Solidali: Esclusione di Fungibilità con l'Assegno di Mantenimento


La pronuncia in esame affronta la complessa questione del regresso tra condebitori solidali, in particolare nel contesto di un mutuo contratto da ex coniugi. La vicenda trae origine dalla domanda di una parte che, a seguito della separazione, ha continuato a versare l'intero importo delle rate del mutuo gravante sull'abitazione coniugale, nonché le spese relative al conto corrente cointestato e alla polizza assicurativa collegata al finanziamento. L'azione è stata promossa al fine di ottenere il rimborso della quota di spettanza dell'altro ex coniuge, in virtù del principio di solidarietà passiva che regola le obbligazioni.
Il convenuto si è opposto alla pretesa, sostenendo che l'importo stabilito a suo carico a titolo di assegno di mantenimento, fissato in sede di separazione giudiziale, includesse anche la quota di restituzione del mutuo dovuta all'attrice, configurando, di fatto, un'estinzione dell'obbligazione restitutoria.
Il Tribunale, pur riconoscendo che l'assegno di mantenimento stabilito in favore dell'attrice tenesse conto del contributo abitativo, ha rigettato l'eccezione di compensazione sollevata dal convenuto. I giudici hanno infatti sottolineato l'assoluta mancanza di fungibilità tra l'obbligo di mantenimento e quello derivante dal contratto di mutuo, in quanto fondati su titoli giuridici differenti. L'azione di regresso, fondata sull'articolo 1299 del codice civile, mira a riequilibrare la situazione patrimoniale tra i condebitori, evitando che uno di essi subisca un ingiustificato depauperamento a vantaggio dell'altro.
Il Tribunale ha quindi accolto parzialmente la domanda dell'attrice, condannando il convenuto al pagamento della somma residua, calcolata tenendo conto di quanto già percepito dall'attrice a titolo di contributo abitativo nell'ambito dell'assegno di mantenimento e di un versamento effettuato dal convenuto in corso di causa. La decisione ha posto in risalto l'importanza di distinguere tra obbligazioni di natura diversa, anche quando coesistono in un contesto familiare in trasformazione, ribadendo il principio che il diritto di regresso mira a evitare un ingiustificato arricchimento a danno di un condebitore solidale.
N.B.: Il commento è generato automaticamente e potrebbe contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

testo integrale


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