TRIBUNALE DI MILANO
Sentenza n. 7714/2021 del 27-09-2021
principi giuridici
Nel contratto di compravendita di un veicolo usato immatricolato all'estero, la previsione di un termine per il ritiro del veicolo non configura, di per sé, un termine essenziale ai sensi dell'art. 1457 c.c., salvo che ciò risulti inequivocabilmente dalla volontà delle parti o dalla natura e dall'oggetto del contratto.
La tolleranza del compratore rispetto al ritardo nella consegna del veicolo, manifestata attraverso comportamenti concludenti quali la partecipazione alla prova su strada, preclude la possibilità di invocare la risoluzione del contratto per inadempimento del venditore, ai sensi dell'art. 1453 c.c., a meno che l'inadempimento non assuma una gravità tale da compromettere l'equilibrio sinallagmatico del contratto.
In tema di compravendita, la clausola che prevede il saldo del prezzo "all'arrivo vettura in ###" non può essere interpretata estensivamente come subordinata all'immatricolazione del veicolo, salvo diversa ed esplicita pattuizione tra le parti.
Il potere del giudice di ridurre la penale, previsto dall'art. 1384 c.c., non è esercitabile in relazione alla caparra confirmatoria, stante il carattere eccezionale della norma e le differenze strutturali tra i due istituti.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.
testo integrale
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sintesi e commento
Ritardo nella consegna di un veicolo importato: analisi della risoluzione contrattuale e della caparra confirmatoria
La sentenza in esame affronta una controversia nata da un contratto di compravendita di un'autovettura usata d'importazione, in cui l'acquirente lamentava il ritardo nella consegna del veicolo e la difformità dello stesso rispetto a quanto pattuito.
Nel caso specifico, un privato cittadino aveva stipulato un contratto con una società specializzata nella vendita di auto usate d'importazione, versando una caparra confirmatoria per l'acquisto di un veicolo. La consegna, inizialmente prevista entro un termine stabilito, subiva un ritardo, spingendo l'acquirente a sollecitare più volte la società venditrice. Successivamente, le parti concordavano un nuovo termine di consegna, che però non veniva rispettato. L'acquirente, dopo aver appreso di analoghi ritardi subiti da altri clienti della società, manifestava preoccupazione per l'acconto versato e, tramite il proprio legale, richiedeva chiarimenti sullo stato della pratica di immatricolazione.
La società venditrice comunicava la disponibilità del veicolo per la visione e la prova su strada, subordinando l'immatricolazione al saldo del prezzo. L'acquirente, pur effettuando la prova, rifiutava di saldare il prezzo prima dell'immatricolazione, ritenendo che il veicolo non corrispondesse alle caratteristiche promesse. A seguito di ciò, l'acquirente comunicava la risoluzione del contratto per inadempimento, chiedendo la restituzione della caparra. La società venditrice, a sua volta, dichiarava la risoluzione del contratto, trattenendo la caparra a titolo di risarcimento danni.
Il Tribunale, chiamato a dirimere la controversia, ha rigettato le domande dell'acquirente. I giudici hanno motivato la decisione evidenziando che il termine di consegna inizialmente previsto non poteva considerarsi essenziale, in quanto l'acquirente aveva tollerato il ritardo e continuato a manifestare interesse all'acquisto anche dopo la scadenza del termine. Inoltre, il Tribunale ha rilevato che il contratto prevedeva il saldo del prezzo all'arrivo del veicolo in ### senza subordinarlo all'immatricolazione. Pertanto, il rifiuto dell'acquirente di saldare il prezzo costituiva un inadempimento contrattuale, legittimando la società venditrice a trattenere la caparra confirmatoria. Infine, il Tribunale ha escluso la possibilità di ridurre l'importo della caparra, in quanto tale potere, previsto dall'articolo 1384 del codice civile, non è applicabile alla caparra confirmatoria.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.