TRIBUNALE DI MILANO
Sentenza n. 5067/2021 del 14-06-2021
principi giuridici
L'eccezione di compromesso per arbitrato irrituale non attiene alla competenza dell'autorità giudiziaria, ma contesta la proponibilità della domanda per avere i contraenti scelto la risoluzione negoziale della controversia, rinunciando alla tutela giurisdizionale.
La clausola compromissoria statutaria che devolve ad arbitri irrituali la decisione sulle controversie aventi ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale non si trasforma in clausola di arbitrato rituale per effetto dell'art. 36 del d.lgs. 5/2003, che impone agli arbitri irrituali di decidere secondo diritto le controversie aventi ad oggetto la validità di delibere assembleari.
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testo integrale
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sintesi e commento
Arbitrato Irrituale e Impugnazione di Delibere Assembleari: Natura dell'Eccezione e Limiti alla Giurisdizione Ordinaria
La pronuncia in commento trae origine dall'impugnazione di delibere assembleari di una società operante nel settore alimentare, promossa dagli eredi di un socio di minoranza. Le delibere contestate riguardavano la parziale distribuzione degli utili, con accantonamento a riserva di una quota rilevante, ritenuta dagli attori lesiva del loro diritto alla remunerazione del capitale investito. La società convenuta, nel costituirsi in giudizio, ha eccepito preliminarmente il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, invocando la clausola compromissoria contenuta nello statuto sociale, che devolveva ad arbitri la risoluzione di controversie relative a diritti disponibili derivanti dal rapporto sociale.
Il Tribunale di Milano, investito della questione, ha dovuto preliminarmente qualificare la natura dell'eccezione sollevata dalla società. In particolare, si è trattato di stabilire se la clausola compromissoria statutaria configurasse un arbitrato rituale, con conseguente questione di competenza del giudice ordinario, o un arbitrato irrituale, con conseguente questione di merito relativa alla proponibilità della domanda giudiziale.
Il Collegio, richiamando un consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, ha evidenziato la distinzione tra le due forme di arbitrato. L'arbitrato rituale, caratterizzato da natura giurisdizionale, determina una questione di competenza, mentre l'arbitrato irrituale, di natura negoziale, implica una rinuncia alla tutela giurisdizionale e solleva una questione di merito.
Nel caso di specie, la clausola compromissoria statutaria prevedeva espressamente la devoluzione delle controversie ad un collegio arbitrale che avrebbe deciso "in via irrituale secondo equità". Tale formulazione, secondo il Tribunale, non lasciava adito a dubbi sulla volontà delle parti di optare per la risoluzione negoziale delle controversie, escludendo la giurisdizione ordinaria.
Il Tribunale ha quindi respinto la domanda degli attori nel merito, ritenendo che la controversia rientrasse nell'ambito di applicazione della clausola di arbitrato irrituale. Ha inoltre condannato gli attori al pagamento delle spese processuali in favore della società convenuta.
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