TRIBUNALE DI MILANO
Sentenza n. 2301/2021 del 08-10-2021
principi giuridici
È parzialmente nulla, per contrasto con l'art. 53, comma 4-bis, del D.Lgs. n. 385/1993 (TUB), la transazione che, pur intervenuta tra banca e proprio dirigente, non preveda meccanismi di malus o claw back idonei a incidere sulla restituzione di somme corrisposte a titolo di retribuzione variabile o incentivo, in caso di comportamenti dolosi o gravemente colposi del dirigente stesso.
Le intercettazioni telefoniche, anche se acquisite nell'ambito di altri giudizi, inclusi quelli penali, possono fondare il convincimento del giudice civile.
In materia di sistemi di remunerazione e incentivazione degli esponenti aziendali, costituisce condotta gravemente colposa, se non fraudolenta, idonea a determinare danni ingenti per l'istituto bancario e a giustificare l'attivazione dei meccanismi di claw back, l'omissione, da parte del responsabile della funzione di audit, di informare la banca in merito all'esistenza di accordi potenzialmente lesivi e l'adozione di iniziative volte a celarne l'esistenza.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.
testo integrale
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sintesi e commento
Claw Back e Transazione: la Restituzione della Retribuzione Variabile alla Luce del Diritto Bancario
Una recente pronuncia del Tribunale di Milano ha affrontato la complessa questione della restituzione delle retribuzioni variabili percepite da un dirigente di una società bancaria, a seguito di comportamenti inadempienti accertati ex post. La vicenda trae origine dalla controversa "vicenda diamanti", che ha coinvolto numerosi istituti di credito e clienti.
La società bancaria ha agito in giudizio per ottenere la restituzione di somme erogate a titolo di retribuzione variabile, invocando il meccanismo di "claw back", previsto per i casi in cui i presupposti di performance alla base della remunerazione si rivelino errati o siano smentiti da condotte inadempienti o fraudolente del beneficiario. La banca ha sostenuto che il dirigente aveva tenuto comportamenti gravemente inadempienti nell'ambito della "vicenda diamanti", causando ingenti danni all'istituto.
Il dirigente si è difeso eccependo, in via preliminare, l'esistenza di una transazione generale e novativa sottoscritta con la banca al momento della risoluzione del rapporto di lavoro, che, a suo dire, precludeva qualsiasi ulteriore pretesa. In secondo luogo, ha contestato di aver posto in essere condotte costituenti "misconduct".
Il Tribunale ha rigettato l'eccezione di transazione, ritenendo che la stessa fosse parzialmente nulla per contrasto con l'articolo 53, comma 4 bis, del Testo Unico Bancario (TUB). Tale norma prevede la nullità di qualsiasi patto o clausola non conforme alle disposizioni in materia di sistemi di remunerazione e incentivazione emanate dalla Banca d'Italia. Nel caso di specie, la transazione non prevedeva alcun meccanismo di "claw back" volto a incidere sulla restituzione di somme corrisposte a titolo di retribuzione variabile in caso di comportamenti dolosi o gravemente colposi.
Il Tribunale ha quindi esaminato nel merito la condotta del dirigente, ritenendola gravemente colposa e sconfinante nel dolo. È emerso che il dirigente, pur essendo responsabile della funzione audit, aveva omesso di informare la banca in merito all'esistenza di un accordo di "###", stipulato con una società terza, e si era addirittura adoperato per celarne l'esistenza. Tali comportamenti, accertati anche grazie all'utilizzo di intercettazioni telefoniche, sono stati ritenuti idonei a configurare condotte gravemente colpose/fraudolente, poste in essere in violazione di legge e tali da determinare danni ingenti in capo alla banca, come dimostrato dal sequestro preventivo di ingenti somme.
Alla luce di tali considerazioni, il Tribunale ha accolto il ricorso della banca, condannando il dirigente a restituire le retribuzioni variabili percepite, oltre interessi e rivalutazione. La sentenza ribadisce l'importanza dei meccanismi di "claw back" nel settore bancario, volti a garantire la corretta gestione dei rischi e a tutelare gli interessi degli istituti di credito e dei loro clienti.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.