TRIBUNALE DI MILANO
Sentenza n. 2167/2021 del 16-09-2021
principi giuridici
Il lavoratore che rivendica il superiore inquadramento ha l'onere di provare di aver svolto in misura prevalente e non episodica mansioni diverse da quelle del proprio inquadramento, attribuendosi valore decisivo alle mansioni caratterizzanti, purché non sporadiche o occasionali.
Nel rapporto di lavoro subordinato, il riconoscimento del livello I del ### commercio presuppone che il lavoratore sovraintenda a una funzione organizzativa con carattere di iniziativa e di autonomia operativa nell'ambito delle responsabilità delegate, coordinando risorse addette al suo settore di competenza.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.
testo integrale
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sintesi e commento
Riconoscimento di Inquadramento Superiore e Valutazione delle Mansioni Svolte
La pronuncia in esame affronta la complessa questione dell'inquadramento di un lavoratore e della valutazione delle mansioni effettivamente svolte rispetto a quelle formalmente attribuite. Un dipendente, assunto da una società operante nel settore della profumeria e dell'igiene personale, ha adito il Tribunale del lavoro per vedersi riconosciuto un inquadramento superiore rispetto a quello formalmente attribuito, lamentando altresì un demansionamento subito nel corso del rapporto.
Il lavoratore sosteneva di aver svolto, sin dall'assunzione, mansioni di responsabile della sicurezza e della tutela del patrimonio aziendale, con ampi poteri decisionali e autonomia operativa, tali da giustificare un inquadramento nei livelli superiori del contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) di riferimento. La società resistente, al contrario, contestava le allegazioni del ricorrente, negando lo svolgimento di mansioni superiori e l'esistenza di un demansionamento.
Il Tribunale, richiamando consolidati principi giurisprudenziali in materia di inquadramento, ha sottolineato come il lavoratore che agisce per ottenere una qualifica superiore debba provare di aver svolto in modo prevalente e non occasionale mansioni diverse da quelle del proprio inquadramento. L'istruttoria, basata principalmente su prove orali, ha permesso di accertare che il lavoratore, pur non potendo essere inquadrato nel livello superiore rivendicato in via principale, aveva effettivamente svolto mansioni riconducibili al livello immediatamente inferiore.
In particolare, il Tribunale ha valorizzato le testimonianze che hanno evidenziato come il lavoratore fosse il referente per la sicurezza all'interno dell'azienda, con poteri di iniziativa e autonomia operativa, seppur nell'ambito delle deleghe conferite. Era emerso che il lavoratore coordinava alcune risorse addette al suo settore di competenza e che, pur non avendo piena autonomia decisionale, sovraintendeva a una funzione organizzativa con carattere di iniziativa.
Di conseguenza, il Tribunale ha accolto parzialmente la domanda del ricorrente, riconoscendogli il diritto all'inquadramento nel livello immediatamente inferiore a quello richiesto in via principale, con conseguente condanna della società al pagamento delle differenze retributive maturate. Tuttavia, la domanda di risarcimento del danno per demansionamento è stata respinta, non essendo stata fornita la prova di una dequalificazione professionale subita dal lavoratore.
Infine, il Tribunale ha preso atto che, nel corso del giudizio, il rapporto di lavoro era stato consensualmente risolto dalle parti, dichiarando cessata la materia del contendere in relazione alla domanda di reintegra nelle mansioni. Le spese di lite sono state compensate per un terzo e poste, per il restante, a carico della società soccombente.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.