TRIBUNALE DI MILANO
Sentenza n. 1106/2021 del 09-06-2021
principi giuridici
1. Il verbale di accertamento dell'infrazione fa piena prova, fino a querela di falso, con riguardo ai fatti attestati dal pubblico ufficiale rogante come avvenuti in sua presenza e conosciuti senza alcun margine di apprezzamento o da lui compiuti, nonché alla provenienza del documento dallo stesso pubblico ufficiale ed alle dichiarazioni delle parti, ma non si estende agli apprezzamenti ed alle valutazioni del verbalizzante né ai fatti di cui i pubblici ufficiali hanno avuto notizia da altre persone, ovvero ai fatti della cui verità si siano convinti in virtù di presunzioni o di personali considerazioni logiche.
2. In tema di assicurazione ### datore di lavoro del lavoratore dello spettacolo, responsabile del pagamento dei contributi ai sensi degli artt. 2 e 3 del d.P.R. n. 1420 del 1971, è l'agente o manager che, avendo acquisito per contratto l'esclusiva dell'attività professionale dell'artista, provveda direttamente a corrispondergli il compenso per le sue prestazioni, ancorché dall'agente medesimo cedute a terzi.
3. In materia di sanzioni per omesso versamento di contributi previdenziali, l'omessa o errata individuazione della gestione previdenziale di riferimento, per importi regolarmente registrati contabilmente ed assoggettati a tassazione, non integra la condotta di occultamento dei dati o dei rapporti di lavoro allo specifico fine di non versare i contributi o i premi dovuti, con conseguente applicazione delle sanzioni di cui all'art. 116, comma 8, lett. a), della legge n. 388/2000.
4. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. CPS 708/47, tutti i lavoratori dello spettacolo di qualsiasi nazionalità sono obbligatoriamente iscritti all'### e assoggettati al regime previdenziale italiano, in considerazione dello svolgimento della prestazione di lavoro sul territorio italiano e dell'operatività dell'agenzia sul territorio italiano, salvo l'applicazione della legislazione di sicurezza sociale di uno dei paesi dell'### attestata dal possesso del modello A1.
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testo integrale
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sintesi e commento
Obblighi Contributivi per Indossatori e Fotomodelli: Analisi di una Sentenza
La pronuncia in esame affronta la questione dell'obbligo contributivo verso l'### per le prestazioni di indossatori e fotomodelli, nonché di altri soggetti operanti nel settore dello spettacolo, in relazione all'attività svolta per un'agenzia di moda. La vicenda trae origine da un verbale di accertamento dell'Ispettorato del Lavoro che contestava a una società operante nel settore della moda il mancato versamento dei contributi previdenziali per tali figure professionali. La società ha impugnato il verbale, contestando la sussistenza dell'obbligo contributivo e sollevando questioni di legittimità costituzionale.
Il Tribunale ha rigettato il ricorso, confermando la sussistenza dell'obbligo contributivo, seppur con una precisazione in merito al regime sanzionatorio applicabile. Il giudice ha preliminarmente riconosciuto l'interesse ad agire della società ricorrente anche nei confronti dell'Ispettorato del Lavoro, in ragione delle possibili sanzioni amministrative derivanti dall'accertamento.
Nel merito, il Tribunale ha ripercorso l'evoluzione normativa in materia di assicurazione ###, evidenziando come la categoria degli indossatori sia stata introdotta con il DPR 203/87 e quella dei fotomodelli con il DM 15.03.2005. Richiamando la giurisprudenza della Corte di Cassazione, il giudice ha sottolineato come l'obbligo di iscrizione al ### discenda automaticamente dall'inclusione nella categoria professionale contemplata, a prescindere da una valutazione individuale sulla natura "spettacolare" dell'attività svolta.
Il Tribunale ha respinto l'argomentazione della società ricorrente secondo cui la normativa secondaria avrebbe esteso in modo eccessivo la delega legislativa, ricomprendendo figure che non operano nel campo dello spettacolo. Il giudice ha evidenziato come il concetto di "spettacolo" si sia evoluto, includendo anche attività che assumono un carattere di esibizione artistica e sono destinate alla diffusione, anche attraverso supporti audiovisivi utilizzati per finalità informative, promozionali e commerciali.
Inoltre, il Tribunale ha affermato che l'attività degli indossatori e dei fotomodelli ha assunto in generale il carattere della spettacolarità, rivestendolo anche nel caso specifico. La realizzazione di sfilate di moda, la creazione di immagini e filmati pubblicitari sono considerate frutto di un'idea creativa e destinate a un pubblico, determinando l'inquadramento dell'attività nell'ambito dello spettacolo.
Il Tribunale ha poi affrontato la questione dell'individuazione del soggetto obbligato al versamento dei contributi, ribadendo che, nel caso di agenzie che acquisiscono i diritti di esclusiva degli artisti e ne curano la promozione presso i clienti, l'agenzia stessa è da considerarsi il datore di lavoro ai fini contributivi. Nel caso specifico, il Tribunale ha rilevato che la società ricorrente stipulava contratti di mandato con gli artisti, si assicurava l'esclusiva delle loro prestazioni, li promuoveva presso i clienti e provvedeva alla liquidazione dei compensi, assumendo quindi la veste di datore di lavoro.
Infine, il Tribunale ha accolto parzialmente il ricorso in relazione al regime sanzionatorio applicabile, ritenendo che la condotta della società ricorrente dovesse essere qualificata come omissione contributiva e non come evasione, in quanto non era stata accertata una volontà di occultare i rapporti di lavoro o le retribuzioni erogate.
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