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TRIBUNALE DI MILANO

Sentenza n. 1644/2021 del 28-12-2021

principi giuridici

La mediazione non costituisce condizione di procedibilità per l'azione revocatoria fallimentare, anche qualora il credito oggetto di revoca derivi da un rapporto bancario.

In caso di cessione di crediti futuri, l'opponibilità della cessione al fallimento del cedente è subordinata all'esistenza del credito alla data della dichiarazione di fallimento, momento in cui si verifica l'effetto traslativo della cessione.

Nell'azione revocatoria fallimentare ex art. 67, comma 1, n. 2, l. fall., non è revocabile il pagamento effettuato in esecuzione di un contratto di cessione del credito opponibile alla massa, stipulato in data anteriore al periodo sospetto, potendo, al più, essere oggetto di revocatoria la pattuizione originaria di cessione del credito.

Ai fini della revocatoria fallimentare ex art. 67, comma 2, l. fall., la scientia decotionis della banca è desumibile da indici quali il mancato rinnovo della linea di credito, il conto operativo in perenne stato passivo, le perdite di esercizio in aumento, le iscrizioni ipotecarie e la delibera dei soci di rinuncia ai crediti e di utilizzo della riserva di valutazione.

Il pagamento effettuato in favore di un creditore dopo la dichiarazione di fallimento è inefficace ai sensi dell'art. 51 l. fall. e deve essere restituito alla procedura concorsuale.

N.B.: Le massime sono generate automaticamente e potrebbero contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

sintesi e commento

Revocatoria Fallimentare e Pagamenti di Mutuo: Analisi di un Caso di Specie


La pronuncia in esame affronta una complessa vicenda in materia di revocatoria fallimentare, originata da un'azione promossa dalla curatela di una società dichiarata fallita nei confronti di un istituto bancario. La curatela agiva per ottenere la declaratoria di inefficacia, ai sensi degli articoli 44, 55, 78 e 67 della Legge Fallimentare, di una serie di rimborsi di rate di mutuo effettuati dalla società poi fallita in favore della banca, chiedendo la conseguente restituzione delle somme.
La vicenda trae origine da un rapporto di finanziamento stipulato tra la società e la banca, finalizzato alla costruzione di un impianto fotovoltaico. Il rimborso del mutuo era stato strutturato attraverso la cessione dei crediti che la società vantava nei confronti del ### per gli incentivi relativi alla produzione di energia elettrica. In concreto, la banca addebitava le rate di mutuo direttamente sul conto corrente su cui il ### accreditava gli incentivi.
La curatela fallimentare contestava l'efficacia di tali addebiti, effettuati nell'anno antecedente alla dichiarazione di fallimento, invocando la revocatoria ordinaria e, in subordine, quella speciale prevista dalla Legge Fallimentare, nonché l'inefficacia dei pagamenti eseguiti successivamente alla dichiarazione di fallimento.
Il Tribunale, preliminarmente, ha rigettato l'eccezione di improcedibilità sollevata dalla banca per mancato esperimento del tentativo di mediazione, ritenendo che tale condizione non sia prevista per le azioni revocatorie.
Nel merito, il giudice ha parzialmente accolto le domande della curatela. In primo luogo, ha riconosciuto l'opponibilità alla massa fallimentare della cessione del credito stipulata tra la società e la banca, in quanto perfezionatasi anteriormente alla dichiarazione di fallimento e avente ad oggetto crediti già esistenti.
Tuttavia, il Tribunale ha respinto la domanda di revocatoria ordinaria, rilevando che i pagamenti delle rate di mutuo non erano avvenuti attraverso una cessione del credito con funzione solutoria, bensì nell'ambito di uno schema negoziale più ampio, qualificabile come cessione con funzione di garanzia. In tale contesto, l'atto potenzialmente revocabile non era l'esecuzione del pagamento in sé, ma la previsione contrattuale della cessione del credito finalizzata all'adempimento del debito. Poiché tale pattuizione era stata stipulata prima del periodo sospetto e non era stata oggetto di specifica domanda di revocatoria, la relativa azione è stata rigettata.
Il Tribunale ha invece accolto la domanda subordinata di revocatoria speciale, relativa ai pagamenti ricevuti dalla banca nel semestre antecedente al fallimento. Il giudice ha escluso l'applicabilità delle esenzioni previste dalla Legge Fallimentare, in particolare quella relativa alle rimesse in conto corrente, ritenendo che gli accrediti del ### sul conto corrente non costituissero rimesse destinate a coprire scoperture, bensì versamenti vincolati al pagamento del mutuo. Inoltre, ha escluso la sussistenza dei presupposti per la compensazione tra il credito della banca e il controcredito della società, in quanto le somme giacenti sul conto corrente non potevano essere considerate nella disponibilità della società.
Infine, il Tribunale ha ritenuto provata la scientia decotionis in capo alla banca, sulla base di una serie di indici quali il mancato rinnovo della linea di credito, lo stato passivo del conto operativo, le perdite di esercizio in aumento, le iscrizioni ipotecarie e la rinuncia dei soci ai propri crediti.
Con riferimento al rimborso della rata di mutuo avvenuto successivamente alla dichiarazione di fallimento, il Tribunale ne ha dichiarato l'inefficacia ai sensi dell'articolo 51 della Legge Fallimentare, disponendone la restituzione alla procedura concorsuale.
N.B.: Il commento è generato automaticamente e potrebbe contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

testo integrale


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